Direttiva (UE) 2018/958
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Direttiva (UE) 2018/958
Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni
GU L 173/25 del 09.07.2018
Entrata in vigore: 29 luglio 2018
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La presente direttiva fa parte del «pacchetto di servizi», che si propone di agevolare imprese e professionisti nel fornire servizi ai consumatori europei. Il pacchetto, pubblicato il 10 gennaio 2017, contiene due proposte legislative aggiuntive:
- Proposta per una carta elettronica dei servizi (Commissione europea)
- Proposta per una procedura di notifica dei servizi (Commissione europea).
La direttiva stabilisce le norme per le valutazioni della proporzionalità che i paesi dell’UE devono effettuare prima dell’introduzione di nuove regolamentazioni delle professioni, o della modifica di regolamentazioni esistenti.
Si propone di:
- impedire indebite restrizioni all’accesso o all’esercizio di attività professionali;
garantire:
- la trasparenza;
- il funzionamento appropriato del mercato interno.
Professioni regolamentate
La direttiva si applica alle nuove norme nei paesi dell’UE che limitano l’accesso o l’esercizio di professioni regolamentate.
Con professione regolamentata si intende che l’accesso o l’esercizio di un’attività professionale o di un gruppo di attività professionali è limitato, per regolamento, alle persone in possesso di qualifiche professionali specifiche. Ciò riguarda anche l’uso di titoli professionali che sono limitati ai titolari di qualifiche specifiche.
Interesse pubblico
I paesi dell’UE devono garantire che qualsiasi nuova norma o adeguamento sarà giustificata e proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, quali:
- ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
- tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori;
- salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali;
- lotta contro la frode, repressione dell’evasione e dell’elusione fiscale;
- tutela dell’ambiente.
Valutazione preventiva di nuovi provvedimenti e successivo monitoraggio
I paesi dell’UE devono:
- valutare la proporzionalità di un provvedimento prima di introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, o prima di modificare quelle esistenti;
- verificare la conformità di tali provvedimenti con il principio di proporzionalità in seguito alla loro adozione.
- Valutazione
La valutazione deve essere:
- accompagnata da una spiegazione sufficientemente dettagliata che consenta di verificare il rispetto del principio di proporzionalità;
- svolta sulla base di prove qualitative e, ove possibile, quantitative;
- condotta in modo aperto e obiettivo.
Proporzionalità
Nel valutare la proporzionalità delle norme nuove o degli adeguamenti, i paesi dell’UE devono prendere in considerazione una serie di criteri di proporzionalità stabiliti dalla Corte di giustizia, tra cui:
- se la misura può raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico e se tale obiettivo sia perseguito in modo coerente e sistematico per attività comparabili;
- se le norme esistenti, come la normativa sulla sicurezza dei prodotti o quella sulla protezione dei consumatori non siano in grado di raggiungere l’obiettivo;
- l’impatto sulla libera circolazione di persone e servizi all’interno dell’UE, sulle opportunità di scelta dei consumatori e sulla qualità del servizio prestato;
- se mezzi meno restrittivi possano raggiungere l’obiettivo di interesse pubblico;
- l’effetto di nuove norme combinate con altri requisiti.
Trasparenza
Prima di introdurre nuovi regolamenti, i paesi dell’UE devono:
- rendere disponibili le informazioni alle persone interessate;
- dar loro l’opportunità di far conoscere le loro opinioni.
Le ragioni della proporzionalità devono essere registrate nella banca dati delle professioni regolamentate e rese disponibili al pubblico.
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Collegati:
Direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
User Guide Directive 2005/36/EC
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