Nota INL prot. n. 7296 dell'8 ottobre 2024
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Nota INL prot. n. 7296 dell'8 ottobre 2024 / Applicazione del provvedimento di diffida amministrativa
ID 22706 | 10.10.2024 / In allegato
Nota INL prot. 8 ottobre 2024 n. 7296 - Artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024 - chiarimenti in merito all'applicazione del provvedimento di diffida amministrativa.
Sono pervenute alla scrivente Direzione alcune richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa” previsto dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024.
Al riguardo, ad integrazione delle precedenti indicazioni operative contenute nelle note n. 1357 del 31/7/2024 e n. 6774 del 17/9/2024, si rappresenta quanto segue.
Diffida amministrativa ora per allora
Come già anticipato con la suddetta nota prot. n. 1357, si ribadisce che la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D. Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
Pertanto (ferma restando l’assenza di violazioni sanabili nelle verifiche ispettive svolte nell'arco del quinquennio precedente l’inizio dell’accertamento), il provvedimento di diffida amministrativa in questione dovrà essere adottato anche qualora venga accertato che una delle violazioni di cui all’elenco allegato alla nota n. 6774 del 17/09/2024 sia stata sanata anteriormente all’accesso ispettivo. L’adozione della diffida amministrativa anche in tali casi, è infatti altresì finalizzata al monitoraggio sulla recidiva prevista dall’art. 6, co. 1, del D. Lgs. 103/2024, nelle more della digitalizzazione della procedura.
Con specifico riguardo all’indagine sulla recidiva va precisato che, allo stato attuale, occorre richiedere espressamente al trasgressore l’eventuale sussistenza di pregressi verbali ispettivi relativi all’ultimo quinquennio.
Modalità di notifica del provvedimento
Il provvedimento di diffida amministrativa, in presenza dei relativi presupposti legali, va necessariamente adottato e notificato. Dal perfezionamento della relativa notificazione, difatti, decorre il termine di venti giorni entro il quale il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido possono porre termine alla violazione e adempiere alle prescrizioni violate, rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo (cfr. art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
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Fonte: INL
Collegati
Decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103
Legge 7 agosto 1990 n. 241
Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5
Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Legge 24 novembre 1981 n. 689
Legge 29 dicembre 1993 n. 580
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
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