Trasporto rifiuti amianto ADR
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Il trasporto di rifiuti contenenti amianto e trasporto ADR
ID 2197 | 08.02.2020
In allegato all'articolo una Scheda di Gestione Trasporto Rifiuto amianto CER 170601 / ADR
L’amianto o asbesto è un minerale a base di silicati della famiglia del serpentino e degli anfiboli.
Ne esistono vari tipi: il crisotilo o amianto bianco, l’amosite o amianto bruno, la crocidolite o amianto blu, la tremolite, l’antofillite e l’actinolite.
I pannelli di divisione o tamponatura usati erano, spesso, materiali compositi dell’amianto dove, oltre al cemento, si possono ritrovare lane minerali, resine organiche, cellulosa.
Per valutare l'assenza di amianto, la lana di roccia deve innanzitutto provenire da intercapedini di sola muratura e che non abbiano evidenti parti in amianto, pannelli, condutture, intelaiature.
Se la lana di roccia proviene da cumuli di detriti e quindi è stata contaminata anche con polvere o residui di pannelli in eternit, occorre assicurarsi che non sia dannosa per coloro che vi entrano in contatto.
Per determinare se la lana di roccia da smaltire abbia o meno una pericolosità se ne deve portare un piccola quantità in un centro di analisi chimiche che, in ragione della valutazione del diametro delle fibre (3 millesimi di millimetro).
Il Regolamento n.1272/2009 CLP inquadra l’amianto nel numero EINECS 650-013-00-6 tutte le forme di asbesto:
- Crocidolite (CAS n. 12001-28-4)
- Crisotilo (CAS n. 12001-29-5)
- Amosite (CAS n. 12172-73-5)
- Antofillite (CAS n. 77536-67-5)
- Actinolite (CAS n. 77536-66-4)
- Tremolite (CAS n. 77536-68-6);
classificandole tutte come cancerogene di categoria 1A con codice di indicazione di pericolo:
- H350 Può provocare il cancro
- H372 Provoca danni agli organi per esposizione prolungata o ripetuta
Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, l’amianto, correttamente incapsulato, imballato ed etichettato, deve essere codificato con un codice CER adeguato al processo produttivo che lo ha generato come rifiuto.
Solitamente i codici CER attribuiti sono:
- 17.06.01* Materiali isolanti contenenti amianto
- 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto
Un esempio tipico è trasporto dei rifiuti derivanti dall'attività di rimozione delle coperture in cemento amianto, per il quale applicabili le seguenti normative:
- Normativa rifiuti D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
- Normativa ADR
- Art 168- Codice della strada
Con l’ADR 2015 si è provveduto ad una revisione della classificazione dei diversi tipo di amianto e della loro assegnazione a specifiche rubriche.
Sono stati modificati i due numeri ONU eliminando le denominazioni di amianto blu-bruno-bianco e identificando in modo specifico l’origine:
UN 2212 amianto anfibolo (amosite, tremolite, actinolite, anotofillite, crocidolite) ANFIBOLO = ( Silicato di calcio e magnesio ) (in allegato report materia ADR)
UN 2590 amianto, crisotilo SERPENTINO ( Silicato di magnesio) - CRISOLITO (in allegato report materia ADR)
Il crisotilo rappresenta la tipologia di amianto oggi maggiormente diffusa con oltre il 93% dell’asbesto utilizzato commercialmente.
Nelle attività industriali è stato frequente l’utilizzo di coperture nei capannoni con lastre ondulate di cemento-amianto più comunemente conosciute con il nome commerciale di "eternit", con amianto in una percentuale variabile tra il 12 ed 15 % sul peso totale.
La tipologia di amianto usata è il crisotilo, ma spesso avvenivano aggiunte di crocidolite (a volte riconoscibile da ciuffi blu scuro di fibre affioranti) e/o amosite in basse percentuali.
Trattandosi di amianto in matrice stabile classificabile come UN 2590 o UN 2212 è applicabile la Disposizione Speciale n. 168 di cui al punto 3.3.1 ADR 2019 ovvero:
“L’amianto immerso o fissato in un materiale legante naturale o artificiale (come cemento, plastica, asfalto, resina o minerali), in modo tale che durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre d’amianto respirabili, non è sottoposto alle disposizioni dell’ADR. Gli oggetti manufatti che contengono amianto e che non soddisfano questa disposizione non sono comunque sottoposti alle disposizioni dell’ADR, se sono imballati in modo tale che, durante il trasporto non possano essere liberate quantità pericolose di fibre di amianto respirabili”.
Quindi il trasporto di ETERNIT, (nelle condizioni di "corretto imballaggio" tale che durante il trasporto non possano liberarsi fibre respirabili) non è sottoposto alla normativa sul trasporto di merci pericolose (ADR).
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Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2020
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Matrice Revisioni:
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
1.0 | Febbraio 2020 | Aggiornamento normativo Miglioramenti grafici |
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0.0 | 2016 | -- | Certifico Srl |
Gestione e classificazione rifiuti contenenti amianto
Esposizione all’amianto: la raccolta di articoli scientifici sugli sviluppi della ricerca 2014
Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
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