~ 2000 / 2026 ~
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Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene:
• l'entrata, l'uscita e la circolazione stradale e ferroviaria;
• la sosta;
• lo sbarco per successivo imbarco su altra nave (transhipment);
• le operazioni di riempimento/svuotamento di "unità di carico" e manipolazioni in genere;
• le aree per la sosta delle merci pericolose:
• in colli;
• in colli posti su" unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su "carrelli";
• in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
• in contenitori intermedi;
• in contenitori cisterna;
• in veicoli cisterna stradali o ferroviari;
• in veicoli stradali o ferroviari che contengono solidi alla rinfusa.
Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.
All'interno del Porto si applicano - oltre a quanto previsto dal presente regolamento - le disposizioni legislative in vigore nel territorio nazionale in materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia.
Autorità Portuale di Genova 2014

Rev. 1.0 del 09.10.2018
Il Capitolo 1.2 dell’ADR è relativo alle definizioni e unità di misura. Di seguito estratto sezione 1.2.1. “Definizioni” ADR 2019.
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In allegato modello di Comunicazione esenzione di nomina consulente ADR, ai sensi dell'articolo 11 D.lgs 35/2010, in formato .doc/pdf.
Il modello ri...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024