Slide background
Slide background




Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS

ID 1822 | | Visite: 28735 | Documenti Riservati Direttiva macchinePermalink: https://www.certifico.com/id/1822

Direttiva macchine: la procedura norme armonizzate & RESS: un lavoro complesso

I fabbricanti devono chiaramente verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute del caso e non fare affidamento sulla sola pubblicazione dei titoli sulla Gazzetta Ufficiale ed esaminare sempre tutte le informazioni disponibili in ordine alla completezza delle norme.

1. Individuazione delle norme armonizzate

Se si intraprende la strada della "Presunzione di Conformità", la prima analisi da effettuare è quella di verificare se la macchina/parti della stessa rientrano, con certezza o meno, nel campo di applicazione di una norma armonizzata (tipo C/B).

Accade sovente, che, per numerose tipologie di "macchine", non esistano norme armonizzate verticali (di tipo C), per le quali la strada percorribile per ottemperare agli obblighi della Direttiva macchine è preclusa la "Presunzione di Conformità" (o appunto delle norme armonizzate), es.:

- macchine non rientranti nel campo di applicazione di una norma armonizzata;
- linee in generale;
- macchine prototipi/non che deviano progettualmente dal campo di applicazione della norma propria della "macchina tipo".

Pertanto, i fabbricanti, dovranno verificare se una norma è applicabile e se copre effettivamente tutti i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (RESS) del caso e non fare affidamento alla sola pubblicazione dei titoli in Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui, una norma armonizzata non sia applicabile in toto (norma di tipo C) o in parte alla macchina o elementi della stessa (norma di tipo B*), non è percorribile la "Presunzione di Conformità".

Di conseguenza, l'obbligo del rispetto dei RESS della Direttiva macchina è rimandato ad altre valutazioni con norme/specifiche tecniche/altro sempre da individuare.

L'esercizio risulta essere spesso complesso, in quanto devono essere analizzate numerose correlazioni, tra:

- norme di tipo B
- altre norme similari di tipo C
- specifiche tecniche
- altro

la cui applicazione combinata deve dare copertura completa di tutti i RESS della Direttiva macchine.

Come riportato nei nostri documenti, la via più breve, se praticabile, è l'applicazione di norme armonizzate in Presunzione di Conformità, ma questo, come evidenziato sopra, può non essere possibile.

-Ciò che deve alla fine essere verificato è il rispetto dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine, indipendentemente dalla via percorsa-.

2. Valutazione dei Rischi in presenza o non di norme armonizzate

Per effettuare una corretta procedura di Valutazione dei Rischi è applicabile la norma tecnica armonizzata EN ISO 12100 - Valutazione dei Rischi.

Quindi gli step da seguire, sono:

1) Individuazione delle norme tecniche armonizzate tipo B, C (campo di applicazione certo).

2) Se esistente una norma tipo C (verticale), "sostanzialmente", da considerare eventuali norme citate e correlate nella stessa, la Valutazione effettuata sui Requisiti della stessa è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

3) Se non esiste una norma di tipo C, occorre prendere in esame norme di tipo B e di tipo A, la "combinazione"(**) dei requisiti di tali Norme, considerate eventuali norme citate e correlate nelle stesse e la Valutazione dei Rischi effettuata considerando tale "combinazione" è Presunzione di Conformità al rispetto dei RESS.

4) Nel caso in cui non esistano o non sia possibile applicare Norme Tecniche Armonizzate A, B, C (o il fabbricante non voglia applicare tali Norme, ricordiamo che è facoltativa l'applicazione delle Norme Tecniche Armonizzate), il fabbricante potrà adottare sue personali soluzioni tecniche, tali comunque da poter/dover dimostrare il rispetto dei RESS (porre molta attenzione).

Applicazione di Norme Tecniche Armonizzate C
Requisito RESS Norme Tecniche Armonizzate C Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norma Tecnica Armonizzata C Conformità al RESS
Descrizione Requisito Requisito Norma Tecnica Armonizzata C  Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui requisiti della norma C  SI SI
Applicazione "combinata" di Norme Tecniche Armonizzate A, B
Requisito RESS  Norme Tecniche Armonizzate A, B Valutazione dei rischi
EN ISO 12100
Rispetto dei requisiti delle Norme Tecniche Armonizzate "combinate" A,B Conformità al RESS
Descrizione Requisito  I Requisiti "combinati" delle Norme Tecniche Armonizzate A,B, coprono il RESS Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi sui Requisiti "combinati" delle norme A, B SI SI
Non applicazione di Norme Tecniche Armonizzate
Requisito RESS Norme o specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore  Valutazione dei rischi  Rispetto delle Norme o Specifiche tecniche, metodi adottati dal costruttore   Conformità al RESS
Descrizione Requisito I Requisiti di tali norme, specifiche tecniche, metodi, coprono il RESS (da poter dimostrare) Applicazione procedura di Valutazione dei Rischi su tali Norme, Specifiche tecniche, metodi SI SI
(da poter dimostrare)


(*) Le norme di tipo B devono chiaramente menzionare nell'allegato Z quali RESS della Direttiva macchina sono coperti con la loro applicazione.

(**) Approfondimenti necessari, non riportati nella presente informativa.

Settembre 2015

Ing. M. Maccarelli 
Certifico Srl - IT

Certifico Macchine 4: tutti i Modelli di Report stampabili/esportabili

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato La procedura norme armonizzate RESS.pdf
M. Maccarelli - Settembre 2015
264 kB 517

Tags: Direttiva macchine Abbonati Macchine

Ultimi archiviati Marcatura CE

Ott 29, 2024 112

Decisione (UE) 2024/2779

Decisione (UE) 2024/2779 ID 22821 | 29.10.2024 Decisione (UE) 2024/2779 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che istituisce il gruppo di esperti sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e sull’etichettatura energetica (forum sulla progettazione ecocompatibile) (GU L 2024/2779… Leggi tutto
Ott 22, 2024 211

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 / Ecodesign banca dati dei prodotti ID 22773 | 22.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/994 della Commissione del 2 aprile 2024 recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento… Leggi tutto
Set 21, 2024 2470

Decreto 17 settembre 2024 n. 133

Decreto 17 settembre 2024 n. 133 ID 22594 | 21.09.2024 Decreto 17 settembre 2024 n. 133 - Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.… Leggi tutto

Più letti Marcatura CE

Nov 08, 2024 117351

Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 305/2011 - CPR

Regolamento CPR (UE) 305/2011 Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 88/10… Leggi tutto