Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Legge 9 marzo 2022 n. 23

ID 16190 | | Visite: 1952 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/16190

Legge 9 marzo 2022 n  23

Legge 9 marzo 2022 n. 23

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

(GU n.69 del 23.03.2022)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2022

______

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;
b) i distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall’articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell’Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

[...]

Art. 2. Definizioni
Art. 3. Autorità nazionale
Art. 4. Autorità locali
Art. 5. Tavolo tecnico per la produzione biologica
Art. 6. Istituzione di un marchio biologico italiano
Art. 7. Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici
Art. 8. Piano nazionale delle sementi biologiche
Art. 9. Fondo per lo sviluppo della produzione biologica
Art. 10. Strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica
Art. 11. Sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica
Art. 12. Formazione professionale
Art. 13. Distretti biologici
Art. 14. Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica
Art. 15. Accordi quadro
Art. 16. Intese di filiera per i prodotti biologici
Art. 17. Organizzazioni dei produttori biologici
Art. 18. Sementi biologiche
Art. 19. Delega al Governo per la revisione, l’armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica
Art. 20. Abrogazioni
Art. 21. Norma di salvaguardia

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Legge 9 marzo 2022 n. 22.pdf)Legge 9 marzo 2022 n. 22
 
IT1526 kB298

Tags: Ambiente Food

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell amianto
Mag 14, 2024 55

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto

Procedure di utilizzo delle UDP nei cantieri di bonifica dell'amianto ID 21855 | 14.05.2024 /In allegato Procedure di utilizzo delle unità di decontaminazione personale (UDP) nei cantieri di bonifica dell'amianto Nel corso di bonifiche in ambienti confinati di materiali contenenti amianto sia in… Leggi tutto
Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto
Mag 14, 2024 58

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto

Abbandoni superficiali di manufatti in cemento amianto - misure di cautela per la rimozione ID 21853 | 14.05.2024 / In allegato Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all’abbandono dei rifiuti come disciplinato dalla parte quarta ditale decreto.… Leggi tutto
Mag 13, 2024 50

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 ID 21850 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio GU L 334/94… Leggi tutto
Mag 13, 2024 51

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 ID 21849 | 13.05.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1321 della Commissione, del 8 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per quanto riguarda la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori GU L 2024/1321 del… Leggi tutto

Più letti Ambiente