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Registro degli impianti fotovoltaici

ID 20948 | | Visite: 4461 | Impianti fotovoltaiciPermalink: https://www.certifico.com/id/20948

Registro degli impianti fotovoltaici

Registro degli impianti fotovoltaici / Note Dicembre 2023

ID 20948 | 11.12.2023 / Nota allegata

Pubblicato nella GU n.287 del 09 dicembre 2023, il Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181 "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", in vigore dal 10 dicembre 2023, che all'articolo 12 prevede l'istituzione, da parte dell'ENEA, del registro degli impianti fotovoltaici.

Nel registro, distinto in tre sezioni, gli impianti fotovoltaici verranno classificati e iscritti, a seconda delle caratteristiche e delle qualità energetiche, ovvero:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- moduli prodotti negli Stati membri UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Entro il 09 gennaio 2024l’ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblicherà sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti e la documentazione da fornire ai fini dell’iscrizione.

Decreto-Legge 9 dicembre 2023 n. 181

Art. 12. Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

1. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito anche ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, pubblica sul proprio sito istituzionale le modalità di invio della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di cui al comma 1 e la documentazione da fornire ai fini dell’iscrizione.

3. L’ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l’iscrizione.

4. L’ENEA provvede all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La realizzazione di tale registro è volta ad indirizzare gli investimenti delle imprese sulla tecnologia più performante, considerato che il fotovoltaico è al centro della transizione energetica e rappresenta la fonte di energia rinnovabile con più rapida crescita anche in Italia.

Come già indicato nel Green Deal europeo, la decarbonizzazione del sistema energetico dell’Ue è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici al 2030 e 2050. Risulta a tal fine rilevante selezionare la migliore tecnologia per gestire il processo con massima efficienza e sostenibilità e con il migliore ritorno per il sistema produttivo che è in condizione di sviluppare una tecnologia competitiva a livello europeo.

La norma approvata oggi è pertanto propedeutica alla definizione del nuovo regime per gli incentivi per le imprese, che intenderanno realizzare impianti fotovoltaici ai fini dell’autoconsumo industriale, sul quale il governo ha ottenuto il via libera dalla Commissione Europea in sede di riprogrammazione del Pnrr e RepowerEU nell’ambito dei programmi Transizione 5.0, con 6,363 miliardi di dote, e sul sostegno alle PMI per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, concedendo un contributo a fondo perduto per una dotazione totale di 320 milioni di euro.

La revisione approvata dalla Commissione assicura inoltre un migliore sviluppo degli impianti di tecnologia green, grazie ai programmi per la Transizione Ecologica, le Tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche, con una dotazione totale di 2,5 miliardi di euro nella forma di finanziamento dei contratti di sviluppo produttivi per le tecnologie green e ambientali (come appunto quelle fotovoltaiche).
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