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Regolamento (UE) 2024/1789

ID 22257 | | Visite: 1002 | Legislazione ImpiantiPermalink: https://www.certifico.com/id/22257

Regolamento (UE) 2024/1789 

ID 22257 | 15.07.2024

Regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938(UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009 

GU L 2024/1789 del 15.7.2024

Entrata in vigore: 04.08.2024

Applicazione a decorrere dal 5 febbraio 2025.

_______

Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento:

a) stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi del gas naturale e dell'idrogeno, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento dei mercati interni del gas naturale e dell'idrogeno e contribuire alla flessibilità del sistema energetico; e

b) facilita l’emersione e la gestione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno trasparenti e correttamente funzionanti, caratterizzati da un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento e fornisce meccanismi mediante i quali armonizzare le norme di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di gas naturale e idrogeno.

Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono:

a) la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le metodologie per il calcolo delle tariffe, nonché l'accesso alla rete del gas naturale, ad eccezione degli impianti di stoccaggio del gas naturale,

b) l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi e i principi armonizzati per l'allocazione della capacità e la gestione della congestione,

c) la definizione degli obblighi di trasparenza, le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilanciamento, agevolando lo scambio di capacità.

Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 34, paragrafo 5, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio di gas naturale e agli impianti di stoccaggio di idrogeno di cui all'articolo 33, paragrafo 3 o 4, o all'articolo 37, della direttiva (UE) 2024/1788.

Gli Stati membri possono istituire, ai sensi della direttiva (UE) 2024/1788, un ente o organo, incaricato di svolgere una o più funzioni attribuite di norma al gestore del sistema di trasporto o al gestore della rete di trasporto dell'idrogeno, il quale è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento. Tale ente o organo è soggetto alla certificazione a norma dell'articolo 14 del presente regolamento ed è soggetto alla designazione a norma dell'articolo 71 della direttiva (UE) 2024/1788.

[...]

Articolo 88 Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 715/2009 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 89 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 febbraio 2025.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo:

a) l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 34, paragrafo 6, e l'articolo 84 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;

b) la sezione 5 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025, fatta eccezione per gli articoli 42, 43, 44, 52, 53 e 54, che si applicano a decorrere dal 4 agosto 2024.

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Tags: Impianti Impianti energy

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