Milleproroghe 2025 - Proroghe ambientali / Note
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Milleproroghe 2025 - Proroghe ambientali / Note
ID 23517 | 25.02.2025 / Note in allegato
Pubblicata nella GU n. 45 del 24 Febbraio 2025, la Legge 21 febbraio 2025 n. 15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. Milleproroghe 2025, in vigore dal 25 febbraio 2025.
La Legge 21 febbraio 2025 n. 15 dispone numerose proroghe in materia ambientale, di seguito alcune nel dettaglio:
1. Assicurazione imprese per calamità
Rinviata la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali dal 31.12.2024 al 31.03.2025.
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy 1. All’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: «entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2025»
2. Accordi in forma semplificata - responsabilità estesa del produttore che immette sul mercato a mezzo di piattaforme di commercio
Modificato da 90 giorni a 120 giorni il termine entro il quale i produttori del prodotto e i gestori dei servizi relativi alla piattaforma sono tenuti stipulare accordi in forma semplificata e sottoscritti tra i gestori, i consorzi o i sistemi di gestione.
Art. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy
1-ter. All’articolo 178 -quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro novanta giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni»
3. Attestazione dei criteri di sostenibilità̀ della produzione di energia elettrica e calore da biomasse
Differimento della validità delle norme sui criteri per certificare la sostenibilità dei biocarburanti di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell’Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l’iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
4. Iscrizione RENTRI
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2-bis. Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
5. Proroga regime di favore per i cementifici che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con produzione di energia
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2-septies. All’articolo 4, comma 5 -bis, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»
6. Soppressione del termine per la ricognizione e la riperimetrazione SIN
Soppressione del termine ordinatorio con il quale il MASE deve effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale oggetto di bonifica.
Art. 11. Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
2. All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazionedei siti contaminati di interesse nazionale, leparole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, »sono soppresse.
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Collegati
Decreto-Legge 27 dicembre 2024 n. 202
Legge 21 febbraio 2025 n. 15
Emendamento Rentri: Legge conv. Decreto Milleproroghe 2025
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