Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 39.563 *

/ Totale documenti scaricati: 25.177.424 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti







Europe, Rome

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

ID 21988 | | Visite: 191 | Prevenzione IncendiPermalink: https://www.certifico.com/id/21988

Decreto 2 aprile 2024 n  72

Decreto 2 aprile 2024 n. 72

ID 21988 | 03.06.2024

Decreto 2 aprile 2024 n. 72 Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialita' di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(GU n.128 del 03.06.2024)

_________

Decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217

Art. 33 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 34 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista di aeromobile vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.
5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
__________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 50 Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)

__________
Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 52 Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco

1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 51, risultino posti vacanti, l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del capo del Dipartimento;
f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.
(N)
_________

Note

(N) Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
nascondi

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 2 aprile 2024 n. 72.pdf)Decreto 2 aprile 2024 n. 72
 
IT2254 kB27

Tags: Prevenzione Incendi

Ultimi inseriti

Giu 30, 2024 16

Decreto 18 giugno 2024

Decreto 18 giugno 2024 ID 22148 | 30.06.2024 Decreto 18 giugno 2024 Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo. (GU n.151 del 29.06.2024) ... Art. 1. Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina i… Leggi tutto
Giu 29, 2024 61

Legge 17 dicembre 1971 n. 1158

in News
Legge 17 dicembre 1971 n. 1158 ID 22146 | 29.06.2024 Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente. (GU n.8 del 11.01.1972)_______ Aggiornamenti all'atto 23/05/2003 DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114 (in G.U. 23/05/2003, n.118) 27/12/2003 LEGGE 24 dicembre 2003, n.… Leggi tutto
Safety Gate
Giu 29, 2024 41

Safety Gate Report 23 del 07/06/2024 N. 20 A12/01503/24 Svezia

Safety Gate: Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products Report 23 del 07/06/2024 N. 20 A12/01503/24 Svezia Approfondimento tecnico: Console Il prodotto, di marca Project X, mod. ps2-ps5, è stato respinto durante l’importazione perché non conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento e… Leggi tutto
Giu 28, 2024 154

Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87

in News
Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 ID 22142 | 28.06.2024 Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87 Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. (GU n.150 del 28.06.2024) Entrata in vigore del provvedimento: 29/06/2024… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati