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Interpello ambientale 24.04.2025 - Requisiti responsabile tecnico per l’iscrizione all’ANGA

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Interpello ambientale 24 04 2025   Requisiti responsabile tecnico

Interpello ambientale 24.04.2025 - Requisiti responsabile tecnico per l’iscrizione all’ANGA

ID 23907 | 29.04.2025 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 24.04.2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 - Rapporto tra norme - Applicazione dell’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 rispetto agli articoli 10 - 12 e 13, del D.M. n. 120/2014 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali)

1. PREMESSE.

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, acquisita con prot. n. 41524 del 05 marzo 2025, la confederazione di imprese Conftrasporto chiede chiarimenti sulla possibilità del legale rappresentante, per le imprese di cui all’articolo 212 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, che abbia svolto tale ruolo per almeno tre anni consecutivi, di poter assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizioni all’Albo, senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per la medesima impresa, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 120/2014.

L’istante, in particolare, pone i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1 Se la deroga di cui al comma 16-bis, del suindicato articolo 212 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;

QUESITO N. 2 Se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;

QUESITO N. 3 Se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI.

L’art. 4, comma 2, lett. a), n. 3), del D.L. n. 153/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 191/2024, ha inserito all’art. 212 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 un nuovo comma 16-bis.

La novella prevede che il legale rappresentante dell’impresa possa assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione senza necessità di svolgere le verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento. Ciò solo per l’impresa in cui riveste il ruolo di legale rappresentante e a condizione che abbia ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi.

L’art. 12, comma 5, del D.M. n. 120/2014 affida poi l’esatta determinazione dei requisiti del responsabile tecnico, in relazione alle categorie e classi di iscrizione, al Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

I requisiti di cui al citato articolo sono stati individuati, per categorie e classi, dall’Allegato A alla delibera prot. n. 6/ALBO/CN del 30 maggio 2017, modificata da successive delibere dell’Albo.

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta, quindi, il quadro normativo applicabile alle casistiche prospettate:

- D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale”;
Decreto 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.

3. CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA.

L’articolo 212 del  D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, al comma 5 stabilisce che “L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

Il medesimo comma prevede, inoltre, alcune eccezioni per specifiche organizzazioni e precise modalità di iscrizione per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Il comma 15, dell’articolo suindicato, prevede che “Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. (…)”

I requisiti dei responsabili tecnici delle imprese soggette ad iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, di cui si tratta, sono delineati dall’articolo 12 del D.M. n. 120/2014, che, nello specifico, al comma 4 ricomprende, tra i requisiti, oltre a idonei titoli di studi e all’esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, l’idoneità a svolgere le funzioni di responsabile tecnico sulla base di una verifica iniziale della preparazione del soggetto e mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento con cadenza quinquennale. (cfr. articolo 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).

Tali verifiche non sono, invece, richieste, per il legale rappresentante dell'impresa che ricopre anche l'incarico di responsabile tecnico e che abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione secondo criteri stabiliti con deliberazione del Comitato nazionale (cfr. articolo 13, comma 3, del D.M. n. 120/2014).

L’eccezione appena evidenziata dalla disposizione sopra richiamata è ulteriormente caratterizzata dalla precisazione contenuta nel dettato normativo di cui all’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che, appunto, chiarisce quanto segue “Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”. Alla luce di quanto sopra il nuovo comma 16-bis introduce una deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell’impresa da più di tre anni) rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche per gli altri requisiti previsti per la figura professionale del responsabile tecnico (in particolare, titolo di studio ed anni di esperienza). Tale norma dovrebbe essere interpretata come una deroga per la specifica tipologia di soggetti ivi contemplata (legali rappresentanti dell’impresa) rispetto ad uno dei requisiti ordinariamente previsti per il responsabile tecnico (idoneità da attestare mediante verifiche iniziale e di aggiornamento), facendo invece salvi i requisiti non specificatamente elencati nella norma primaria, secondo una lettura più aderente al dato letterale del nuovo comma 16-bis.

Infatti, secondo tale interpretazione letterale, la nuova disposizione individuerebbe “in negativo” gli elementi che il responsabile tecnico non deve assicurare qualora ricada nella casistica descritta dalla norma. Questi ultimi sono individuati nella «verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento», vale a dire negli strumenti mediante cui è possibile attestare il requisito di «idoneità» ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.M. n. 120/2014.

4. CONCLUSIONI.

[...] Segue in allegato

Fonte: MASE

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