Sentenza CC n. 23915 del 17 settembre 22 ottobre 2013
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Cassazione Civile, Sezione III, sentenza n. 23915 del 17 settembre 22 ottobre 2013
ID 23508 | 23.02.2025 / In allegato
Accensione dell’impianto di riscaldamento prima del collaudo: esclusa la responsabilità dell’installatore
Nell’ipotesi di appalto che non implichi il totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sull’immobile nel quale deve essere eseguita l’opera, non viene meno, per il committente, il dovere di custodia e di vigilanza. Ne consegue che nessun rimprovero può essere mosso all’appaltatore nel caso in cui l’opera si trovi al di fuori del suo potere di controllo, nell’esclusiva disponibilità del committente.
Il caso. Due coniugi citano in giudizio i soggetti incaricati per l’installazione dell’impianto di riscaldamento nella loro abitazione al fine di chiederne la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del malfunzionamento dell’impianto stesso. In particolare, era accaduto che, a seguito dell’accensione dell’impianto da parte del fratello dell’attore, la famiglia era rimasta intossicata a causa di esalazioni nocive. Nel giudizio successivamente instaurato, si costituivano i convenuti, i quali eccepivano che il suddetto impianto non era stato completato e che la mancanza del foro di aerazione era stata segnalata all’attore ed a suo fratello il giorno precedente all’accensione.
La domanda veniva quindi respinta sia dal Giudice di primo grado che dal Giudice d’appello, sull’assunto che l’impianto non era stato ultimato e non risultava essere stata effettuata alcuna operazione di collaudo, né la consegna dell’opera. Gli attori si rivolgono quindi alla Corte di Cassazione.
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