Regolamento delegato (UE) 2023/1435
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Regolamento delegato (UE) 2023/1435 / Modifica Allegato VI CLP
ID 19955 | 11.07.2023
Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato
GU L 176/6 dell' 11.7.2023
Entrata in vigore: 31.07.2023
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) La tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l’elenco delle classificazioni e delle etichettature armonizzate delle sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all’allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
(2) All’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») sono state trasmesse, a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l’etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia («RAC»), dopo aver considerato le osservazioni ricevute dalle parti interessate, ha adottato pareri su dette proposte.
(3) Il parere del RAC del 20 settembre 2019 relativo all’acido borico; al triossido di diboro; all’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all’acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché il parere del RAC dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e suoi sali riportavano prove scientifiche indicanti che la tossicità per la riproduzione di ciascuno di tali gruppi di sostanze è dovuta a una entità molecolare comune a tutti i membri del gruppo di sostanze. Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL della Commissione (autorità competenti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) nonché per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP)] hanno pertanto chiesto l’aggiunta di note alle voci relative ai gruppi di sostanze di cui ai pareri del RAC del 2019 e del 2020, al fine di contemplare la situazione in cui diverse sostanze appartenenti a uno di tali gruppi coesistono in una miscela e di disporre che il limite di concentrazione applicabile per la classificazione della miscela sia confrontato con la somma delle concentrazioni di tali sostanze. Tali note sono state aggiunte, come nota 11 e nota 12, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione, del 25 aprile 2023, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 (4). È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota 11 nelle voci relative all’acido borico; al triossido di diboro; all’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; al tetraborato di disodio, anidro; all’acido ortoborico, sale sodico; al tetraborato di disodio decaidrato e al tetraborato di disodio pentaidrato, nonché un riferimento alla nota 12 nella voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali.
(4) Nel parere dell’11 giugno 2020 relativo all’acido 2-etilesanoico e suoi sali, il RAC ha raccomandato di aggiungere una nota a questa voce, al fine di contemplare la possibilità che, sebbene la voce relativa a questo gruppo di sostanze si basi sulle proprietà tossicologiche di una parte comune di tali sostanze, un’altra parte, sostanza specifica, di tali sostanze può giustificare la classificazione in una categoria superiore o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio, ad esempio includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo per talune sostanze della voce. Tale nota è stata aggiunta, come nota X, all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 dal regolamento delegato (UE) 2023/1434. È pertanto opportuno aggiungere un riferimento alla nota X alla voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali.
(5) Gli esperti degli Stati membri consultati in seno al gruppo di esperti CARACAL hanno suggerito che l’attuale nota A dovrebbe applicarsi all’acido 2-etilesanoico e suoi sali. La nota A prescrive che, per le sostanze che rientrano in una voce con una denominazione generale del tipo «composti di...» o «sali di...», il fornitore è tenuto a precisare sull’etichetta il nome esatto. Poiché la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali reca tale descrizione generale, è opportuno aggiungere alla voce un riferimento alla nota A.
(6) Poiché il regolamento delegato (UE) 2023/1434 è stato adottato il 25 aprile 2023, le note che vi figurano non hanno potuto essere inserite nella tabella 3 dell’allegato VI al momento dell’adozione dei regolamenti delegati (UE) 2021/849 (5) e (UE) 2022/692 della Commissione (6) che hanno aggiunto le rispettive voci alla tabella 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto necessario aggiornare le voci relative ad acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato, aggiungendo a ciascuna di esse il riferimento alla nota 11. È inoltre necessario aggiornare la voce relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali aggiungendovi un riferimento alla nota 12 e alla nota X.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
(8) Non dovrebbe esigersi la conformità immediata alle classificazioni armonizzate riviste, visto che i fornitori necessitano di un certo periodo di tempo per adeguare l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni riviste e per vendere le scorte esistenti delle sostanze e delle miscele. Tale periodo di tempo consentirebbe inoltre ai fornitori di adottare le misure necessarie per garantire la conformità ad altre disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento. È tuttavia opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate riviste e di adattare l’etichettatura e l’imballaggio di conseguenza, su base volontaria, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento per garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e per permettere ai fornitori di beneficiare della flessibilità necessaria,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.
I fornitori possono classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele elencate nell’allegato del presente regolamento conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, a decorrere dal 31 luglio 2023.
...
ALLEGATO
All’allegato VI, parte 3, tabella 3, le voci corrispondenti ai numeri delle sostanze 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:
Numero della sostanza |
Denominazione chimica |
Numero CE |
Numero CAS |
Classificazione |
Etichettatura |
Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA |
Note |
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Codici di classe e di categoria di pericolo |
Codici di indicazioni di pericolo |
Pittogrammi, codici di avvertenza |
Codici di indicazioni di pericolo |
Codici di indicazioni di pericolo supplementari |
||||||
«005-007-00-2 |
acido borico; [1] acido borico [2] |
233-139-2 [1] 234-343-4 [2] |
10043-35-3 [1] 11113-50-1 [2] |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
|
|
11 » |
«005-008-00-8 |
triossido di diboro |
215-125-8 |
1303-86-2 |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
|
|
11 » |
«005-011-00-4 |
eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; [1] tetraborato di disodio, anidro; [2] acido ortoborico, sale sodico; [3] tetraborato di disodio decaidrato; [4] tetraborato di disodio pentaidrato [5] |
235-541-3 [1] 215-540-4 [2] 237-560-2 [3] 215-540-4 [4] 215-540-4 [5] |
12267-73-1 [1] 1330-43-4 [2] 13840-56-7 [3] 1303-96-4 [4] 12179-04-3 [5] |
Repr. 1B |
H360FD |
GHS08 Dgr |
H360FD |
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11 » |
«607-230-00-6 |
acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato |
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Repr. 1B |
H360D |
GHS08 Dgr |
H360D |
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A, X, 12 » |
[...]
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