Dichiarazione COV
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Dichiarazione sull'immesso sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria / Entro il 1° marzo
ID 6936 | 02.10.2018 / In allegato Modello Dichiarazione ed Istruzioni
I Composti Organici Volatili (COV) o VOC (Volatile Organic Compounds) includono vari gruppi di sostanze chimiche con comportamenti fisici e chimici diversi. Molto utilizzati nella composizione dei più disparati prodotti industriali, i COV sono presenti in numerosi materiali da costruzione e per finitura, dai quali vengono successivamente rilasciati per lenta emissione.
Tra gli impianti interessati a tali emissioni ci sono, ad esempio: verniciatura in continuo di metalli, pulitura a secco, vari procedimenti di stampa, rivestimenti con film continui, fabbricazione di calzature, impregnazione e stratificazione del legno, fabbricazione di prodotti farmaceutici, finitura degli autoveicoli.
1) SOGGETTI OBBLIGATI
Si ricorda che ai sensi del citato decreto legislativo si intende per "immissione sul mercato" qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario. L'articolo 40 c. 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di conversione) in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, stabilisce che, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole "o per gli utenti" sono soppresse.
Conseguentemente la dichiarazione COV non va presentata da coloro che vendono i prodotti ai consumatori finali.
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Art. 5. Raccolta e trasmissione dei dati
1. I soggetti che effettuano i controlli relativi al rispetto del presente decreto, nonche' la Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi, per i soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e, per il tramite delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i soggetti che immettono sul mercato i prodotti elencati nell'allegato I trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 marzo 2008 e, successivamente, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previsti all'allegato IIIbis, riferiti all'anno civile precedente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (e del mare, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/42/CE,) invia alla Commissione europea entro il 1° luglio 2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni cinque anni una relazione circa l'applicazione del presente decreto, elaborata sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 3, comma 6. A tal fine e' utilizzato, ove disponibile, il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre annualmente tali informazioni alla Commissione europea, su apposita richiesta.
1. Pitture e vernici:
a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) ≤ 25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno,metallo o plastica: rivestimenti che formano una ((pellicola coprente, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semitrasparente, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma EN 927-1 nell'ambito della "categoria semistabile", ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.
f) impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo)): impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron)mm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprieta' sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti;
h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprieta' idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali e' aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell'applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.
2. Prodotti per carrozzeria:
a) prodotti preparatori e di pulizia: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti; tali prodotti comprendono: - prodotti preparatori: i detergenti per la pulizia delle pistole a spruzzo e di altre apparecchiature, gli sverniciatori, gli sgrassanti (compresi gli sgrassanti antistatici per la plastica) e i prodotti per eliminare il silicone;
- predetergenti: i detergenti per la rimozione di contaminanti dalla superficie durante la preparazione e prima dell'applicazione di prodotti vernicianti;
b) stucco/mastice: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il surfacer/filler;
c) primer: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione, prima dell'applicazione di uno strato di finitura; tali prodotti comprendono:
- surfacer/filler: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione e l'adesione dello strato di finitura e di ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa;
- primer universali per metalli: i rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali i promotori di adesione, gli isolanti, i fondi, i sottofondi, i primer in plastica, i fondi riempitivi bagnato su bagnato non carteggiabili e i fondi riempitivi a spruzzo;
- wash primer:
I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione;
II) primer saldabili;
III) le soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate;
d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire brillantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi "base coating" (rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici trasparenti "clear coating" (rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resistenza richieste);
e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, ((sigillanti sottoscocca)), rivestimenti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.
2) STRUTTURA
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si articola nelle seguenti Sezioni:
- Sezione anagrafica
- Sezione prodotti immessi sul mercato
3) PRESENTAZIONE
In prima applicazione, la comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria da presentare ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006, dovrà essere spedita esclusivamente a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
RACCOLTA DATI D.Lgs 161/2006 - CAMERE DI COMMERCIO
c/o ECOCERVED Scarl
Casella Postale 843 - uff. Padova Centro
35122 - PADOVA (PD)
La comunicazione dovrà essere spedita in busta chiusa; ogni busta dovrà contenere la dichiarazione relativa ad un'unica sede legale.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "Raccolta dati articolo 5 D.Lgs. 161 /2006" nonché l'indicazione del Codice fiscale, Ragione sociale e indirizzo completo dell'impresa mittente.
In prima applicazione la raccolta e la gestione delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 161/2006 verrà effettuata da Unioncamere che si avvarrà a tal fine di Ecocerved.
I soggetti che versano i contributi di cui all'articolo 8 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 540 devono inviare i loro dati unicamente alla Stazione Sperimentale per le industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) collegandosi al sito https://extranet.innovhub-ssi.it/covlogin.asp.
Si ricorda che per "immissione sul mercato" si intende qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella definizione anche la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per i rivenditori finali o per gli utenti e l'importazione del prodotto nel territorio doganale comunitario.
4) MODALITA' DI COMPILAZIONE
La comunicazione relativa all'immissione sul mercato di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria si può compilare solo su modulistica cartacea.
La modulistica viene messa a disposizione dalle Camere di Commercio a chiunque ne faccia richiesta e sarà disponibile nei siti Internet
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it)
- Unioncamere (http://www.unioncamere.it)
- Ecocerved (http://www.ecocerved.it)
COMPILAZIONE SU SUPPORTO CARTACEO
Per la compilazione su supporto cartaceo si raccomanda l'utilizzo della modulistica allegata alle presenti istruzioni o sua riproduzione su fogli bianchi, formato A4.
Si raccomanda di compilare la modulistica con inchiostro nero, preferibilmente a macchina o in alternativa a mano con caratteri "stampatello", senza cancellature, abrasioni o scritte aggiuntive rispetto a quanto già riportato nella modulistica, avendo cura di rimanere all'interno degli appositi spazi, separando le parole e partendo da sinistra.
Tutte le quantità numeriche riportate nella comunicazione devono essere espresse in kilogrammi /anno.
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