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Esenzione totale del contributo ambientale CONAI per export

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Contributo CONAI Esenzione totale per export   Moduli entro il 28 Febbraio

Esenzione totale del contributo ambientale CONAI per export / Entro 28 Febbraio

ID 19071 | 26.02.2023 / Download Scheda

Per gli esportatori di imballaggi vuoti o di merce imballata (“imballaggi pieni”), entro il 28 Febbraio devono essere inviati al CONAI i moduli per la richiesta di esenzione dell’applicazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi esportati.

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all’estero) escono dalle competenze CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale.

CONAI prevede varie procedure di esenzione:

- una procedura ex post che consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi;
- una procedura ex ante che consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Ai fini della determinazione del plafond di esenzione, in alternativa alla modalità di calcolo vigente basata sulle quantità in peso (esportate/vendute complessivamente) di ogni singolo materiale, è possibile prendere come base di riferimento il rapporto percentuale dei valori in euro delle esportazioni rispetto al fatturato (rilevabile dalla dichiarazione IVA).
- per le aziende che siano contemporaneamente importatrici ed esportatrici di imballaggi/merci imballate, è prevista una procedura di compensazione import/export, alternativa alle due precedenti.

Le aziende che hanno dichiarato al Conai il Contributo attraverso le procedure semplificate (sul valore o sulla tara delle merci importate), per un importo annuo fino a 7.500 euro, per le esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall’1.1.2021, possono usufruire di un rimborso del Contributo ambientale. La quota da rimborsare è determinata in funzione della percentuale del fatturato estero sul fatturato complessivo (Italia ed estero), da applicare al Contributo dichiarato nello stesso anno con le citate procedure semplificate.

Le aziende “esportatrici nette” possono usufruire di una procedura agevolata che prevede condizioni particolari di esenzione dalla dichiarazione del Contributo ambientale Conai.

A partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata una esenzione totale del Contributo ambientale Conai.

Per approfondimenti consulta la circolare: Circolare CONAI 01.12.2021

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Tags: Ambiente Imballagi e rifiuti di imballaggio

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