Sentenza Tar Lazio n. 17984 del 17 ottobre 2024
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Sentenza Tar Lazio n. 17984 del 17 ottobre 2024 / La posa del cappotto termico ha generato abusi relativi ad aumento cubatura e violazione distanze confini - Demolizione opere
ID 22848 | 01.11.2024 / In allegato
Per il cappotto termico dell’efficientamento energetico non si possono giustificare abusi edilizi, come l’aumento di cubatura o la violazione delle distanze legali
Il benefico risparmio energetico ottenuto tramite l’installazione di un cappotto termico non può giustificare gli abusi edilizi come la violazione delle distanze legali tra gli edifici o un aumento di cubatura dell’immobile.
La sentenza del 17 ottobre 2024, n. 17984, il TAR Lazio ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione imposto dal Comune di alcune opere abusive su un immobile, consistenti nella realizzazione di un cappotto termico realizzato con rivestimento con pietra locale delle facciate, precedentemente solo intonacate.
Il sopralluogo dei tecnici comunali aveva evidenziato che l’intervento edilizio, volto a rivestire l’immobile con un cappotto termico in pietra, aveva modificato le dimensioni dell’edificio. L'ispessimento delle pareti, che variava tra 20 e 45 cm, aveva prodotto un aumento di cubatura, causando così una violazione delle distanze dai confini.
Il tribunale ha ritenuto che, nonostante l’intervento fosse stato descritto come una mera installazione di un cappotto termico, l’aumento di cubatura e la violazione delle distanze non potessero essere giustificati.
In particolare, la normativa invocata dalla ricorrente, riguardante la riqualificazione energetica, non poteva essere applicata in quanto:
- non è stata provata l’intervenuta riduzione significativa dei limiti di trasmittanza, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
- risulta in ogni caso superato il limite del maggior spessore delle murature esterne di 25 cm previsto dall’art. 12, comma 1, L. R. 6/2008, con violazione delle distanze non derogabili dai confini.
Art. 12 (Calcolo degli indici di fabbricabilità)
1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo:
a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri;
b) del maggior spessore dei solai intermedi e di copertura, per la parte eccedente 30 centimetri e, rispettivamente, fino ad un massimo di 15 e 25 centimetri;
c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità immobiliare, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;
d) degli altri maggiori volumi o superfici finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, la captazione diretta dell’energia solare e la ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno.
2. Il contenimento del consumo energetico realizzato con gli interventi di cui al comma 1 deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005.
3. I comuni applicano lo scomputo dei maggiori volumi realizzati ai sensi del comma 1 anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sono applicabili anche agli interventi di recupero degli edifici esistenti, a condizione che siano salvaguardati gli elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico nonché gli allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, e le falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
5. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. In mancanza di adeguamento, le suddette disposizioni trovano comunque applicazione.
Per altro la zona ove insiste il manufatto abusivo è soggetta a vincolo ambientale, paesaggistico e sismico, motivo per cui l’esecuzione di lavori idonei a determinare una trasformazione dello stato dei luoghi che implichi,un incremento di volume e mutamento dei prospetti dell’immobile, ove effettuata in zona soggetta a tale vincolo, rende applicabile l'art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), ai sensi del quale qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti al vincolo in parola è da qualificare almeno come "variazione essenziale", e in quanto tale suscettibile di essere demolito ai sensi dell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001.
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segue in allegato
Collegati
D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia | Consolidato
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