Obbligo rilascio licenza edilizia dal 1967
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Obbligo rilascio licenza edilizia dal 1967 costruzioni fuori dal centro urbano / Sentenza CS n. 3347 del 12 aprile 2024
ID 22824 | 29.10.2024 / In allegato
Con la sentenza 12 aprile 2024, n. 3347 il Consiglio di Stato è nuovamente intervenuto sul tema “ante ‘67” chiarendo alcuni aspetti relativi allo stato legittimo degli immobili e all’onere di prova della data di realizzazione dell’opera.
L'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha modificato l'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo, se non all’interno del centro abitato.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino "fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto".
Con riferimento alla localizzazione del manufatto, il TAR ha chiarito che in assenza di un atto urbanistico di perimetrazione del centro abitato, la nozione di centro abitato di cui all’art. 31 della L. 1150/1942, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano.
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Fonte: Consiglio di Stato
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Sentenza CdS 3347 2024.pdf |
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