Decreto 8 settembre 2017
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Decreto 8 settembre 2017
Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica
Art. 1. Finalità e campo di applicazione
Il presente decreto stabilisce i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego, lo stoccaggio e il trasporto, nonché i requisiti per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari da atti di sabotaggio, di cui all’art. 5, comma 2 della legge n. 58/2015. Il presente decreto stabilisce inoltre le procedure ed i contenuti del documento relativo al piano di protezione fisica per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva delle installazioni nucleari e degli attestati di protezione fisica passiva per le attività di trasporto, di cui all’art. 6 della suddetta legge.
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Art. 3. Classificazione delle materie nucleari
1. Ai fini della definizione dei requisiti di protezione fisica passiva per le materie nucleari di cui al presente decreto, le suddette materie sono classificate nelle tre categorie di cui alla tabella in allegato I, stabilite sulla base dell’isotopo, della quantità, dell’arricchimento (riportato tra parentesi ed espresso in percentuale del contenuto di fissile) e dell’irraggiamento.
Art. 4. Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto
1. I requisiti che devono essere adottati dai detentori per la protezione fisica passiva delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio sono i seguenti:
a) un’installazione nucleare deve essere dotata di un sistema di protezione fisica;
b) le materie nucleari devono essere impiegate e custodite almeno in aree ad accesso limitato;
c) devono essere adottate adeguate misure, graduate secondo la categoria delle materie, per rilevare tentativi di intrusioni o di rimozione illecita e deve essere posto in atto un piano di risposta;
d) devono essere predisposte misure per assicurare il controllo degli accessi alle aree di custodia delle materie nucleari, adottando un’adeguata gestione dei mezzi che consentono l’accesso a dette aree, tra i quali le chiavi;
e) devono essere poste in atto misure idonee ad individuare prontamente gli ammanchi di materie nucleari e nel caso effettuare la pronta notifica all’Autorità di cui all’art. 4 della legge n. 58/2015 e all’Autorità di pubblica sicurezza;
f) l’esercente di un’installazione nucleare deve periodicamente valutare gli aspetti d’interfaccia tra le misure di protezione fisica, di sicurezza nucleare e di tenuta della contabilità delle materie nucleari in modo da escludere possibili interferenze e garantirne una gestione coordinata;
g) i sistemi computerizzati rilevanti per la sicurezza nucleare, la protezione fisica e la tenuta della contabilità delle materie nucleari debbono essere protetti;
h) la movimentazione delle materie nucleari, all’interno di un’installazione, ivi incluso il passaggio di consegne tra operatori dell’installazione stessa, deve essere regolata da procedure scritte.
2. Nell’allegato II al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II che devono essere adottati durante l’impiego e lo stoccaggio delle stesse.
3. I requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari che devono essere adottati dai trasportatori autorizzati durante il trasporto sono i seguenti:
a) l’organizzazione del trasporto deve essere ottimizzata, minimizzando il tempo totale di trasporto, il numero e la durata dei trasferimenti, tra un mezzo di trasporto e l’altro o da un’area di sosta temporanea all’altra, ed evitando
di adottare programmi di trasporto prevedibili;
b) durante il trasporto deve essere assicurata la continua sorveglianza delle materie nucleari;
c) la gestione delle chiavi di accesso ai mezzi di trasporto e dei sistemi di chiusura dei contenitori di trasporto deve essere regolata da apposite procedure scritte;
d) prima dell’effettuazione del trasporto devono essere stabiliti accordi scritti tra lo speditore, il trasportatore ed il destinatario in merito a tempi, luoghi e modalità di trasferimento delle materie nucleari;
e) il trasporto deve essere effettuato utilizzando contenitori disposti all’interno di mezzi di trasporto, compartimenti o contenitori merci chiusi e sigillati, adeguati alla categoria delle materie nucleari trasportate. L’integrità dei sigilli deve essere verificata durante le varie fasi del trasporto.
4. Nell’allegato III al presente decreto sono definiti ulteriori specifici requisiti di protezione delle materie nucleari classificate in categoria I e II da adottare durante il loro trasporto.
5. Le materie nucleari in quantità inferiore ai limiti della categoria III, come pure l’uranio naturale nella forma diversa dallo stato minerale, l’uranio depleto e il torio devono essere protetti dalla rimozione illecita adottando misure di prudente gestione.
Art. 5. Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il loro impiego e stoccaggio e delle installazioni nucleari
1. Ai fini della predisposizione o dell’aggiornamento del piano di protezione fisica di cui al successivo art. 7 gli esercenti di installazioni nucleari devono svolgere un’analisi delle potenziali conseguenze radiologiche associate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015, in assenza di misure di protezione fisica o di mitigazione.
2. Per le installazioni nucleari in cui si determinino, a seguito delle valutazioni degli scenari di cui al comma 1, valori di dose efficace agli individui della popolazione superiori a 10 mSv, il piano di protezione fisica dovrà prevedere misure di protezione fisica di tipo ingegneristico e/o gestionale rispondenti ai requisiti di cui all’allegato IV.
3. Fuori dai casi di cui al comma 2, tutte le altre installazioni nucleari devono essere protette con misure di protezione fisica graduate secondo la natura e i quantitativi delle materie nucleari, delle sostanze radioattive e la rilevanza per la sicurezza nucleare dei sistemi presenti, secondo i requisiti di cui all’allegato IV, adottando un approccio graduato.
4. Per le installazioni esistenti l’analisi di cui al comma 1 deve essere utilizzata per la verifica e l’eventuale aggiornamento dei piani di protezione fisica vigenti.
Art. 6. Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari durante il trasporto
1. Il trasportatore autorizzato deve adottare le misure di protezione fisica passiva di cui all’art. 4, commi 3 e 4, integrate, ove necessario, con misure addizionali risultanti da specifiche valutazioni correlate agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 58/2015.
Art. 7. Rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva e contenuti del piano di protezione fisica
1. Ai fini del rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva di cui all’art. 6 della legge n. 58/2015, l’esercente di un’installazione nucleare deve presentare apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico.
Copia dell’istanza deve essere trasmessa all’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, al Ministero dell’interno ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. All’istanza deve essere allegato il piano di protezione fisica o l’aggiornamento di quello vigente.
2. Il piano di protezione fisica deve almeno contenere:
a) l’individuazione delle materie nucleari e delle sostanze radioattive presenti nell’installazione;
3. Unitamente al piano di protezione fisica deve essere trasmessa la seguente documentazione: a. le valutazioni di cui all’art. 5, comma 1, del presente decreto come approvate dall’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;
b. la dimostrazione di adeguatezza delle misure di protezione fisica adottate a fronte degli scenari di riferimento come definiti dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 5 della legge n. 58/2015.
Art. 8. Rilascio dell’attestato di protezione fisica passiva in caso di trasporto di materie nucleari e contenuti del piano di protezione fisica
1. L’attestato di protezione fisica passiva viene rilasciato per ciascun trasporto di materie nucleari classificate nelle categorie I e II secondo la procedura di cui all’art. 6 della legge n. 58/2015.
2. Nel caso di trasporti di materie nucleari classificate in categoria III è rilasciato un attestato di protezione fisica passiva unico da rinnovarsi ogni tre anni o, comunque, entro sei mesi dall’aggiornamento dei requisiti fissati nel presente decreto. Il piano di protezione fisica deve essere sviluppato adottando, in maniera graduata, i contenuti di cui al comma 5 del presente articolo.
3. Nel caso di trasporto di materie nucleari in quantità inferiori ai valori della categoria III il trasportatore deve adottare prudenti modalità di gestione in accordo a specifiche procedure.
4. L’istanza per il rilascio dell’attestato deve essere inoltrata al Ministero dello sviluppo economico e in copia all’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, corredata del piano di protezione fisica.
5. Il piano di protezione fisica per il trasporto di materie nucleari di categoria I e II deve contenere quanto segue:
a) classificazione delle materie nucleari trasportate e descrizione delle relative modalità di trasporto;
b) indicazioni degli accordi preventivi definiti con lo speditore e il destinatario, riguardanti, il luogo, la tempistica e le modalità di trasferimento delle responsabilità riguardo la protezione fisica;
c) descrizione degli aspetti organizzativi del trasporto, con indicazione delle responsabilità, del personale coinvolto e della relativa qualificazione e tipo di addestramento;
d) la descrizione delle misure di protezione fisica coerenti con la classificazione di cui al precedente punto a) e con le risultanze delle valutazioni di cui all’art. 6, comma 1 del presente decreto, adottate tenendo conto, secondo un approccio graduato, dei requisiti di protezione fisica passiva fissati dal presente decreto in relazione ad eventi di rimozione illecita delle materie nucleari nonché ad atti di sabotaggio;
e) descrizione delle misure di protezione fisica relative al mezzo di trasporto utilizzato, con particolare riferimento alle modalità di ancoraggio del carico, dei sigilli utilizzati e alla modalità di gestione di tutte le chiavi utili all’accesso ai mezzi di trasporto e al carico;
f) descrizione delle interfacce con le forze dell’ordine preposte alla scorta del mezzo di trasporto;
g) programma di trasporto con l’indicazione dei criteri di scelta del percorso, sue possibili alternative ed indicazioni sul ricovero al sicuro in caso di anomalie o eventi anomali.
2. Unitamente al piano di protezione fisica devono essere trasmesse le valutazioni di cui all’art. 6, comma 1 del presente decreto, elaborate tenendo conto delle caratteristiche progettuali dei contenitori e dei mezzi di trasporto.
Art. 9. Pianificazioni di risposta e basi tecniche per la pianificazione di emergenza
1. L’esercente di una installazione nucleare e, nel caso di trasporto di materie nucleari, il trasportatore autorizzato devono allegare al piano di protezione fisica il piano di risposta.
2. Il piano di risposta deve contenere:
a) l’indicazione delle azioni da porre in essere per reagire ad atti finalizzati alla rimozione illecita di materie nucleari o al sabotaggio di materie nucleari e di installazioni nucleari;
b) le procedure per rilevare prontamente eventuali ammanchi delle materie nucleari detenute; le modalità di attivazione delle forze dell’ordine e dell’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015;
c) il programma di formazione ed aggiornamento del personale coinvolto;
d) il programma delle esercitazioni periodiche di verifica dell’adeguatezza dei piani di risposta, anche in relazione alle interfacce operative con i piani di emergenza.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì allegare le valutazioni delle possibili conseguenze radiologiche ragionevolmente ipotizzabili considerando gli scenari di cui all’art. 5 della legge n. 58/2015 e tenendo conto delle misure di protezione fisica previste dal piano di protezione fisica proposto.
4. Il piano di risposta deve integrarsi con le pianificazioni e le procedure di emergenza dei soggetti di cui al comma 1 e raccordarsi con quelle predisposte ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.
5. Le valutazioni di cui al comma 3 sono trasmesse all’autorità competente di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, che unitamente ad una relazione critica riassuntiva, le trasmette al prefetto della provincia in cui è presente
l’installazione nucleare ovvero, nel caso trasporto di materie nucleari, al prefetto delle provincia di partenza, affinché provvedano ad integrare le pianificazioni di emergenza ai sensi del capo X del decreto legislativo n. 230/1995.
Art. 10. Interventi di manutenzione o modifica sui sistemi di protezione fisica delle installazioni nucleari
1. Gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere comunicati all’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015, almeno una settimana prima della loro effettuazione.
2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali i rifacimenti delle recinzioni, gli interventi sui sistemi per l’adozione di tecnologie diverse e le modifichedei sistemi di gestione e trasmissione dati, devono essere comunicati all’Autorità di cui al comma 1 almeno 1 mese prima della loro effettuazione, con l’indicazione delle misure sostitutive che si intendono adottare durante la loro esecuzione.
3. Gli interventi che comportino modifiche dei sistemi di protezione fisica rispetto alla configurazione definita nel piano di protezione fisica passiva in vigore devono essere preventivamente approvati dal Ministero dello sviluppo economico.
4. Per tutti gli interventi deve essere mantenuta una apposita registrazione sul sito, secondo le modalità previste nel piano di protezione fisica di cui all’art. 7, comma 2, lettera j) del presente decreto.
Art. 11. Malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica
1. Nel caso di malfunzionamento dei sistemi di protezione fisica gli esercenti devono intraprendere immediate misure/o azioni sostitutive o di integrazione dandone immediata comunicazione all’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.
Art. 12. Aggiornamento dei requisiti di protezione fisica passiva
1. I requisiti di protezione fisica passiva stabiliti con il presente decreto sono aggiornati in relazione all’evoluzione dello stato dell’arte e delle raccomandazioni internazionali su proposta dell’Autorità competente di cui
all’art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015.
Art. 13. Revisione periodica dei piani di protezione fisica
1. Ove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 11 che rendano necessaria la revisione dei piani di protezione fisica, ogni cinque anni l’esercente di un’installazione nucleare in possesso del nulla osta di protezione fisica deve effettuare un riesame del piano di protezione fisica in relazione all’aggiornamento degli scenari come definiti dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 5 della legge n. 58/2015 o dei requisiti del presente decreto, all’esperienza di esercizio del sistema di protezione fisica, ad eventuali sviluppi della tecnologia o variazioni delle condizioni dell’installazione, e trasmettere una relazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’interno, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità competente di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 58/2015. Ove ricorrano le condizioni per una revisione del piano di protezione fisica, l’esercente presenta una richiesta di modifica del nulla osta secondo le procedure di cui all’art. 7 del presente decreto, allegando il piano di protezione fisica aggiornato.
Art. 14. Protezione delle informazioni
1. Le informazioni specifiche e di dettaglio sui sistemi di protezione fisica devono essere protette attraverso un’opportuna classifica di segretezza ai sensi della normativa vigente per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva, attribuita tenendo conto della categoria delle materie nucleari e delle caratteristiche dell’installazione nucleare.
Art. 15. Funzioni ispettive
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a) della legge n. 58/2015 gli ispettori possono accedere a tutte le aree dell’installazione nucleare e procedere a tutti gli accertamenti che reputino necessari ai fini del controllo del sistema di protezione fisica nonché procedere alle azioni di vigilanza in caso di trasporto.
Art. 16. Norme transitorie
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto gli esercenti delle installazioni nucleari devono presentare le valutazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto stesso per l’approvazione da parte dell’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.
2. Entro i novanta giorni successivi all’approvazione di cui al comma 1 gli esercenti devono inoltrare l’istanza per il rilascio del nulla osta per la protezione fisica passiva al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 6 della legge n. 58/2015, allegando un aggiornamento del vigente piano di protezione fisica, elaborato sulla base dei requisiti stabiliti con il presente decreto e delle valutazioni di cui al comma 1, con le eventuali indicazioni e prescrizioni fissate nell’approvazione rilasciata dall’Autorità di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 58/2015.
3. Nelle more del rilascio del nulla osta di cui al comma 2 continuano a valere i piani di protezione fisica vigenti.
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ALLEGATO I
Classificazione delle materie nucleari ai fini della protezione fisica passiva durante il loro impiego, stoccaggio e trasporto
ALLEGATO II
Requisiti per la protezione fisica passiva da rimozione illecita delle materie nucleari in categoria i e ii durante il loro impiego e stoccaggio.
ALLEGATO III
Requisiti per la protezione fisica passiva delle materie nucleari da eventi di rimozione illecita durante il trasporto.
ALLEGATO IV
Requisiti per la protezione fisica passiva da atti di sabotaggio delle materie nucleari nelle installazioni nucleari
GU Serie Generale n. 236 del 09.10.2017
Entrata in vigore: 09.10.2017
Normativa correlata:
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