Slide background
Slide background




Raccomandazione (UE) 2022/2510

ID 18415 | | Visite: 1265 | Documenti Chemicals UEPermalink: https://www.certifico.com/id/18415

Raccomandazione UE 2022 2510

Raccomandazione (UE) 2022/2510 / Quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali sicuri 

ID 18415 | 20.12.2022

Raccomandazione (UE) 2022/2510 della Commissione dell’8 dicembre 2022 che istituisce un quadro europeo di valutazione per sostanze chimiche e materiali «sicuri e sostenibili fin dalla progettazione»

GU L 325/179 del 20.12.2022

________

La presente raccomandazione propone di istituire un quadro europeo per sostanze chimiche e materiali «sicuri e sostenibili fin dalla progettazione» per le attività di R&I. I dettagli del periodo di prova e del quadro, basati sulle relazioni tecniche redatte dal Centro comune di ricerca della Commissione, sono definiti nell’allegato della presente raccomandazione.

Il quadro previsto è costituito da metodi per valutare gli aspetti di sicurezza e sostenibilità di una sostanza chimica o di un materiale. I risultati ottenuti dall’applicazione del quadro permetteranno di definire criteri di «sicurezza e sostenibilità fin dalla progettazione», che comprendano sistemi di punteggi e soglie sviluppati basandosi sui risultati ottenuti. Il processo di definizione dei criteri sarà avviato parallelamente alla revisione del quadro. Scopo della presente raccomandazione è avviare la verifica del quadro di valutazione e ottenere riscontri per poter migliorare la pertinenza, l’affidabilità e l’operabilità.

La presente raccomandazione è destinata agli Stati membri, all’industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), al mondo accademico e alle organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT) che contribuiscono o lavorano allo sviluppo di sostanze chimiche e materiali. Detti soggetti sono esortati a usare il quadro nei loro programmi e nelle loro attività di R&I relativi alle sostanze chimiche o ai materiali. Sono inoltre incoraggiati a fare riferimento al quadro nei pertinenti documenti politici o strategici.

Gli Stati membri, l’industria, il mondo accademico e le ORT dovrebbero inoltre assicurare che i metodi, i modelli e i dati prodotti e usati nell’applicazione del quadro corrispondano ai principi guida FAIR (dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili).

Per lo sviluppo del nuovo quadro di «sicurezza e sostenibilità sin dalla progettazione» (safe and sustainable by design, SSbD) è stata definita una serie di principi.

- Definire una gerarchia che privilegi la sicurezza per evitare sostituzioni deplorevoli.

- Definire criteri di esclusione per la progettazione di sostanze chimiche e materiali per stimolare una ricerca e un’innovazione (R&I) sostenibili, basandosi non solo sui dati di cui alle prescrizioni della normativa UE sulle sostanze chimiche, ma anche sui dati che esulano dall’ambito di tali disposizioni.

- Concentrarsi sulla ripetuta riduzione delle pressioni ambientali, usando limiti e soglie dinamici, in modo che il quadro diventi uno strumento per gestire i miglioramenti lungo il processo di innovazione.

- Garantire l’uso ottimale dei dati disponibili sugli effetti avversi. Ogni (nuova) sostanza chimica o (nuovo) materiale dovrebbe essere confrontata/o con l’intero spettro di sostanze chimiche simili sotto il profilo strutturale o funzionale per valutare il potenziale impatto negativo previsto sulla salute umana o sull’ambiente.

- Comunicare le azioni SSbD adottate lungo tutta la catena di approvvigionamento; rendere disponibili tutti i dati pertinenti e non riservati in un formato reperibile, accessibile, interoperabile e riutilizzabile (FAIR), per una maggiore trasparenza e responsabilizzazione e per assolvere meglio all’obbligo di diligenza.

- Promuovere l’uso di un quadro coerente da parte dei vari portatori di interessi, inclusi l’industria e i decisori politici.

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Raccomandazione UE 2022_2510.pdf)Raccomandazione (UE) 2022/2510
 
IT978 kB172

Tags: Chemicals

Articoli correlati

Ultimi archiviati Chemicals

Ott 07, 2024 107

Regolamento (CE) n. 199/2006

Regolamento (CE) n. 199/2006 ID 22685 | 07.10.2024 Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB… Leggi tutto
Ott 04, 2024 122

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 ID 22667 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/547 della Commissione del 29 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 per quanto riguarda le procedure per l’istituzione e l’uso dell’ADIS e dell’EUROPHYT, il rilascio di… Leggi tutto
Ott 04, 2024 138

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 / Regolamento IMSOC ID 22666 | 04.10.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione del 30 settembre 2019 che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi… Leggi tutto
Ott 04, 2024 110

Regolamento (CE) n. 16/2011

Regolamento (CE) n. 16/2011 ID 22665 | 04.10.2024 Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (GU L 6 del 11.1.2011) Abrogato da: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715… Leggi tutto

Più letti Chemicals

Notifica HACCP
Apr 05, 2022 82256

Notifica ai fini registrazione Regolamento CE n. 852/2004

Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) - Ex notifica sanitaria alimentare ID 7901 | 06.03.2019 / Modello notifica allegato [panel]Regolamento (CE) 852/2004...Articolo 6 Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento 1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le… Leggi tutto