Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento (CE) n. 401/2009

ID 13958 | | Visite: 2492 | Legislazione ClimaPermalink: https://www.certifico.com/id/13958

Regolamento CE n  401 2009

Regolamento (CE) n. 401/2009 

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale

GU L 126/13 del 21.5.2009

Entrata in vigore: 10.06.2009

______

Il regolamento descrive gli scopi e gli obiettivi dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale. Ciò consente loro di fornire informazioni a supporto della formulazione della politica ambientale dell’Unione europea (UE).

L’AEA è un’agenzia dell’UE il cui scopo è proteggere e migliorare l’ambiente, oltre che promuovere lo sviluppo sostenibile, fornendo informazioni oggettive, affidabili e comparabili affinché:

- vengano adottate misure volte a proteggere l’ambiente;
- i risultati di tali misure siano valutati;
- il pubblico sia informato riguardo allo stato dell’ambiente;
- i paesi dell’UE abbiano il necessario sostegno tecnico e scientifico.

L’Agenzia ha i seguenti compiti principali:

- raccogliere, trattare e analizzare i dati per fornire all’UE le informazioni oggettive necessarie per formulare politiche ambientali efficaci;
- contribuire al controllo dei provvedimenti concernenti l’ambiente;
- collezionare, valutare e diffondere dati sullo stato dell’ambiente presso il grande pubblico;
- assicurare la comparabilità dei dati a livello europeo;
- promuovere l’integrazione dei dati dell’UE nei programmi internazionali di sorveglianza, come quelli delle Nazioni Unite;
- stimolare lo sviluppo di metodi per valutare il costo dei danni all’ambiente e i costi delle politiche di prevenzione, di protezione e di risanamento dell’ambiente;
- stimolare lo scambio di informazioni sulle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre i danni all’ambiente;
- pubblicare una relazione sullo stato, le tendenze e le prospettive in materia ambientale ogni cinque anni.

I dati interessati riguardano:

- la qualità dell’aria e l’inquinamento acustico;
- la qualità dell’acqua;
- lo stato dei suoli, della fauna e della flora;
- gli usi territoriali e le risorse naturali;
- la gestione dei rifiuti;
- le sostanze chimiche;
- la protezione del litorale e del mare;
- i cambiamenti climatici e l’adattamento a essi.

Il consiglio di amministrazione dell’AEA è composto da un rappresentante di ciascun paese membro, due rappresentanti della Commissione europea e due esperti scientifici designati dal Parlamento europeo. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana.

L’AEA collabora con altre istituzioni internazionali e dell’UE, quali l’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea, il Programma delle Nazioni Unite sull’Ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità.

Eionet, coordinata dall’AEA, è la rete d’informazione dell’UE in materia ambientale ed è composta da rappresentanti di tutti i paesi dell’UE, nonché di Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Turchia.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento CE n. 401 2009.pdf)Regolamento (CE) n. 401/2009
 
IT864 kB329

Tags: Ambiente Clima

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine
Mar 28, 2025 43

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine

Applicazione di tecniche isotopiche per lo studio ed il monitoraggio delle reti trofiche marine ID 23701 | 28.03.2025 / In allegato L'analisi degli isotopi stabili ha trasformato le scienze ambientali, fornendo uno strumento potente per lo studio delle reti trofiche marine e la gestione delle… Leggi tutto
Mar 24, 2025 427

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/573 - 24.03.2025 ID 23674 | 24.03.2025 Rettifica del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 GU L… Leggi tutto
Mar 20, 2025 427

Regolamento delegato (UE) 2025/530

Regolamento delegato (UE) 2025/530 ID 23659 | 20.03.2025 Regolamento delegato (UE) 2025/530 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio a seguito di un accordo volontario di partenariato con la Repubblica del Ghana… Leggi tutto
Benefici multipli dell efficienza energetica per le imprese
Mar 14, 2025 640

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese

Benefici multipli dell'efficienza energetica per le imprese / ENEA 2024 ID 23632 | 14.03.2025 / In allegato L’efficienza energetica non è solo una leva fondamentale per ridurre i consumi e i costi aziendali, ma anche un elemento chiave per affrontare le sfide climatiche e promuovere uno sviluppo… Leggi tutto
DPCM 21 gennaio 2025 n  24   Criteri Bonus sociale TARI
Mar 13, 2025 1830

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24

DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 / Criteri Bonus sociale TARI ID 23623 | 13.03.2025 / In allegato DPCM 21 gennaio 2025 n. 24Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalita' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione… Leggi tutto

Più letti Ambiente