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Decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023

ID 20002 | | Visite: 3731 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/20002

Decreto n  224 del 14 luglio 2023

Decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023 / Certificati di garanzia di origine (GO) energia elettrica, biometano e idrogeno da rinnovabili

ID 20002 | MASE 18.07.2023 (in vigore da oggi 18 luglio 2023)

Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 in materia di garanzie di origine.

Certificati di garanzia di origine (GO) per energia elettrica, biometano e idrogeno (da rinnovabili) Il decreto ai sensi dell'Art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 definisce le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine (GO), certificati elettronici rilasciati dal Gestore dei servizi energetici (GSE), della produzione di energia da fonti rinnovabili riferite ai vettori di energia elettrica, gas, incluso il biometano, idrogeno di impianti IGO. Per ogni MWh di energia elettrica rinnovabile immessa in rete da impianti qualificati IGO, il GSE rilascia un titolo GO, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE. Tutti i titoli GO vengono rilasciati, trasferiti e annullati in maniera elettronica tramite l’apposito Portale web.

I GO dimostrano al cliente finale che una quota di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

_______

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce:
a) le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle garanzie di origine della produzione di energia da fonti rinnovabili riferite ai seguenti vettori energetici:
i. energia elettrica;
ii. gas, incluso il biometano;
iii. idrogeno, anche in attuazione della riforma 3.1 “Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno” della missione 2, Componente 2 del PNRR;
iv. energia termica e/o frigorifera;
b) le modalità di utilizzo delle garanzie di origine da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
c) le modalità con le quali è verificata la precisione, l’affidabilità e l’autenticità delle garanzie di origine emesse da altri Stati Membri.

2. Il presente decreto definisce, altresì:
a) le modalità per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilità;
b) criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.
...

Decreto legislativo 8 novembre 2021 n.199
...
Art. 46 (Garanzie di origine)

1. La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonche' quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325.

Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantita' standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica almeno:
a) se riguarda:
1) l'energia elettrica;
2) il gas, incluso il biometano;
3) l'idrogeno;
4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;

b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
c) la data di inizio e di fine della produzione;
d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;
e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unita' energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
g) la data di rilascio.

3. Per le garanzie d'origine provenienti da impianti di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate. Le garanzie di origine contengono altresi' l'informazione rispetto all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, piu' in particolare, se la stessa e' immessa in una rete, ivi incluse le reti di teleriscaldamento, o se contestualmente autoconsumata.

4. Per ogni unita' di energia prodotta non puo' essere rilasciata piu' di una garanzia di origine e la stessa unita' di energia da fonti rinnovabili e' tenuta in considerazione una sola volta. Le garanzie di origine sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unita' energetica e, se non annullate, scadono al piu' tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le garanzie di origine scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale nazionale.

5. La garanzia di origine e' rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in cui tale produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della garanzia di origine. In ogni caso la garanzia di origine e' riconosciuta al produttore quando:

a) il sostegno economico e' concesso mediante una procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili; o
b) il valore di mercato delle garanzie di origine e' preso in considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di incentivazione.

6. In attuazione del principio di cui al comma 5:

a) nei casi in cui il produttore riceva un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta non sia piu' nella disponibilita' del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali;
b) in relazione alle disposizioni relative all'integrazione della produzione di biometano nella rete del gas in attuazione delle misure previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore, ovvero le valorizza per suo conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro onnicomprensivo del biometano immesso in rete;
c) con riferimento, agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 19 marzo 2018, n. 65, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico;
d) in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento il GSE rilascia le garanzie di origine al produttore in coerenza con le disposizioni di cui comma 5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da interventi che beneficiano dei certificati bianchi. Per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, recante "Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le garanzie di origine sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilita' di quest'ultimo che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del provvedimento di cui all'articolo 10 possono essere stabilite dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio della garanzia di origine al produttore.

7. I produttori possono valorizzare economicamente le garanzie di origine all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal GME di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

8. In relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la garanzia di origine puo' essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un consumatore finale di energia elettrica, la garanzia di origine e' immediatamente annullata a seguito del rilascio.

9. In conformita' alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della transizione ecologica, su proposta dell'ARERA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono:

a) definite le modalita' di attuazione del presente articolo e aggiornate le modalita' di rilascio, riconoscimento e annullamento della garanzia di origine da fonti rinnovabili nonche' le loro modalita' di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
b) definite modalita' per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle garanzie di origine nella propria disponibilita', anche prevedendo un versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;
c) definite le modalita' con le quali e' verificata la precisione, affidabilita' o autenticita' delle garanzie di origine rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea. 10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1 e' abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

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