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Decreto 8 maggio 2023 n. 90

ID 19997 | | Visite: 2338 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/19997

Decreto 8 maggio 2023 n  90

Decreto 8 maggio 2023 n. 90 / Regolamento legno lamellare cippato allegato X TUA

ID 19997 | 17.07.2023

Decreto 8 maggio 2023 n. 90 Regolamento recante inserimento del legno lamellare in forma di cippato nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.165 del 17.07.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2023

...

Art. 1. Modifiche alla parte quinta, Allegato X, Parte II, Sezione 4, paragrafi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla Sezione 4, Parte II, dell’Allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

«h-ter) residui di legno derivanti da lavorazioni di tavole di legno incollato, pannelli di tavole incollate a strati incrociati, legno per falegnameria come definito dalla norma UNI EN 942, nel caso in cui siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
1) il legno vergine e i residui di legno non hanno subito, oltre all’incollatura, trattamenti diversi da quelli meccanici, lavaggio con acqua ed essiccazione;
2) le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati come induritori prescritte dalla vigente normativa, non indicano la presenza di metalli pesanti o composti alogenati;
3) i residui, a seguito del trattamento, sono conformi alle caratteristiche indicate nella seguente tabella:

Proprietà

Unità di misura

Valori limite

Umidità

(% m/m)

≤ 15

Additivi (collanti)

(% m/m)

≤ 2

Azoto

(% m/m)

≤ 1

Zolfo

(% m/m)

≤ 0,05

Cloro

(% m/m)

≤ 0,03

Arsenico

(mg/kg)

≤ 1

Cadmio

(mg/kg)

≤ 0,5

Cromo

(mg/kg)

≤ 10

Rame

(mg/kg)

≤ 10

Piombo

(mg/kg)

≤ 10

Mercurio

(mg/kg)

≤ 0,1

Nichel

(mg/kg)

≤ 10

Zinco

(mg/kg)

≤ 100

4) la combustione è effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 4.»;

b) dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Condizioni di utilizzo delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera h-ter).
3-bis.1. L’utilizzo come combustibile è ammesso esclusivamente nello stabilimento in cui i residui di legno sono stati prodotti.
3-bis.2. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale non superiore a 500 kW, l’impianto deve essere dotato di certificazione di conformità alla classe 5 secondo la norma tecnica UNI EN 303-5:2012.
3-bis.3. In caso di combustione in impianti termici di potenza termica nominale superiore a 500 kW, l’impianto deve avere un rendimento non inferiore all’85 per cento e deve essere dotato di un dispositivo di regolazione della potenza e di un dispositivo di regolazione in continuo del processo di combustione tra loro coordinati.
3-bis.4. La tecnologia di combustione deve prevedere la regolazione automatica dell’alimentazione del combustibile e del ventilatore per il tiraggio forzato dell’aria secondaria.
3-bis.5. Restano ferme, per quanto non previsto dal presente paragrafo, le prescrizioni del paragrafo 2.2.

...

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