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Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

ID 7336 | | Visite: 50563 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7336

Piano emergenza interno Stoccaggio e lavorazione rifiuti   Indicazioni IV

Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti PEIR / Riesame / aggiornamento entro il 4 marzo 2025

ID 7336 | Update Rev. 3.0 del 04.04.2025 / Documento allegato

Prossima scadenza riesame / aggiornamento PEIR: 4 marzo 2025

La Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

In allegato:
- le indicazioni 2019 (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.
le indicazioni 2021 (II) integrazioni del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base del DPCM 27 agosto 2021: Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Piano emergenza interno impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti

Timeline norme / obblighi

 1.  04/12/2018

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019
L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.  Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

2. Piano di emergenza esterno | Entro dodici mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

 2.  07/10/2021

3. Piano di emergenza esterno |
Pubblicate le linee guida per il PEE del 07.10.2021
Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

4. Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021) 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. 

Schematizzando:

PEI   PEE

Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE

Linee guida per il PEE del 07.10.2021

Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 26-bis Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

PEIR   Flusso

Fig. 1 Schema flusso predisposizione PEIR

Legge 1° dicembre 2018 n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avPevenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. (DPCM 27 agosto 2021 / ndr)

10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

Seveso III e rifiuti

Il D.Lgs. 105/2015 (recante attuazione della direttiva 2012/18/UE sul «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose») pone un ampio spettro di obblighi a carico degli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose previste dall'allegato I dello stesso decreto in quantità pari o superiore alle soglie ivi stabilite, a esclusione degli impianti oggetto di espresse deroghe.

Il D.Lgs. 105/2015 include anche i rifiuti tra le sostanze/miscele che concorrono al raggiungimento delle soglie che determinato l'assoggettabilità dello stabilimento alla sua disciplina e in materia esclude espressamente dal suo campo di applicazione le sole «discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo».

Il D.Lgs. 105/2015, quiindi, si applica a tutti gli altri impianti di gestione dei rifiuti che detengono oltre soglia determinate sostanze. Gli obblighi Seveso, in funzione della pericolosità dello stabilimento sono principalmente:

- notifica preliminare alle Autorità competenti,
- documento di prevenzione, 
- rapporto di sicurezza, 
- piano di emergenza interna.

Prescrizione, quest'ultima, che la Legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha esteso agli altri impianti di gestione rifiuti non già rientranti in Seveso.

RTO e Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti sup. > 3.000 m2

Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti

Decreto 26 luglio 2022 / Norme tecniche PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti 

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

(GU n.187 dell'11.08.2022)

Entrata in vigore: 09.11.2022

Vedi 

Adeguamento impianti esistenti alla data di entrata in vigore (09.11.2022)

Le attività esistenti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della norma tecnica, cioè entro il 09.11.2027.

PI impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti   Adeguamento

________

Decreto 26 luglio 2022

Art. 1. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. 

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m2.

Art. 2. Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività, di cui all’art. 1, di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.

2. Alle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni dell’art. 5.

Art. 3. Modalità applicative e coordinamento con il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano alle attività di cui all’art. 1 in combinazione con le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:
a) Sezione G - Generalità;
b) Sezione S - Strategia antincendio;
c) Sezione V - Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),
c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),
c.3) V.3 (Vani degli ascensori);
d) Sezione M - Metodi.

2. Alle attività di cui all’art. 1 per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’allegato 1 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi»;
b) decreto del Ministro dell’interno 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) decreto del Ministro dell’interno 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
f) decreto del Ministro dell’interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) decreto del Ministro dell’interno 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui all’art. 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’allegato 1 all’intera attività.

Art. 4. Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
c) accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.

2. L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b) , sono legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzati, per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall’incendio, equivalente a quello previsto nella regola tecnica allegata al presente decreto.

3. L’equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell’interno, applicando le procedure previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.

Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività esistenti di cui all’art. 2, comma 2, sono adeguate alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato 1 per l’intera attività, il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

Il Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti

Ed. 4.0 | 21 Gennaio 2025

Modello di Piano di Emergenza Interno Rifiuti (in formato doc), elaborato ai sensi dell'Art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna (PEIR). 

Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Il piano va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Pertanto, i soggetti obbligati che hanno redatto il primo Piano (PEI) entro il 04 marzo 2019 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - hanno aggiornato il documento entro il 04 marzo 2022 - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - e dovranno aggiornare il documento entro il 04 marzo 2025.

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Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2025
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
3.0 04.04.2025 Decreto 26 luglio 2022
Seveso III e rifiuti
Certifico Srl
2.0 11.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Prevenzione Incendi - Note Certifico Srl
1.0 08.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Certifico Srl
0.0 05.12.2018 --- Certifico Srl

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