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Piano di emergenza interno impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

ID 7336 | | Visite: 44653 | Documenti Riservati AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/7336

 Piano emergenza interno impianti stoccaggio e lavorazione rifiuti

Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti / Update 2021

ID 7336 | Update Rev. 2.0 del 11.10.2021 / Documento allegato

La Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)
2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)

In allegato:
- le indicazioni 2019 (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.
le indicazioni 2021 (II) integrazioni del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base del DPCM 27 agosto 2021: Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Timeline norme / obblighi

 1.  04/12/2018

1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019
L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.  Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

2. Piano di emergenza esterno | Entro dodici mesi dalla ricezione delle informazioni del gestore
Il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni. 

 2.  07/10/2021

3. Piano di emergenza esterno |
Pubblicate le linee guida per il PEE del 07.10.2021
Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

4. Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021) 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento. 

Schematizzando:

PEI   PEE

Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE

Linee guida per il PEE del 07.10.2021

Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il DPCM 27 agosto 2021 Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti. 
I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del DPCM 27 agosto 2021 (entro il 06.12.2021), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell’art. 26 -bis , del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Decreto-Legge 4 ottobre 2018, n. 113

Art. 26-bis Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

PEIR   Flusso

Fig. 1 Schema flusso predisposizione PEIR

Il Prodotto per la redazione del Piano Emergenza Interno Rifiuti

(!) Ed. 3.0 2021 del "Piano emergenza interno rifiuti - Integrato 2021", a seguito della pubblicazione del DPCM 27 agosto 2021, Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, contenente tutte le informazioni utili per l’elaborazione o per l’aggiornamento del PEE che i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti devono trasmettere, entro il 06.12.2021, al prefetto competente per territorio.

Download Demo e Acquisto

Legge 1° dicembre 2018 n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)

Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avPevenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro dell’interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione. (DPCM 27 agosto 2021 / ndr)

10. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale proposito si veda il Documento della Circolare MATTM 15 Marzo 2018: Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

Seveso III e rifiuti

Il D.Lgs. 105/2015 (recante attuazione della direttiva 2012/18/UE sul «controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose») pone un ampio spettro di obblighi a carico degli stabilimenti che utilizzano le sostanze pericolose previste dall'allegato I dello stesso decreto in quantità pari o superiore alle soglie ivi stabilite, a esclusione degli impianti oggetto di espresse deroghe.

Il D.Lgs. 105/2015 include anche i rifiuti tra le sostanze/miscele che concorrono al raggiungimento delle soglie che determinato l'assoggettabilità dello stabilimento alla sua disciplina e in materia esclude espressamente dal suo campo di applicazione le sole «discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo».

Il D.Lgs. 105/2015, quiindi, si applica a tutti gli altri impianti di gestione dei rifiuti che detengono oltre soglia determinate sostanze. Gli obblighi Seveso, in funzione della pericolosità dello stabilimento sono principalmente:

- notifica preliminare alle Autorità competenti,
- documento di prevenzione, 
- rapporto di sicurezza, 
- piano di emergenza interna.

Prescrizione, quest'ultima, che la Legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha esteso agli altri impianti di gestione rifiuti non già rientranti in Seveso.

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
2.0 11.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Prevenzione Incendi - Note Certifico Srl
1.0 08.10.2021 DPCM 27 agosto 2021 Certifico Srl
0.0 05.12.2018 --- Certifico Srl

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