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Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE)

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Sistema scambio quote emissioni

Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE)

ID 11004 | 16.06.2020 Scheda completa in allegato

Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS UE) è una delle pietre angolari su cui si fonda la politica dell'UE per contrastare i cambiamenti climatici ed uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas a effetto serra. È il primo mercato mondiale della CO2.

Il sistema ETS UE:

- è attivo in 31 paesi (i 28 dell'UE, più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia)
- limita le emissioni prodotte da oltre 11 000 impianti ad alto consumo di energia (centrali energetiche e impianti industriali) e dalle compagnie aeree che collegano tali paesi
- interessa circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE.

Il sistema ETS UE opera secondo il principio della limitazione e dello scambio delle emissioni.

Viene fissato un tetto alla quantità totale di alcuni gas serra che possono essere emessi dagli impianti che rientrano nel sistema. Il tetto si riduce nel tempo di modo che le emissioni totali diminuiscono.

Entro questo limite, le imprese ricevono o acquistano quote di emissione che, se necessario, possono scambiare. Possono anche acquistare quantità limitate di crediti internazionali da progetti di riduzione delle emissioni di tutto il mondo. La limitazione del numero totale garantisce che le quote disponibili abbiano un valore.

Alla fine di ogni anno le società devono restituire un numero di quote sufficiente a coprire le loro emissioni se non vogliono subire pesanti multe. Se un’impresa riduce le proprie emissioni, può mantenere le quote inutilizzate per coprire il fabbisogno futuro, oppure venderle a un’altra impresa che ne sia carente. Lo scambio crea flessibilità e garantisce che le riduzioni delle emissioni avvengano quando sono più convenienti.

L'obiettivo del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) è di aiutare gli Stati membri dell'UE a rispettare i propri impegni per limitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo conveniente. Consentire alle società partecipanti di acquistare o vendere quote di emissioni significa che i tagli alle emissioni possono essere raggiunti al minimo costo.

Settori e gas interessati

Il sistema riguarda i seguenti settori e gas e presta particolare attenzione alle emissioni delle quali è possibile effettuare misurazioni, relazioni e verifiche con un elevato grado di precisione:

- anidride carbonica (CO2) derivante da produzione di energia elettrica e di calore settori industriali ad alta intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli, alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di - legno, carta, cartone, acidi e prodotti chimici organici su larga scala aviazione civile
- ossido di azoto (N2O) derivante dalla produzione di acido nitrico, adipico e gliossilico e gliossale
- perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla produzione di alluminio.

La partecipazione all'ETS UE è obbligatoria per le imprese che operano in questi settori, ma:

- in alcuni settori sono inclusi soltanto gli impianti al di sopra di una certa dimensione
- alcuni impianti di dimensioni ridotte possono essere esclusi qualora le amministrazioni mettano in atto misure fiscali o di altro genere che ne riducano le emissioni di un quantitativo equivalente
- nel settore dell’aviazione, fino al 31 dicembre 2023 il sistema ETS UE si applica unicamente ai voli tra aeroporti situati nello Spazio economico europeo (SEE).

La direttiva "Emission Trading"

La Direttiva 2003/87/CE (modificata da ultimo dalla direttiva UE 2018/410) prevede che dal primo gennaio 2005 gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa non possano funzionare senza un’autorizzazione alle emissioni di gas serra.

Ogni impianto autorizzato deve compensare annualmente le proprie emissioni con quote (European Union Allowances – EUA, equivalenti a 1 tonnellata di CO2eq) che possono essere comprate e vendute dai singoli operatori interessati.

Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono approvvigionarsene sul mercato.

Carbon leakage

I settori ad elevato rischio di carbon leakage, ossia esposti al rischio delocalizzazione a causa dei costi del carbonio verso paesi con politiche ambientali meno rigorose, beneficiano di un assegnazione di quote a titolo gratuito pari al 100% del proprio benchmark di riferimento.

Carbon leakage indiretto

Nel linguaggio della direttiva ETS, mentre con “Carbon leakage diretto” si intende il rischio di delocalizzazione delle imprese europee a causa degli alti prezzi del carbonio, per “Carbon leakage indiretto” si intende l'aumento dei prezzi dell’elettricità, causata dagli alti prezzi del carbonio, che le imprese europee utilizzano.

L’articolo 10 bis, paragrafo 6, della direttiva ETS prevede che gli Stati membri possano adottare “misure finanziarie a favore di settori o sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, al fine di compensare tali costi e ove tali misure finanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili e da adottare in tale ambito”. Tali norme sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 158 del 5 giugno 2012.

Comitato ETS

In Italia, col decreto legislativo 216/2006 e successivamente col decreto legislativo 30/2013, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (Comitato ETS) è l’Autorità nazionale competente per l’attuazione dell’ETS. Il Comitato ETS è un organo interministeriale presieduto dal Ministero dell’ambiente e partecipato dai Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture.

Il Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47, pubblicato nella GU Serie Generale n.146 del 10-06-2020, ha stabilito che:
a decorrere dal 25/06/2020 e' abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo e fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2018/410, l'articolo 3, comma 1, lett. a) e cc), l'articolo 19, l'articolo 20, comma 1, lett. c), l'articolo 21, commi 3 e 4, l'articolo 22, comma 4, l'articolo 27, comma 1, l'articolo 29, commi 3 e 4, l'articolo 31 e l'articolo 32 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020. L'elenco riportato nell'allegato della decisione della Commissione 2014/746/UE continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Sistema di "cap and trade"

L'ETS UE è un sistema di "cap and trade", vale a dire che limita il livello complessivo delle emissioni consentite ma, entro tale limite, consente ai partecipanti al sistema di acquistare e vendere quote secondo le loro esigenze. Queste quote sono la “valuta” di negoziazione comune al centro del sistema. Un'indennità da al titolare il diritto di emettere una tonnellata di CO 2 o la quantità equivalente di un altro gas serra. Il limite al numero totale di quote crea scarsità nel mercato.

Nel primo e nel secondo periodo di scambio nell'ambito del regime, gli Stati membri hanno dovuto elaborare piani nazionali di assegnazione (PAN) che determinano il loro livello totale di emissioni ETS e il numero di quote di emissioni che ciascun impianto nel loro paese riceve. Alla fine di ogni anno gli impianti devono restituire quote equivalenti alle loro emissioni. Le società che mantengono le proprie emissioni al di sotto del livello delle quote possono vendere le quote in eccesso. Coloro che incontrano difficoltà nel mantenere le proprie emissioni in linea con le loro quote hanno la possibilità di scegliere se adottare misure per ridurre le proprie emissioni - come investire in tecnologie più efficienti o utilizzare fonti energetiche a minore intensità di carbonio - o acquistare le quote supplementari di cui hanno bisogno sul mercato o una combinazione dei due.

[...]

Limite di emissioni e quote

ETS UE: sviluppo in fasi

2005-2007: il primo periodo di negoziazione ha costituito un processo di "Imparare facendo." EU ETS è stato istituito con successo come il più grande mercato del carbonio al mondo. Tuttavia, il numero delle indennità, in base alle esigenze stimate, si è rivelato essere eccessivo; di conseguenza il prezzo delle quote del primo periodo è sceso a zero nel 2007.
2008-2012: secondo periodo di negoziazione. Islanda, Norvegia e Liechtenstein ha aderito (1.1.2008). Il numero di quote è stato ridotto del 6,5% per il periodo, ma economico la recessione deprime le emissioni, e quindi la domanda, persino Di Più. Ciò ha comportato un surplus di quote e crediti non utilizzati che continua a pesare sul prezzo del carbonio. L'aviazione era introdotto nel sistema (1.1.2012).
2013-2020: 3° periodo di scambio. Entrarono in vigore importanti riforme (1.1.2013). I maggiori cambiamenti sono stati l'introduzione di un limite massimo per le emissioni nell'UE (ridotto dell'1,74% ogni anno) e un progressivo spostamento verso l'asta di indennità al posto di assegnazione gratuita. La Croazia ha aderito l'ETS (1.1.2013).
2021-2030: 4° periodo di scambio. Proposta legislativa per la revisione dell'EU ETS è stata presentata dall'europeo Commissione nel luglio 2015.

Figura 1

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2020
©Copia autorizzata Abbonati

Collegati:

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Allegato riservato Manuale ETS EU.pdf
European Union, 2015
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Certifico Srl - Rev. 0.0 2020
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