Regolamento (UE) n. 517/2014

Regolamento (UE) n. 517/2014
Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
GU L 1...
Legge 221/2015, art. 9
Rapporto ISTISAN 17/4
L’art. 9 della legge 221/2015 incarica l’Istituto Superiore di Sanità di redigere le linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) relativa ai grandi impianti di combustione e comunque a tutti gli impianti di cui al punto 1) e 2) dell’Allegato II del DL.vo 152/2006. Questo rapporto illustra le linee guida predisposte in conformità alla citata legge. Nei contenuti le linee guida fanno riferimento all’ampia letteratura nazionale e internazionale relativa alla VIS e alle linee guida per proponenti e valutatori.
La legge 28 dicembre 2015 n. 221, all’art. 9, introduce il nuovo comma 5bis dell’art. 26 del DL.vo 152/2006, in riferimento alla procedura di Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Nello specifico l’art. 9 recita:
“Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione
1. All’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5 -bis . Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità, da svolgere nell’ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l’autorità competente si avvale dell’Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
La Legge stabilisce quindi che la VIS deve essere condotta da parte del proponente secondo le linee guida redatte dell’Istituto Superiore di Sanità.
Questo documento rappresenta la prima versione di linee guida per svolgere una VIS nell’ambito di quanto stabilito dalla Legge 221/2015, e potranno essere aggiornate a seguito di osservazioni da parte dei diversi stakeholder (proponenti, istituzioni pubbliche e private) a vario titolo coinvolti nella loro applicazione.
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Indice:
- Premessa
- Introduzione alla valutazione di impatto sanitario
- Fasi della valutazione di impatto sanitario
- Screening
- Scoping
- Indicatori sanitari
- Assessment e appraisal
Procedura di risk assessment
Valutazione di altri determinanti di salute
Appraisal
- In sintesi
- Monitoraggio
- Reporting
- Fonti di dati
- Bibliografia
- APPENDICE A
Tracciato record delle informazioni contenute nelle sezioni di censimento ISTAT
- APPENDICE B
Esempi di dati utili per scenari di esposizione
Fonte: Istituto Superiore di Sanità 2017
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