Interpello ambientale 04.11.2024 - PAUR ed AUA
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Interpello ambientale 04.11.2024 - PAUR e AUA
ID 22873 | 05.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 04.11.2024
Oggetto: Interpello ex art 3-septies del D.lgs. 152/2006. Istanza per chiarimenti circa l'interpretazione sulle esenzioni delle valutazioni ambientali in conformità all'art. 6 del Regolamento (UE) 2022/2577 e circa il procedimento unico di cui all'art 12, comma 4 del D.lgs. n. 387 del 2023.
Con nota acquisita con prot. n. 91643 del 06/06/2023 codesta Provincia ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell'art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto la richiesta di chiarimento relativamente alla corretta procedura da applicare nel caso in cui nel PAUR ex art. 27-bis D.lgs. 152/2006 confluisca l’AUA disciplinata dal D.P.R. 59/2013.
L’interpellante evidenzia che:
• l’art. 27-bis D. D.lgs. 152/2006 c. 7 stabilisce che “…La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”;
• il D.P.R. 59/2013 stabilisce che la Provincia è competente nell’adottare il provvedimento di AUA che viene trasmesso al SUAP, competente al rilascio del provvedimento finale;
• la L.R. della Puglia del 7 novembre 2022 n. 6 “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazione e autorizzazioni ambientali” individua le autorità competenti per i procedimenti soggetti a Verifica di assoggettabilità a VIA, a V.I.A. nonché per il rilascio dei PAUR. Tra le autorità competenti al rilascio dei PAUR vi è anche l’istante Provincia
Ciò posto, poiché in applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, l’AUA deve confluire nel PAUR finale, l’interpellante chiede se sia corretto rilasciare l’AUA direttamente con il PAUR (di competenza della Regione o della Provincia come da L.R. del 7 novembre 2022 n. 6) a seguito dell’acquisizione, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006, della decisione della Provincia in merito all’adozione dell’AUA, senza alcun passaggio dai SUAP.
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La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) rappresenta una procedura da attivare in sede di progettazione dell’opera nel momento in cui questa sia contraddistinta da specifiche caratteristiche tipologiche e dimensionali
Il PAUR, in sede regionale, comprende il Provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto che sono rilasciati dalle amministrazioni competenti in sede di conferenza dei servizi.
L’istituzione dell’Autorizzazione Unica Ambientale è stata prevista dal legislatore per rispondere alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti di autorizzazione ambientale nell’ambito di un quadro normativo caratterizzato da una forte complessità. La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura richiesta. La richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale può essere avanzata dalle piccole e medie imprese (PMI) e può avere ad oggetto tutti gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Inoltre, l’art. 1 comma 2 del DPR 59/2013 esclude espressamente che il detto procedimento possa trovare applicazione in presenza di progetti sottoposti a VIA: “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006 <<il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto>>.”.
Il disposto di cui all’art. 26 comma 4 del D.lgs. 152/2006 ad oggi non più vigente nella formulazione sopra rappresentata, può però rinvenirsi, quanto a contenuto, nell’art 27 bis del medesimo decreto che, nel disciplinare il PAUR, lo definisce come provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.
Pertanto nell’ipotesi di PAUR in applicazione del richiamo effettuato dall’art 1 comma 2 del citato DPR 59/2013, trattandosi di un “provvedimento comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto” non troverà applicazione il procedimento che prevede il passaggio attraverso il SUAP per l’acquisizione delle autorizzazioni ambientali.
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Da quanto sopra esposto con specifico riferimento al quesito formulato si rappresenta che alla luce della diversa genesi dei due procedimenti nonché dal tenore letterale delle norme citate, nelle ipotesi di PAUR le autorizzazioni ambientali saranno acquisite nell’ambito del predetto procedimento senza necessità di attivare l’AUA e quindi il SUAP.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 200792 del 04.11.2024.pdf |
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