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Interpello ambientale 25.11.2022 - Combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione

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Interpello ambientale 25 11 2022

Interpello ambientale 25.11.2022 - Utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione

ID 18195 | 28.11.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 25.11.2022

Oggetto: Interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/06, in ordine alla gestione delle richieste per l’utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all’eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato

Con riferimento all’interpello ambientale proposto da codesta Regione con nota che si riscontra, acquisita in data 13 ottobre 2022 con prot. n. 127028, si riportano di seguito gli elementi di risposta, definiti anche a seguito di confronto nell’ambito del Coordinamento di cui all’articolo 29.quinquies, del D.Lgs. 152/06.

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del D.Lgs. 152/06, la Regione Lombardia ha richiesto un indirizzo sulla corretta gestione di procedimenti volti alla sostituzione, anche temporanea, dell’impiego in siti produttivi del gas naturale con altri combustibili alla luce dell’eccezionale situazione del relativo mercato.

Il quesito riveste carattere generale, anche in considerazione della diffusione della relativa casistica confermata da numerose autorità regionali nella riunione del Coordinamento di cui all’articolo 29 quinquies, del D.Lgs. 152/06 tenutasi il 7 ottobre 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Anche per garantire l’opportuna neutralità tecnologica, le norme primarie e le norme regionali generalmente non vietano l’impiego di specifiche materie prime (salvo casi particolari quali l’amianto). La principale eccezione a tale regola generale è costituita dalla disciplina nazionale relativa agli impianti di combustione, che riporta un elenco chiuso delle sostanze che possono qualificarsi come combustibili (Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06) anche in considerazione della coordinata normativa in materia fiscale.

Anche per garantire l’opportuna neutralità tecnologica, generalmente gli strumenti di pianificazione regionale non vietano la possibilità di cambiare il combustibile o più in generale il tipo di materia prima salvo casi particolari (ad esempio se necessario evitare o limitare l’impiego di alcuni combustibili, accertata la disponibilità di soluzioni alternative meno impattanti sull’ambiente).

Anche per non risultare di ostacolo a eventuali sviluppi tecnologici, le autorizzazioni alla realizzazione delle opere, e le connesse eventuali condizioni di VIA, fanno riferimento ad una descrizione delle opere che spesso cita le caratteristiche delle materie prime e le modalità con cui ne avviene l’approvvigionamento, ma raramente tali aspetti sono oggetto di condizioni.

Nel caso in cui la presenza in stabilimento di quantitativi non originalmente previsti di alcune materie prime (combustibili in particolare) determini la necessità di aggiornare le condizioni fissate in attuazione della normativa in materia di protezione dal rischio di incidenti rilevanti (Seveso), si attiva un conseguente automatico adeguamento delle condizioni autorizzative (per l’AIA vedi art. 29 sexies. comma 8, del D.Lgs. 152/06)

La Direttiva 2010/75/UE (IED) impone che le procedure autorizzative di interventi sostanziali, e in particolare di modifiche sostanziali, garantiscano specifici requisiti (ad esempio la partecipazione del pubblico e di tutte le amministrazioni potenzialmente interessate al procedimento), requisiti il cui rispetto determina oneri e tempi amministrativi significativi (tipicamente almeno 30 giorni di pubblicazione per garantire la partecipazione del pubblico e fino a 90 giorni di conferenza di servizi per garantire la partecipazione delle altre amministrazioni) (vedi art. 29 nonies, comma 2, del D.Lgs. 152/06).

L’unica casistica di modifiche certamente “sostanziali” individuate dalla norma comunitaria riguarda incrementi della capacità produttiva pari o superiori alle soglie di assoggettabilità di cui all’allegato I della Direttiva 2010/75/UE (ad esempio aumento di 50 MW della potenza termica installata) (vedi art. 5, comma 1, lettera l.bis, del D.Lgs. 152/06), ma vanno inoltre considerate sostanziali anche le ulteriori modifiche che a giudizio dell’autorità competente determinano effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute umana. Tale espresso rimando della norma comunitaria alla discrezionalità tecnica delle autorità competenti ha reso impossibile (anche in considerazione di precedente giurisprudenza) disciplinare ulteriormente la materia a livello di norma primaria. Del resto, l’espresso rimando alla “salute umana” potrebbe configurare differenti valutazioni per i medesimi interventi se effettuati su una installazione collocata in un contesto fortemente antropizzato, rispetto ad una collocata in una area isolata, rendendo effettivamente necessaria una valutazione caso per caso.

Ai sensi dell’articolo 29 nonies, comma 1, del D.lgs. 152/06, l’autorità competente ha a disposizione fino a 60 giorni dalla comunicazione di una modifica ritenuta non sostanziale dal gestore, per riconoscere che invece la modifica è sostanziale. Le Autorità competenti hanno comunque facoltà di ridurre tale termine. Riconosciuta la non sostanzialità (esplicitamente o per decorso del citato termine) la modifica può essere realizzata ed esercita nel rispetto dell’autorizzazione previgente, se del caso aggiornata, e degli ulteriori impegni assunti dal gestore nella comunicazione.

Preso atto delle difficoltà a disciplinare dettagliatamente la materia “modifiche sostanziali” con norme primarie, molte autorità competenti hanno definito, con direttive ai propri uffici o strumenti di indirizzo, criteri per individuare istanze che generalmente dovrebbero essere considerate “sostanziali”. Ad esempio, il Ministro dell’ambiente e delle tutela del territorio e del mare, con direttiva 274/2016, ha indicato ai propri uffici che la modifica (o il riesame parziale) di installazioni soggette ad AIA statale è da considerarsi generalmente sostanziale se (in sintesi):

- prevede di potenziare l’impianto sopra le soglie indicate nell’allegato I della direttiva IED,
- determina la emissione di nuove sostanze pertinenti con impatti significativi,
- determina la conduzione nuove attività IPPC,
- prevede la realizzazione di una nuova sorgente emissiva o scarico,
- richiede una nuova gestione rifiuti da autorizzare ex art. 208 del D.Lgs. 152/06,
- richiede una nuova linea di incenerimento.

Fonte: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

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