Interpello ambientale 30.10.2024 - Procedura di bonifica semplificata
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Interpello ambientale 30.10.2024 - Procedura di bonifica semplificata
ID 22870 | 05.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 30.10.2024
OGGETTO: interpello su “Applicazione della procedura di bonifica semplificata ai sensi dell’art 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”, acquisito al prot. 123819 del 4.7.2024, e relativa integrazione, acquisita al prot. n.133618 del 18.7.2024. Riscontro.
Con la nota in oggetto, il Comune di Milano ha formulato istanza di interpello ai sensi dell’art. 3- septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 ed ha chiesto se possa ritenersi corretto il richiamo, ai fini della individuazione delle “aree contaminate di ridotte dimensioni” di cui all’art. 249 del medesimo D.lgs. 152/2006, la soglia dimensionale dei 5.000 mq (mutuando il limite dal D.M. 31/2015).
Ai fini di quanto sopra, il Comune di Milano precisa che l’art. 249 “distingue due diverse fattispecie, infatti nell’allegato 4 Parte Quarta Titolo V si legge “Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri.”. Sempre secondo il Comune di Milano, “Il limite dei 1.000 metri quadri riferisce pertanto alla seconda fattispecie, cioè agli eventi accidentali, anche nell’ambito di siti industriali. Manca invece nel Testo Unico un limite esplicito per i siti di ridotte dimensioni, inclusi i punti vendita carburanti. Successivamente, il DM 31/2015 ha definito al comma 2 dell’art 2, cosa dovesse intendersi per punto vendita carburanti, proprio facendo riferimento alla limitata estensione e fornendo esplicitamente una soglia dimensionale: “b) punto vendita carburanti: la porzione di territorio di limitata estensione, non superiore a 5000 m², interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti, intesa nelle diverse matrici …”. Il Comune istante precisa, inoltre, come detta soglia “è riferita all’estensione complessiva del sito e non agli areali di contaminazione, che sono di difficile perimetrazione e definizione nelle fasi inziali di impostazione del procedimento. Resta ferma l’applicazione della medesima procedura semplificata ex art. 249 eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri”.
Normativa di riferimento
D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:
- art. 249: “Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.”;
- Allegato 4 al Titolo V, Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Criteri Generali per l’applicazione di procedure semplificate”;
- D.M. 12 febbraio 2015 n.31, recante “Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
Riscontro al quesito
L’art. 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 disegna una procedura semplificata di bonifica per le aree contaminate di ridotte dimensioni. Oggetto della disciplina sono, pertanto, unicamente le aree di ridotte dimensioni.
I criteri per l’applicazione delle procedure semplificate sono individuati nell’Allegato 4 al Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 che disciplina le procedure amministrative e tecnico/operative per la gestione di situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) che interessano queste aree.
L’Allegato 4 delimita il campo di applicazione del regime semplificato prevedendo che le procedure amministrative e tecnico/operative si applicano “per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri”)”.
In particolare, la semplificazione riguarda le procedure amministrative da seguire nel caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. Di conseguenza anche per tali siti, al verificarsi di un evento che determini una situazione di potenziale contaminazione, il soggetto obbligato è tenuto a darne comunicazione alla Pubblica Amministrazione ed adottare i necessari interventi di prevenzione. Come già evidenziato da questo Ministero (si veda a tal proposito anche l’interpello prot. n. 0083620 del 05-07-2022), con la procedura di cui all’art. 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 sono state introdotte alcune semplificazioni rispetto alla procedura ordinaria (242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152) in quanto:
- la caratterizzazione viene effettuata in autonomia dalla parte;
- è possibile scegliere, qualora sia necessario un intervento di bonifica, se riportare la contaminazione ai valori di CSC o di implementare l’analisi di rischio e riportare la contaminazione ai valori di CSR;
- è prevista l’opportunità di avvalersi dell’analisi di rischio e di includere nel procedimento di bonifica anche la matrice acque di falda.
Chiarite le caratteristiche di tale procedura, occorre precisare come la norma trovi applicazione in via generale in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, prescindendo quindi dal tipo di contaminazione purché l’area interessata, come si dirà in appresso, sia di “ridotte dimensioni”.
Ciò detto, occorre evidenziare che il Legislatore ha inteso dettare una disciplina specifica e semplificata rispetto a determinate tipologie di inquinanti. Infatti, il comma 4 dell’art. 252, D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ultimo periodo (introdotto con il Decreto-Legge 83/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 134/2012), recita: “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione dei carburanti”. A tale procedura rinvia anche il comma 13-bis dell’art. 242, introdotto dal Decreto-Legge 91/2014, convertito, con modificazioni, in Legge 116/2014 (art.13, comma 3-ter). In attuazione delle disposizioni sopra richiamate è stato adottato il Decreto ministeriale 31/2015, stante proprio l’esigenza di dettare una disciplina dedicata per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, che trae origine, come detto, dalla peculiare natura degli inquinanti riconducibili alle attività dei punti vendita della rete di distribuzione dei carburanti. In ragione di ciò, il DM 31/2015 disciplina i criteri, le procedure e gli obiettivi di intervento, tenendo conto dell’effettivo utilizzo e delle caratteristiche ambientali delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre ed eliminare nel modo più appropriato ed efficace i rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze inquinanti da dette attività e la diffusione della contaminazione.
Quanto poi al contenuto del provvedimento questione, esso, all’art. 1, individua la finalità del Decreto nella definizione di criteri semplificati per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dì sedime o di pertinenza dei punti vendita carburanti, nonché di criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, ricordando che “la nuova disciplina in esame interviene sul piano oggettivo delle procedure, dei criteri e delle modalità di intervento, senza alcuna modifica o integrazione del regime delle responsabilità previste dalla parte IV Titolo V del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152”.
L’art. 2, inoltre, precisa che al regime della bonifica dei punti vendita carburanti si applicano le definizioni di cui all’art. 240 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle nozioni di “misure di prevenzione”, di “messa in sicurezza d’emergenza” e di “bonifica”. Sono, inoltre, definite, al comma 2, le nozioni di rete di distribuzione carburanti e punto vendita carburanti, al fine di meglio delimitare l’ambito oggettivo di applicazione del Decreto; sicché l’estensione massima delle aree dei punti vendita carburanti, che rientrano nel campo dì applicazione della procedura semplificata in questione, deve riguardare una porzione di territorio, interessata dal sedime o dalle pertinenze di un impianto di distribuzione carburanti non superiore a 5000 mq (stante l’esigenza di ricomprendere anche la rete di distribuzione carburanti autostradali). Tale porzione di territorio deve essere intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, anche destinate alla commercializzazione di altri prodotti e agli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore.
Inoltre, in considerazione delle ridotte dimensioni delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti sono definite modalità semplificate di caratterizzazione delle aree. A tal fine la lista dei parametri da ricercare è contenuta nell’Allegato 1.
In ordine al rapporto tra l’Allegato 4 ed il DM 31/2015 si precisa quanto segue.
Se, da un lato, il comma 4 dell’art. 252 e il comma 13 bis dell’art. 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 fanno riferimento al Decreto ministeriale per quanto riguarda la rete di distribuzioni dei carburanti, dall’altro, l’art. 249 del D.lgs. 152/2006, prevede, per le aree contaminate di ridotte dimensioni, l’applicazione delle procedure di intervento previste dall’Allegato 4 al Tit. V della parte IV. Quest’ultimo Allegato, nella premessa reca la seguente disposizione: “Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico-operative, con le quali gestire situazioni di rischio concreto e potenziale di superamento della soglia di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribuzione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell’ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1000 metri quadri”.
Ciò premesso, occorre chiarire che prima dell’entrata in vigore del DM 31/2015, l’art. 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 trovava applicazione anche per i Punti vendita carburanti. Difatti, il Legislatore li ha espressamente richiamati proprio al fine di esplicare le tipologie di siti di ridotte dimensioni.
A seguito tuttavia dell’entrata in vigore del D.M. 31/2015, il Legislatore ha inteso assoggettare anche la rete di distribuzione carburanti collocati in un’area inferiore a 1000 mq al regime del citato D.M. (art.5, comma 2, lett. c). Diversamente (come evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere Numero 03052/2014 del 07/10/2014) “gli impianti di maggiore consistenza (quelli tra 1000 e 5000 mq.) potrebbero godere di semplificazioni maggiori rispetto agli impianti aventi un sedime inferiore a 1000 mq.”.
Ciò detto, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 249 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, stante anche la nozione unitaria di “aree contaminate di ridotte dimensioni” prevista dalla normativa primaria, porta a ritenere che il Legislatore abbia inteso indicare un dato numerico al fine di delimitare sia la superficie di siti di ridotte dimensioni che delle aree circoscritte interessate da eventi accidentali.
Infatti, si legge nel testo della norma, che la procedura semplificata di cui all’allegato IV alla Parte IV si applica per gestire situazioni di:
a) rischio o potenziale contaminazione per i siti di ridotte dimensioni;
b) eventi accidentali (solo accidentali) che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali.
Per entrambe le casistiche, come già detto da ricondurre alla nozione di “Aree contaminate di ridotte dimensioni”, il Legislatore specifica che la superficie interessata dal rischio o potenziale contaminazione o dall’evento accidentale non debba essere superiore a 1000 metri quadri.
Tale interpretazione, oltre a derivare dal dato testuale della norma, atteso che l’inciso “di superficie non superiore a 1000 metri quadri” è riferito sia alla locuzione “siti di ridotte dimensioni” che alla locuzione “aree circoscritte”, sembrerebbe essere vieppiù corroborata dall’entrata in vigore del D.M. 31/2015, il quale ha voluto, invece, dettare una specifica disciplina, anche in ordine alle dimensioni del punto vendita carburanti superando così il limite dell’Allegato 4, non suscettibile di essere applicata all’infuori dell’ambito di applicazione considerato dal Legislatore.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
Fonte: MASE
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