Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.035
/ Documenti scaricati: 31.396.102
/ Documenti scaricati: 31.396.102
Dal 1° Ottobre limitazioni:
- permanenti Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel
- temporanee Euro 3 Diesel (dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno)
E' stato sottoscritto a Bologna, durante il G7 Ambiente del 9 giugno 2017, dal Ministro Galletti e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, l'Accordo di bacino padano per l’attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell’aria.
Il testo dell'Accordo è stato approvato con delibera di Giunta regionale n. 6675 del 7 giugno 2017.
Le misure congiunte di bacino padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.
Nel periodo invernale, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'ARIA.
Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera
Di seguito i dettagli delle misure permanenti e temporanee in vigore (vedi infografiche).
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL
nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL
A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI
Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, 24 ore su 24).
Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore:
nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni)
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d’appalto per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le ...
ID 21492 | 13.03.2024
Rettifica della decisione (UE) 2022/1244 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marc...
Delibera n. 10 del 15 settembre 2021 "Protocolli di sicurezza sanitaria da impiegare per lo svolgimento delle verifiche RT"
La delibera n. 10 del 15 settembre 2021 f...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024