Interpello ambientale 04.11.2024 - VIA/PAU impianti fotovoltaici con moduli a terra
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Interpello ambientale 04.11.2024 - VIA/PAU impianti fotovoltaici con moduli a terra
ID 22872 | 05.11.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale
L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)
1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.
2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
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Interpello ambientale 04.11.2024
Nello specifico, l’interpello proposto dall’istante ha ad oggetto la corretta individuazione dell’Autorità Competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra.
L’interpellante rammenta che per gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sono previste categorie progettuali da assoggettare a procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o a procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA), a seconda della taglia dell’impianto:
- Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; punto “2. Industria energetica ed estrattiva”, lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW omissis.. ”. Si tratta di progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano; ai sensi della L.R. 5/2010 di Regione Lombardia, la competenza viene delegata alle province lombarde.
- Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i..; punto “2) Installazioni relative a: [...]
- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”. Si tratta di progetti sottoposti a VIA di competenza statale.
Preso atto, inoltre, che le suddette soglie di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA sono innalzate rispettivamente a 10 MW e 20 MW per progetti ricadenti in aree classificate come idonee ai sensi dell'art 47, comma 11 -bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito in L. 21 aprile 2023, n. 41);
La Provincia evidenzia che il D.lgs. 152/06 e s.m.i. individua ad oggi le seguenti Autorità Competenti: da una parte, la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano come autorità competenti per le verifiche di VIA al di sopra di una determinata soglia (1 MW o 10 MW - oggi 12MW n.d.r. - se l’area è idonea, e dall'altra il Ministero come autorità competente per le VIA al di sopra di una seconda soglia (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - se l’area è idonea).
L'interpellante espone che Autorità Competente per le procedure di valutazione d’impatto ambientale, eventualmente declinate come PAU ex art. 27 o PAUR ex art. 27bis, per progetti ricompresi tra le due soglie individuate ad oggi dalla norma non è puntualmente individuata dalla stessa. E pertanto chiede quale sia l’Autorità competente per i procedimenti di valutazione d’impatto ambientale per progetti di impianti fotovoltaici con moduli a terra che superano la soglia per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (1 MW oppure 10MW- oggi 12MW n.d.r. - per aree idonee) e non superano la soglia per l’espletamento della procedura di VIA (10 MW oppure 20 MW - oggi 12 MW e 25MW n.d.r. - per aree idonee) ma che vengono sottoposti a VIA in modo volontario da parte del proponente oppure che devono svolgere la procedura di VIA perché la procedura di verifica di VIA si è conclusa con l’assoggettamento.
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In relazione al quesito posto, si rappresenta che l’elemento che determina la competenza in capo allo Stato o alla Regione è la potenza dell’impianto in relazione al superamento o meno dei “valori soglia” citati, indipendentemente dalla procedura da espletare.
Ne consegue che l’Autorità competente all’esito della verifica di assoggettabilità che comporti la sottoposizione a VIA è sempre quella che ha svolto la valutazione sulla verifica di assoggettabilità, individuata in ragione della soglia di potenza.
Parimenti si individua l’autorità competente in ragione della soglia di potenza anche allorquando il proponente decida di accedere alla VIA volontariamente.
Fonte: MASE
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Risposta prot. 200794 del 04.11.2024.pdf |
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Interpello prot. 14542 del 26.01.2024.pdf |
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