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Interpello ambientale 07.10.2024 - Divieto di commercializzazione shopper di plastica

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Interpello ambientale 07 10 2024

Interpello ambientale 07.10.2024 - Divieto di commercializzazione shopper di plastica

ID 22688 | 07.10.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

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Interpello ambientale 07.10.2024

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Chiarimenti in merito al divieto di commercializzazione di buste di plastica non aventi i requisiti previsti dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

QUESITO

Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, la Regione Emilia-Romagna ha richiesto chiarimenti interpretativi circa l’ambito di applicazione del divieto di commercializzazione previsto dagli articoli 226-bis e 226-ter del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 e sanzionato dall’art. 261, comma 4-bis, del medesimo decreto. Nello specifico, la suddetta Regione chiede al Ministero di chiarire se nel divieto di commercializzazione delle shopper di plastica rientrino anche gli acquisti di imballaggi effettuati dai commercianti, a prescindere dalla loro cessione a terzi e dalla destinazione o utilizzo degli stessi e quale sia quindi la portata del suddetto divieto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.

1) Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

2) articolo 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il quale l’Italia ha recepito la citata direttiva (UE) 2015/720 apportando modifiche e integrazioni al D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;

3) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
- l’articolo 218 comma 1, lettere:
lettera dd-ter) borse di plastica: borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti;
lettera dd-quater) borse di plastica in materiale leggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto;
lettera dd-quinquies) borse di plastica in materiale ultraleggero: borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi;
lettera dd-sexies) borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti;
lettera dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432, recepita con la norma nazionale UNI EN13432:2002;
lettera dd-octies) commercializzazione di borse di plastica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti;
- l’articolo 226-bis rubricato “Divieti di commercializzazione delle borse di plastica” secondo cui le borse di plastica riutilizzabili, con maniglia esterna o interna alla dimensione utile del sacco, possono essere commercializzate se rispettano determinate prescrizioni e caratteristiche, in funzione dello spessore della singola parete e della percentuale di plastica riciclata contenuta, impiegate come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari o in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Per tutte le altre tipologie di borse di plastica vi è il divieto di commercializzazione salvo le borse biodegradabili e compostabili.
- l’articolo 226-ter rubricato “Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero” al fine di ridurre progressivamente la commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, stabilisce che quelle identificate come biodegradabili e compostabili possono essere commercializzate se presentano caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditatati, di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 e un contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo la tempistica e le caratteristiche di commercializzazione individuate nel medesimo articolo.
- l’articolo 261, comma 4-bis, che stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter. L’articolo sanziona la condotta di commercializzazione di determinate borse di plastica.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 88358 del 14/05/2024 e fornito con nota prot. n. 99484 del 29/05/2024 e alla luce dell’istruttoria tecnica condotta si rappresenta quanto segue.

Il quadro normativo di riferimento è rintracciabile nella Direttiva 2015/720/UE, che ha imposto agli Stati membri di adottare misure per ridurre in maniera sostenuta l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Con decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è stata recepita nell’ordinamento nazionale la suddetta direttiva e sono stati introdotti gli articoli 226-bis e 226-ter al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispongono rispettivamente il divieto di commercializzazione delle buste di plastica e la riduzione della commercializzazione delle buste di plastica in materiale ultraleggero.

Al divieto di cui all’articolo 226-bis, oggetto dell’istanza di interpello, è collegata la disposizione prevista all’articolo 261 del medesimo decreto legislativo, che al comma 4-bis, punisce il trasgressore con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2500 a 25000. Tale sanzione è aumentata in ragione della gravità della violazione ai sensi del successivo comma 4-ter.

Successivamente all’introduzione di tale disciplina, il Ministero dell’ambiente ha avuto modo di fornire chiarimenti su alcuni aspetti operativi al fine di agevolarne la corretta attuazione, attraverso la pubblicazione di una circolare rinvenibile al seguente link: sacchetti_istruzioni_uso_dgrin.pdf (mase.gov.it). Fermo restando quanto già espresso nella citata circolare, si riportano di seguito ulteriori considerazioni in merito al quesito posto nell’istanza.

La commercializzazione, condotta oggetto di sanzione, è definita dallo stesso legislatore all’articolo 218, primo comma, lett. dd-octies) come la “fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti”. Ai fini dell’applicazione delle suddette disposizioni normative, il medesimo art. 218, primo comma, alla lett. r) qualifica come produttori i «fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio», mentre, alla lett. s), individua quali utilizzatori i distributori e i commercianti. Il legislatore ha inteso includere nel divieto, dunque, sia coloro che forniscono le shopper (produttori), sia coloro che le utilizzano (distributori e commercianti), richiamandoli entrambi come soggetti responsabili della fornitura e, dunque, della commercializzazione, in modo tale da garantire una effettiva riduzione della circolazione delle stesse in linea con l’obiettivo europeo.

Per quel che concerne, invece, la condotta rilevante al fine dell’applicazione della sanzione, la norma si riferisce alla fornitura delle borse di plastica non rispondenti alle specifiche caratteristiche individuate dalla disciplina. I termini utilizzati dal legislatore per individuare la condotta punibile appaiono dunque riferibili ad un’azione attiva svolta da uno soggetto (produttore, distributore o commerciante nei punti vendita) finalizzata a fornire l’imballaggio (buste di plastica non conformi), a titolo oneroso o gratuito, ad un qualsiasi altro soggetto. In tal senso viene in rilievo quanto espresso dalla giurisprudenza di merito circa l’effettiva portata del divieto in argomento in alcuni casi concreti sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria, ed in particolare, è stato chiarito “che il mero acquisto non può essere fatto rientrare nel concetto di commercializzazione e che la condotta punita dalla norma è la effettiva fornitura delle buste da parte dei commercianti, a titolo gratuito o oneroso, nei punti vendita” (Tribunale di Cremona, sez. I, 25/07/2023, n. 399). Ed ancora, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “il divieto riguarda la commercializzazione e non la detenzione (quand'anche a fini di vendita o di distribuzione a titolo gratuito)”, e ha ritenuto che “la circostanza che le buste fossero potenzialmente destinate alla commercializzazione e che fossero detenute a fini commerciali (…) sono elementi irrilevanti posto che la violazione, come già evidenziato, punisce l'effettiva commercializzazione” (Tribunale di Torino, sez. III, 19/04/2022, n. 1529).

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MASE

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