RT per la progettazione trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio
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RT per la progettazione trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio / Schema inviato CE
ID 22653 | 02.10.2024 / In allegato
Schema di Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
Numero di notifica: 2024/0544/IT (Italy)
Data di ricezione: 26/09/2024
Termine dello status quo: 03/01/2025
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Art. 1. (Scopo e campo di applicazione)
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza della rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di pompaggio, per il trasporto di CO2 in fase gassosa al sito di stoccaggio, al fine di garantire la sicurezza e la possibilità di interconnessione e interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l’esercizio e la sorveglianza delle reti di trasporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti definiti in allegato A, agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione e alle loro eventuali modifiche, nonché alle riconversioni di condotte esistenti al trasporto di CO2, come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali, come definite in Allegato A, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.
Art. 2. (Clausola di reciproco riconoscimento)
1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono essere conformi al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio e s.m.i..
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE.
4. Se le autorità competenti possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA, parte contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa, possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti a disposizione delle autorità competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva. L’autorità competente notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 sopra richiamato.
Art. 3. (Procedure)
1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato può presentare domanda motivata di deroga al Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, di cui all’articolo 9 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito, anche “Comitato”). Per l'esame delle deroghe, il Comitato è integrato da un rappresentante del Ministero della salute e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto soggette al rilascio del parere del Ministero delle imprese e del made in Italy si applicano le procedure tecnico amministrative di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e s.m.i..
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni si applicano le “Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto” di cui al decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 3, comma 1, lettera aa)
a-bis) programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2: stoccaggio geologico di CO2 che avviene, per un periodo di tempo limitato e a fini di sperimentazione, all'interno di giacimenti di idrocarburi esauriti situati nel mare territoriale e nell'ambito della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale;
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Fonte: CE
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