Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decisione 2011/832/UE

ID 16852 | | Visite: 1765 | Regolamento EMASPermalink: https://www.certifico.com/id/16852

Decisione 2011 832 UE Guide EMAS

Decisione 2011/832/UE / Guida EMAS Registrazione globale

Decisione della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

(GU L 330 del 14.12.2011)
________

Il presente documento ha lo scopo di fornire orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi e istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori e le organizzazioni ai fini della registrazione.

La presente guida nasce dall’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento EMAS, secondo cui «la Commissione, in collaborazione con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni situate al di fuori della Comunità» e dell’articolo 16, paragrafo 3, a norma del quale «il Forum degli organismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che all’esterno della Comunità».

All’epoca della sua introduzione nel 1993 EMAS doveva servire a coprire singoli siti di organizzazioni dei settori industriali e manifatturieri. Con la prima modifica, avvenuta nel 2001, EMAS II è stato aperto a tutte le organizzazioni con più siti (ubicati negli Stati membri dell’UE e nel SEE, come prima). EMAS III si è ampliato ulteriormente e oggi si applica a organizzazioni all’interno e all’esterno dell’UE.

L’apertura di EMAS ai paesi terzi mette a disposizione di organizzazioni di tutti i settori uno strumento per realizzare elevati livelli di prestazioni ambientali che possono essere pubblicamente riconosciuti dai soggetti interessati della Comunità europea. Gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento EMAS.
...
segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decisione 2011 832 UE.pdf)Decisione 2011/832/UE
 
IT797 kB214

Tags: Ambiente EMAS

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Rettifica BAT Fonderie
Dic 20, 2024 83

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 del 20.12.2024

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 (BAT fonderie) del 20.12.2024 ID 23164 | 20.12.2024 Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/2974 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva… Leggi tutto
Dic 17, 2024 64

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202

Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 / Inquinamento provocato dalle navi ID 23142 | 17.12.2024 Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni. Entrata in vigore del provvedimento:… Leggi tutto

Più letti Ambiente