Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155

ID 6149 | | Visite: 13535 | Legislazione ariaPermalink: https://www.certifico.com/id/6149

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n  155

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155

Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa

(GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217)

Entrata in vigore del provvedimento: 30/9/2010

Art. 1 Principi e finalita'

1. Il presente decreto recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente finalizzato a:

a) individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale;
c) ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate;
d) mantenere la qualita' dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria ambiente;
f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia di inquinamento atmosferico.

2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce:

a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;
b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto;
c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto;
d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5;
e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

3. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di informazione per l'ozono.

4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi:

a) il sistema di valutazione e gestione della qualita' dell'aria rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine di assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio nazionale e di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate e gestite in modo analogo;
b) il sistema di acquisizione, di trasmissione e di messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' organizzato in modo da rispondere alle esigenze di tempestivita' dellaconoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si basa su misurazioni e su altre tecniche di valutazione e su procedure funzionali a tali finalita' secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicita';
c) la zonizzazione dell'intero territorio nazionale e' il presupposto su cui si organizza l'attivita' di valutazione della qualita' dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di individuare le modalita' di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
d) la zonizzazione del territorio richiede la previa individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base dell'assetto urbanistico, della popolazione residente e della densita' abitativa. Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti come il carico emissivo, le caratteristiche orografiche, le caratteristiche meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o piu' di tali aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli inquinanti e di accorpare tali aree in zone contraddistinte dall'omogeneita' degli aspetti predominanti;
e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su una rete di misura e su un programma di valutazione.
Le misurazioni in siti fissi, le misurazioni indicative e le altre tecniche di valutazione permettono che la qualita' dell'aria ambiente sia valutata in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
f) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente condotta utilizzando determinati siti fissi di campionamento e determinate tecniche di valutazione si considera idonea a rappresentare la qualita' dell'aria all'interno dell'intera zona o dell'intero agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e delle altre tecniche sia operata in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto dei canoni di efficienza, di efficacia e di economicita', l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni di misurazione che non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
h) la rete di misura e' soggetta alla gestione o al controllo pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni o dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non soggette a tale gestione o controllo non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto;
i) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' il presupposto per l'individuazione delle aree di superamento dei valori, dei livelli, delle soglie e degli obiettivi previsti dal presente decreto;
l) i piani e le misure da adottare ed attuare in caso di individuazione di una o piu' aree di superamento all'interno di una zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di efficienza ed efficacia, sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque localizzate, che influenzano tali aree, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o dell'agglomerato, ne' di limitarsi a tale territorio.

5. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualita' dell'aria ambiente competono allo Stato, alle regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti dal presente decreto, del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA.

6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare la qualita' della valutazione in materia di aria ambiente sono assicurati dalle autorita' e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformita' al disposto dell'allegato I, paragrafo 3.

...

Disponibile, in allegato, il testo consolidato 2018 Riservato Abbonati.

Modifiche e abrogazioni dal 2013 al 2018:

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250 (in G.U. 28/01/2013, n.23)
- DECRETO 26 gennaio 2017, (in G.U. 09/02/2017, n.33)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2018, n. 81 (in G.U. 02/07/2018, n.151)

Collegati:

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto Legislativo n. 155 del 2010.pdf)Decreto Legislativo n. 155 del 2010
 
IT452 kB1122
Scarica questo file (D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 Consolidato 2018.pdf)D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 | Consolidato 2018
Certifico S.r.l. Rev 1.0 2018
IT1707 kB313

Tags: Ambiente Aria

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Nov 15, 2024 39

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 ID 22940 | 15.11.2024 Decisione di esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che determina, a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori di riferimento per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31… Leggi tutto
Nov 12, 2024 112

Decreto 4 novembre 2024

Decreto 4 novembre 2024 / Elenco degli alberi monumentali d'Italia. elenco - n. 4.655 ID 22926 | 12.11.2024 / In allegato Decreto 4 novembre 2024Approvazione e aggiornamento dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.265 del 12.11.2024)______ 1. L’Elenco degli alberi monumentali d’Italia… Leggi tutto
Nov 12, 2024 85

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 ID 22918 | 11.11.2024 Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2850 della Commissione, dell’11 novembre 2024, relativo all’elenco degli Stati che si ritiene applichino CORSIA ai fini della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per le… Leggi tutto
Green claims   Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024 825 UE
Nov 11, 2024 159

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE

Green claims / Guida sintetica alla nuova Direttiva europea 2024/825/UE ID 22910 | 11.11.2024 / In allegato Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva 2024/825/UE, c.d. “Empowering”, in tema di “responsabilizzazione dei consumatori per la… Leggi tutto
Nov 06, 2024 113

Deliberazione 619/2023/R/eel

Deliberazione 619/2023/R/eel ID 22883 | 06.11.2024 Disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 131/2023. Aggiornamento del TISDC in relazione alla nuova disciplina delle imprese a forte… Leggi tutto
Nov 06, 2024 184

Circolare n. 48/2024/ELT

Circolare n. 48/2024/ELT / Apertura portale elettrivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 31 Dicembre 2024 ID 22882 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 –… Leggi tutto
Nov 06, 2024 156

Circolare n. 47/2024/GAS

Circolare n. 47/2024/GAS / Apertura portale gasivori dichiarazioni annualità 2025 - fino al 14 novembre 2024 ID 22881 | 06.11.2024 / Download Circolare (rielaborata) Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale - di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre… Leggi tutto

Più letti Ambiente