Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

ID 19457 | | Visite: 2313 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/19457

Decreto 20 febbraio 2023 n  40 Aggiornamento raggruppamenti RAEE

Decreto 20 febbraio 2023 n. 40 / Agg. raggruppamenti RAEE

ID 19457 | 20.04.2023

Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

(GU n.93 del 20.04.2023)

Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023

Interpretazione applicativa Decreto 20 febbraio 2023 n. 40

Refuso - Segnalazione MASE

Si segnala un refuso nell’Allegato 1 al citato decreto: il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.". Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

...

Art. 1.

1. L’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

______

ALLEGATO

Allegato 1 (articolo 9, comma 3) Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 1.1 Frigoriferi;
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.

Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.1 Lavatrici;
- 4.3 lavastoviglie;
- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
- 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook;

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.5 lampadari;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese);
- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.7 mainframe;
- 4.6 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche;
- 5.3 macchine per cucire;
- 5.4 lampadari;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.;
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici”
I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:
- 4.14 pannelli fotovoltaici

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose
Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:
- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- 3.5 LED.

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Decreto 20 febbraio 2023 n. 40.pdf)Decreto 20 febbraio 2023 n. 40
 
IT1647 kB286

Tags: Ambiente Rifiuti RAEE

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 116

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 138

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 265

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 125

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente