Deliberazione 31 gennaio 2022 n. 79
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Deliberazione 31 gennaio 2022 n. 79 / Regione Toscana
Approvazione degli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative Pecuniarie relative al superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici previste dall’art 15 comma 1 della Legge 36/2001.
(B.U.R. 9 febbraio 2022 n. 6)
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Approvazione degli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’art 15 comma 1 della Legge 36/2001 contenuti nell’allegato A della presente deliberazione, che ne è parte integrante e sostanziale, formulati sulla base dei criteri previsti all’articolo 11 della L. 689/1981.
Indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previste dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).
Il presente atto fornisce criteri e modalità di determinazione delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 art 15 comma 1 e dalla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 art 14 comma 6 relative al superamento del limite di esposizione e del valore di attenzione fissati dal DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e dal DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
L'individuazione dei criteri e modalità di cui al presente atto è finalizzata ad ottimizzare i procedimenti di sanzionamento ed in particolare la determinazione degli importi delle sanzioni secondo criteri di graduazione coerenti con la normativa statale di riferimento.
Ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 14 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) le sanzioni in oggetto sono irrogate dalla Regione.
Art. 14. (Controlli)
1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita' istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e' disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita' alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Art. 15. (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita' competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli ai sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.
5. La sanzione di cui al comma 4 e' applicata dall'autorita' competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita' abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
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