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Ballast Water Management Convention

ID 6606 | | Visite: 12724 | Legislazione AmbientePermalink: https://www.certifico.com/id/6606

Ballast Water Management Convention

Ballast Water Management Convention (BWMC)

Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi 

Adozione: 13 febbraio 2004

Entrata in vigore: 8 settembre 2017

La convenzione sulla gestione delle acque di zavorra, adottata nel 2004, mira a prevenire la diffusione di organismi acquatici nocivi da una regione all'altra, stabilendo norme e procedure per la gestione e il controllo delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Ai sensi della Convenzione, tutte le navi nel traffico internazionale sono tenute a gestire le loro acque di zavorra e i sedimenti secondo un determinato standard, secondo un piano di gestione delle acque di zavorra specifico per la nave.

Tutte le navi dovranno inoltre portare con sé un registro delle acque di zavorra e un certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra. Gli standard di gestione dell'acqua di zavorra saranno introdotti gradualmente per un periodo di tempo. Come soluzione intermedia, le navi dovrebbero scambiare l'acqua di zavorra a metà oceano. Tuttavia, alla fine la maggior parte delle navi avrà bisogno di installare un sistema di trattamento delle acque di zavorra a bordo.

Le parti della Convenzione hanno la possibilità di adottare misure supplementari che sono soggette ai criteri stabiliti nella Convenzione e agli orientamenti dell'IMO

La Convenzione è divisa in articoli; e un allegato che include norme tecniche e requisiti nei regolamenti per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Obblighi generali

Ai sensi dell'articolo 2 Obblighi generali le parti si impegnano a dare pieno e completo effetto alle disposizioni della convenzione e dell'allegato al fine di prevenire, ridurre al minimo e in definitiva eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e patogeni attraverso il controllo e la gestione della zavorra delle navi acqua e sedimenti.

Le parti hanno il diritto di adottare, individualmente o congiuntamente con altre parti, misure più rigorose in materia di prevenzione, riduzione o eliminazione del trasferimento degli organismi acquatici nocivi e dei patogeni attraverso il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, coerenti con il diritto internazionale. Le parti dovrebbero garantire che le pratiche di gestione delle acque di zavorra non causino maggiori danni di quanto non impediscano al loro ambiente, alla salute umana, alle proprietà o alle risorse o a quelle di altri Stati.

Strutture di accoglienza a norma dell'articolo 5 Sedimenti Impianti di accoglienza

Le parti si impegnano a garantire che porti e terminali in cui si svolgono le operazioni di pulizia o riparazione dei serbatoi di zavorra dispongano di adeguate strutture di accoglienza per la ricezione dei sedimenti.

Ricerca e monitoraggio

L'articolo 6 Ricerca e monitoraggio scientifici e tecnici chiede alle parti, individualmente o congiuntamente, di promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica sulla gestione delle acque di zavorra; e monitorare gli effetti della gestione delle acque di zavorra nelle acque soggette alla loro giurisdizione.

Rilevazione, certificazione e ispezione

Le navi devono essere ispezionate e certificate (articolo 7 Rilievo e certificazione) e possono essere ispezionate dagli ufficiali di controllo dello Stato di approdo (Articolo 9 Ispezione delle navi) che possono verificare che la nave abbia un certificato valido; ispezionare il registro delle acque di zavorra; e / o campionare l'acqua di zavorra. In caso di dubbi, può essere effettuata un'ispezione dettagliata e "la Parte che effettua l'ispezione deve adottare le misure necessarie a garantire che la nave non scarichi l'acqua di zavorra fino a quando non può farlo senza presentare una minaccia di danno all'ambiente , salute umana, proprietà o risorse. "

Assistenza tecnica

Ai sensi dell'articolo 13 Assistenza tecnica, cooperazione e cooperazione regionale, le parti si impegnano, direttamente o tramite l'Organizzazione e altri organismi internazionali, a seconda dei casi, a controllare e gestire l'acqua di zavorra e i sedimenti delle navi, al fine di sostegno a quelle parti che richiedono assistenza tecnica per formare il personale; assicurare la disponibilità di tecnologie, attrezzature e strutture pertinenti; avviare programmi di ricerca e sviluppo congiunti; e intraprendere altre azioni finalizzate all'efficace attuazione della presente Convenzione e dell'orientamento sviluppato dall'Organizzazione ad esso relativa.

Allegato - Sezione A Disposizioni generali

Comprende le definizioni, l'applicazione e le esenzioni. A norma del regolamento A-2 Applicabilità generale: "Salvo ove espressamente previsto diversamente, lo scarico di acqua di zavorra deve essere effettuato esclusivamente attraverso la gestione delle acque di zavorra, conformemente alle disposizioni del presente allegato."

Allegato - Sezione B Requisiti di gestione e controllo per le navi

Le navi devono avere a bordo e attuare un piano di gestione delle acque di zavorra approvato dall'amministrazione (regolamento B-1). Il piano di gestione delle acque di zavorra è specifico per ogni nave e include una descrizione dettagliata delle azioni da intraprendere per attuare i requisiti di gestione delle acque di zavorra e le pratiche supplementari di gestione delle acque di zavorra.

Le navi devono avere un registro delle acque di zavorra (regolamento B-2) per registrare quando viene imbarcata acqua di zavorra; distribuito o trattato per scopi di gestione delle acque di zavorra; e scaricato in mare. Dovrebbe anche registrare quando l'acqua di zavorra è scaricata in una struttura di ricezione e le scariche accidentali o altre eccezionali di acqua di zavorra

I requisiti specifici per la gestione delle acque di zavorra sono contenuti nella direttiva B-3 Gestione delle acque di zavorra per navi.

Altri metodi di gestione delle acque di zavorra possono anche essere accettati come alternative allo standard di scambio dell'acqua di zavorra e allo standard di prestazione dell'acqua di zavorra, a condizione che tali metodi garantiscano almeno lo stesso livello di protezione per l'ambiente, la salute umana, le proprietà o le risorse e siano approvati in linea di principio dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC).

Ai sensi del regolamento B-4 Scambio idrico di zavorra, tutte le navi che utilizzano lo scambio di acqua di zavorra dovrebbero:
ove possibile, effettuare lo scambio di acqua di zavorra ad almeno 200 miglia nautiche dal suolo più vicino e in acqua ad almeno 200 metri di profondità, tenendo conto delle linee guida elaborate dall'IMO; nei casi in cui la nave non è in grado di condurre lo scambio di acqua di zavorra come sopra, questo dovrebbe essere il più lontano possibile dalla terra più vicina e in ogni caso almeno 50 miglia nautiche dalla terra più vicina e in acqua ad almeno 200 metri di profondità.

Quando tali requisiti non possono essere soddisfatti, possono essere designate aree in cui le navi possono condurre lo scambio di acqua di zavorra. Tutte le navi devono rimuovere e smaltire i sedimenti dagli spazi designati per trasportare acqua di zavorra in conformità con le disposizioni del piano di gestione delle acque di zavorra delle navi (Regolamento B-4).

Allegato - Sezione C Misure supplementari

Una Parte, individualmente o congiuntamente con altre Parti, può imporre alle navi misure supplementari per prevenire, ridurre o eliminare il trasferimento di Organismi acquatici e agenti patogeni dannosi attraverso l'acqua di zavorra e i sedimenti delle navi.

In questi casi, la Parte o le Parti dovrebbero consultarsi con gli Stati limitrofi o vicini che potrebbero essere interessati da tali standard o requisiti e dovrebbero comunicare la loro intenzione di stabilire misure aggiuntive per l'Organizzazione almeno 6 mesi, eccetto in situazioni di emergenza o epidemie , prima della data prevista per l'attuazione della / e misura / e. Se del caso, le parti dovranno ottenere l'approvazione dell'IMO.

Allegato - Sezione D Norme per la gestione dell'acqua di zavorra

Esiste uno standard per lo scambio di acqua di zavorra e uno standard per le prestazioni di acqua di zavorra. Lo scambio di acqua di zavorra potrebbe essere utilizzato per soddisfare lo standard di prestazione:

Norma D-1 Standard di scambio acqua di zavorra - Le navi che effettuano lo scambio di acqua di zavorra lo fanno con un'efficienza del 95% di scambio volumetrico di acqua di zavorra. Per le navi che scambiano l'acqua di zavorra con il metodo di pompaggio, si deve considerare che il pompaggio di tre volte il volume di ciascun serbatoio di acqua di zavorra soddisfi lo standard descritto. Il pompaggio di un volume inferiore a tre volte il volume può essere accettato purché la nave possa dimostrare che è soddisfatto almeno il 95 percento di scambio volumetrico.

Norma D-2 Standard di prestazione dell'acqua di zavorra - Le navi che conducono la gestione delle acque di zavorra devono scaricare meno di 10 organismi vitali per metro cubo maggiore o uguale a 50 micrometri nella dimensione minima e meno di 10 organismi vitali per millilitro inferiore a 50 micrometri nella dimensione minima e maggiore o uguale a 10 micrometri nella dimensione minima; e lo scarico dei microbi indicatori non deve superare le concentrazioni specificate.

I microbi indicatori, come standard di salute umana, includono, ma non sono limitati a:
a. Vibrio cholerae tossico (O1 e O139) con meno di 1 unità formante colonia (ufc) per 100 millilitri o meno di 1 cfu per 1 grammo (peso umido) campioni di zooplancton;
b. Escherichia coli inferiore a 250 cfu per 100 millilitri;
c. Enterococchi intestinali inferiori a 100 cfu per 100 millilitri.

I sistemi di gestione delle acque di zavorra devono essere approvati dall'amministrazione in conformità alle linee guida IMO (requisiti di omologazione del regolamento D-3 per i sistemi di gestione delle acque di zavorra). Questi includono sistemi che utilizzano sostanze chimiche o biocidi; fare uso di organismi o meccanismi biologici; o che alterano le caratteristiche chimiche o fisiche dell'acqua di zavorra.

Tecnologie prototipo - il regolamento D-4 riguarda le tecnologie di trattamento delle acque di zavorra del prototipo. Consente alle navi che partecipano a un programma approvato dall'amministrazione di testare e valutare le promettenti tecnologie di trattamento delle acque di zavorra per avere un margine di manovra di cinque anni prima di dover soddisfare i requisiti.

Revisione degli standard - In base alla norma D-5 Revisione degli standard da parte dell'Organizzazione, l'IMO è tenuto a rivedere lo standard di prestazione dell'acqua di zavorra, tenendo conto di una serie di criteri, incluse considerazioni sulla sicurezza; accettabilità ambientale, ovvero non causa più o più impatti ambientali di quanti ne risolva; praticabilità, ovvero compatibilità con la progettazione e le operazioni della nave; efficacia dei costi; e l'efficacia biologica in termini di rimozione, o comunque di rendere inattivi gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni nell'acqua di zavorra. La revisione dovrebbe includere la determinazione della disponibilità di tecnologie appropriate per raggiungere lo standard, una valutazione dei suddetti criteri e una valutazione degli effetti socioeconomici in particolare in relazione ai bisogni di sviluppo dei paesi in via di sviluppo,

Allegato - Sezione E

Rilievi e requisiti di certificazione per la gestione delle acque di zavorra

Fornisce i requisiti per il rinnovo iniziale, i rilievi annuali, intermedi e di rinnovo e i requisiti di certificazione. Le appendici danno la forma del certificato di gestione delle acque di zavorra e il modulo del registro delle acque di zavorra.

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Fonte: IMO

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