Decreto 26 gennaio 2023 n. 45
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Decreto 26 gennaio 2023 n. 45 / SIN: Regolamento interventi che non necessitano della valutazione ex art. 242-ter TUA
ID 19506 | 26.04.2023
Decreto 26 gennaio 2023 n. 45 - Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.
(GU n.97 del 26.04.2023)
Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2023
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Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale il presente regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al Capo II individua le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo e, al Capo III, definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista.
2. Gli interventi e le opere, ivi compresi gli impianti e le attrezzature, necessari all’attuazione del progetto di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché i pozzi di emungimento per le finalità di cui alla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oggetto di approvazione ai sensi dell’articolo 252, comma 6, del medesimo decreto legislativo, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
3. L’allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, reca i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali per gli interventi e le opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
Art. 2. Classificazione degli interventi e delle opere
1. Ai fini del presente regolamento si distinguono le seguenti tipologie di interventi e opere:
a) interventi e opere che per loro natura possono essere realizzati liberamente senza alcun titolo abilitativo, disciplinati dall’articolo 4;
b) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, disciplinati dall’articolo 5;
c) interventi e opere che possono essere realizzati, in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, mediante comunicazione, disciplinati dall’articolo 6;
d) interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale secondo le modalità di cui all’articolo 7, che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all’allegato al presente regolamento;
e) interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze, disciplinati dalle disposizioni del Capo III.
[...]
Art. 3. Definizioni
Art. 4. Attività libere
Art. 5. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata
Art. 6. Interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa del sito, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)
Art. 7. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale
Art. 8. Interventi soggetti a valutazione delle interferenze
Art. 9. Procedure per la valutazione delle interferenze
Art. 10. Criteri per la valutazione delle interferenze
Art. 11. Modalità di controllo
Art. 12. Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dell’articolo 242-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017.
2. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse derivanti dall’applicazione delle tariffe vigenti.
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Allegato
Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:
1) Interventi/opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell’acquifero, dovendosi mantenere costantemente all’interno dell’orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell’ambito dell’orizzonte saturo del terreno è consentito l’inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5×1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalità di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n.152 del 2006.
2) Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15 per cento della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500 m2.
La condizione n. 2 non si applica:
a) alle opere lineari di cui all’articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonché alle opere connesse;
c) alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.
Requisiti ambientali:
Le indagini necessarie a verificare i requisiti ambientali, eseguite prima della realizzazione degli interventi/opere, devono essere sufficientemente rappresentative dell’estensione dell’area di intervento.
Nella tabella 1 sono riportati i requisiti ambientali il cui rispetto, congiuntamente al rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, consente di qualificare gli interventi/opere come non soggetti a valutazione delle interferenze ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo i campioni sono prelevati alle seguenti profondità:
- un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
- un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l’intervento/opera; un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità inferiore ai 5 metri dal piano campagna. Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l’indagine può arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondità di 5m.
La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell’area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti.
All’esito della fase di caratterizzazione dell’area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei seguenti casi:
Tabella 1
CASO |
[C] Alla profondità del fondo scavo di progetto |
[C] In frangia capillare |
NOTE/PRESCRIZIONI |
CASO 1 |
<CSC |
<CSC |
L’intervento/opera non insiste su volumi di terreno potenzialmente contaminato, ovvero per i suoli risulta conforme alle CSR approvate ai sensi dell’articolo 242, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e l’intervento da realizzare, per le sue caratteristiche, non modifica il modello concettuale definitivo approvato. |
CASO 2 |
<CSC |
>CSC |
L’intervento/opera: a) non deve interessare la frangia capillare e il suo stato di potenziale contaminazione o contaminazione in profondità; b) non deve prevedere la presenza prolungata dell’uomo. Qualora le concentrazioni superiori alle CSC siano riferibili a sostanze volatili, in fase progettuale/esecutiva dell’opera devono essere previste misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell’area. |
CASO 3 |
>CSC |
<CSC |
I valori di concentrazione sono stati riportati al di sotto delle CSC mediante le procedure semplificate di cui all’allegato 4, titolo V, parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006, rimuovendo le sorgenti secondarie afferenti all’insaturo (1°caso). |
[C] - concentrazione riscontrata
CSC - concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d’uso CSR – concentrazione soglia di rischio
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Articolo 242-ter, comma 3
3. Per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonche' per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedono all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonche' le modalita' di controllo.
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