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Circolare Min Intero Prot. n. 1392 del 29 Gennaio 2025

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Circolare Min Intero Prot  n  1392 del 29 Gennaio 2025

Circolare Min Intero Prot. n. 1392 del 29 Gennaio 2025 / Revoca della patente di guida per sopravvenuta carenza dei requisiti morali

ID 23394 | 03.02.2025 / In allegato

OGGETTO: Articolo 120 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1992. Revoca della patente di guida per sopravvenuta carenza dei requisiti morali prescritti per la titolarità dell’abilitazione. Sentenze della Corte Costituzionale n. 22/2018, n. 24/2020 e n. 99/2020. Ordinanza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite n. 26391/2020.
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Si fa riferimento alle numerose circolari inerenti l’oggetto e, da ultimo, alla n. 8249 del 30 novembre 2021, recante direttive per l’espletamento dell’attività istruttoria che le Prefetture devono curare nell’inoltrare i ricorsi proposti avverso provvedimenti di revoca della patente di guida adottati per sopravvenuta indegnità morale o nel riscontrare le richieste degli elementi informativi e valutativi necessari ai fini della decisione di analoghi gravami presentati direttamente a questo Ministero.

Le decisioni della Corte Costituzionale riportate in oggetto hanno dichiarato – come è noto - l’illegittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 2, del Codice della strada nella parte in cui si dispone che il prefetto provvede – invece del “può provvedere”- alla revoca della patente di chi, rispettivamente, ha riportato condanne per i delitti individuati dal comma 1 o è stato sottoposto a misure di sicurezza personali ovvero a misure di prevenzione.

Ne è conseguito che i provvedimenti ablativi, non configurandosi come atti ad emanazione dovuta ed a contenuto vincolato, devono essere adottati previa partecipazione dei destinatari degli effetti del decreto finale al relativo procedimento amministrativo e vanno muniti di adeguata motivazione atta ad illustrare la valutazione prefettizia sottesa al provvedimento.
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Decreto Legislativo30 aprile 1992 n. 285
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Art. 120 Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida e disposizioni sull'interdizione alla conduzione di velocipedi a pedalata assistita

1. Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede (può provvedere / ndr) alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1. (1) (2) (3)

3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
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(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 gennaio - 9 febbraio 2018, n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 14/02/2018, n. 7), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente".

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16 gennaio - 20 febbraio 2020, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 26/02/2020, n. 9), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale".

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 27 maggio 2020, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/2020, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)". 

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