Nota CE sul divieto di effettuare il riposo settimanale regolare in un veicolo
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Nota CE sul divieto di effettuare il riposo settimanale regolare in un veicolo
ID 20539 | 05.01.2023 / Nota CE 05.01.2023
Nota sulle pratiche di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 sul divieto di effettuare il riposo settimanale regolare in un veicolo.
La presente nota riguarda l'attuazione delle misure che vietano ai conducenti di trascorrere periodi di riposo settimanale regolare nella cabina del veicolo, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006.
Contesto
La Commissione è stata informata in diverse occasioni che alcune autorità nazionali richiedevano ai conducenti di fornire prove, come ad esempio fatture di alberghi, per dimostrare il fatto che trascorrevano il loro riposo settimanale regolare in una sistemazione adeguata al di fuori del veicolo.
Quadro giuridico
L'articolo 36 del regolamento (UE) n. 165/2014 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada fornisce un elenco esaustivo dei registri che il conducente deve produrre su richiesta dell'agente di controllo. Si tratta dei fogli di registrazione (in caso di tachigrafo analogico), di eventuali registrazioni e stampe manuali e della carta del conducente (in caso di tachigrafo digitale).
Nell'effettuare tali controlli, le autorità degli Stati membri non possono richiedere documenti diversi da quelli indicati all'articolo 36 del presente regolamento. L'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014 specifica che gli Stati membri non possono imporre ai conducenti l'obbligo di presentare alcun modulo che attesti le loro attività. L'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2006/22/CE stabilisce l'obbligo di assistenza tra gli Stati membri per quanto riguarda il controllo del rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo.
“Se in uno Stato membro i risultati di un controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro fanno ritenere che siano state commesse infrazioni che non possono essere accertate durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si dovrebbero assistere reciprocamente per chiarire la situazione”.
Chiarimento
Come spiegato nelle FAQ sulle norme relative ai tempi di guida e di riposo (Domanda 6), i conducenti o i datori di lavoro possono essere multati per il mancato rispetto del divieto di effettuare il riposo settimanale regolare (o il riposo di oltre 45 ore preso in compensazione) nel veicolo quando vengono sorpresi a effettuare un riposo settimanale regolare all'interno del veicolo al momento del controllo. Allo stesso tempo, l'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 165/2014 non preclude alle autorità nazionali la possibilità di effettuare controlli su precedenti riposi settimanali eventualmente effettuati in un altro Stato membro.
Pertanto, le autorità nazionali possono effettuare tali controlli in qualsiasi momento. Tuttavia, come specificato in tale articolo, i conducenti non sono obbligati ad attestare le loro attività quando sono lontani dal veicolo.
Ciò riguarda anche la situazione di riposo settimanale regolare al di fuori del veicolo.
Perciò, le autorità di controllo non possono richiedere ai conducenti documenti che dimostrino che il loro riposo settimanale regolare prima del controllo su strada non è stato trascorso nel veicolo. Nei casi in cui la legislazione degli Stati membri riconosce un'ammissione orale del conducente come prova valida per stabilire una violazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, nulla nel regolamento (CE) n. 561/2006 né nel regolamento (UE) n. 165/2014, impedisce alle autorità nazionali di emettere una multa su questa base. In caso di sospetta infrazione al divieto di effettuare un riposo settimanale regolare in cabina, che non può essere accertata a causa della mancanza di dati presso il controllo stradale, le autorità nazionali sono incoraggiate a ricorrere alla possibilità di assistenza reciproca.
Articolo 8
8. I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro.
8 bis. Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.
Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, l’impresa di trasporto organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.
Collegati
Regolamento (CE) n. 561/2006
Regolamento (UE) n. 165/2014
Direttiva 2006/22/CE
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