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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38531

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Cassazione Penale, Sez. 4, 02 agosto 2017, n. 38531 - Ribaltamento dell'autogrù e decesso di un lavoratore. Nessun comportamento abnorme se c'è inosservanza di norme cautelari da parte del DL

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2009, appellata dagli imputati tra cui l'odierno ricorrente, rideterminava la pena inflitta al L., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, nella misura di mesi dieci di reclusione. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 113, 589 c.p. per aver, nella sua qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa il decesso del lavoratore B.B. che era intento allo spostamento di travi in ferro con l'ausilio dell'autogrù MSI-1768, quando il predetto automezzo si ribaltava schiacciandolo. All'odierno ricorrente, in particolare era stato contestata oltre la colpa generica, quella specifica stante la violazione delle seguenti norme antinfortunistiche: art. 35 comma 1, in relazione all'art. 36 comma 8 bis D.Lvo 626/94, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della saluto, degli stessi - nella specie mettendo a disposizione del lavoratore B.B. l'AUTOGRU MSI-1768, sprovvista di dispositivi atti ad evitare i rischi derivanti dal pericolo di ribaltamento;

art 35 comma 4 ter lett d) DLvo 626/1994, per non aver provveduto affinché tutte le operazioni di sollevamento dei carichi mediante mezzi di sollevamento- nella specie mediante l'autogrù sopramenzionata- fossero correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; art 8 D.P.R 547/55, per non aver provveduto a segnalale adeguatamente gli ostacoli nelle zone di lavoro e di transito al fine di evitare situazioni di pericolo per i lavoratori ed i veicoli in transito- nella specie omettendo di segnalare adeguatamente le travi giacenti sul piazzale, luogo di lavoro;

art 172 d.p.r. 547/55, per non aver munito i ganci per gli apparecchi di sollevamento di dispostivi di chiusura dell'imbocco tali da impedire lo sganciamento degli organi di presa.

2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il L. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare deduce che la fattispecie in esame non offre la possibilità di ricostruire la dinamica dei fatti in assenza di testimoni oculari e l'erroneità e contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici di merito; che il comportamento del lavoratore - che non si era avvalso della collaborazione dei colleghi ed aveva intrapreso la movimentazione delle travi in un momento di pausa dal lavoro- era da ritenersi abnorme e addirittura inspiegabile e quindi idoneo ad interrompere il nesso causale; che il reato era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di consumazione.

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Allegato riservato Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 agosto 2017, n. 19653.pdf
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Tags: Sicurezza lavoro Rischio attrezzature lavoro

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