Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 34976 | 21 Settembre 2022
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Cassazione Penale Sez. 4 del 21 settembre 2022 n. 34976
Escavatore travolge il padre del titolare dell'impresa subappaltatrice. Carenza nella regolamentazione della viabilità principale di cantiere e rischio di investimento
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34976 Anno 2022
Presidente: FERRANTI DONATELLA
Relatore: PAVICH GIUSEPPE
Data Udienza: 12/07/2022
1. La Corte d'appello di Roma, in data 11 giugno 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Latina, il 21 novembre 2016, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia R.M., C.D. e L.P. in relazione al delitto di omicidio colposo, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, in danno di L.M., contestato come commesso in Latina il 3 marzo 2010.
Brevemente sintetizzando l'episodio per cui si procede, L.M. - padre di R.M., odierno imputato - si era recato con la sua autovettura presso il cantiere stradale ove erano in corso di esecuzione lavori di messa in sicurezza della Strada Pontina, nel tratto compreso tra Latina e Terracina, all'altezza del km. 82. Sceso dall'autovettura con la quale si era introdotto all'interno del cantiere, il L.M. si avvicinava a un operaio - tale C.C. - per chiedergli dove fosse suo figlio. L'operaio rispondeva che non lo sapeva; il M. allora tornava a piedi verso la sua autovettura, ma a un certo punto si avvicinava alla parte posteriore di un escavatore (del peso di 24 tonnellate, come successivamente si appurerà) che era manovrato nel cantiere da tale DL.A.; a un tratto l'escavatore si spostava eseguendo una manovra che travolgeva il L.M., uccidendolo sul colpo.
Gli addebiti mossi ai sunnominati imputati, nelle rispettive qualità, sono nell'essenziale riferiti a violazioni di regole cautelari finalizzate al rispetto dei criteri in tema di limitazioni all'accesso nel cantiere stradale.
R.M., oltreché figlio della vittima, era il titolare dell'impresa che aveva ricevuto in subappalto l'affidamento di alcune opere dall'ATI assuntrice dei lavori di messa in sicurezza con appalto aggiudicato alla stessa ATI dall'azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A., la quale aveva provveduto a nominare C.D. responsabile unico del procedimento e L.P. coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
Sulla base di quanto accertato in sede di indagini - e come riferito, fra l'altro, dalla teste S.M., tecnico della prevenzione presso l'ASL di Latina - gli addebiti relativi all'accaduto riguardavano le lacune emerse nel PSC di competenza di L.P., quale CSE: il documento si presentava carente, fra l'altro, in ordine alle misure di protezione e di prevenzione nel cantiere e, in specie, nell'area di scavo e di posa dei tubi, nonché in ordine alle misure di emergenza e di soccorso da adottare in caso di pericolo grave e immediato; al L.P. si addebitava inoltre di non avere verificato l'idoneità del POS della ditta esecutrice M. S.r.l. di cui R.M. era il titolare.
Al R.M. venivano addebitate le carenze del POS sotto il profilo delle misure di confinamento e recinzione del cantiere e delle misure di emergenza, nonché della valutazione dei rischi dei lavori da svolgere in cantiere; sempre al R.M. si addebitava la mancata predisposizione di un presidio di sorveglianza durante l'uso dell'escavatore: si registrava in particolare l'assenza di un "moviere", ossia di un soggetto incaricato di guidare le manovre dell'escavatorista (stanti i limiti di visuale dell'escavatore) e di segnalargli eventuali pericoli in prossimità dell'area ove l'escavatore eseguiva manovre.
Infine al C.D., nella sua qualità di Responsabile dei lavori e di responsabile unico del procedimento della stazione appaltante, si rimproverava l'omessa verifica delle misure di sicurezza in cantiere in materia di lavoro.
La Corte territoriale ha disatteso le doglianze rassegnate con gli atti di appello, sia in rito che nel merito, ivi comprese quelle riguardanti l'assunto secondo il quale l'incidente sarebbe stato causato in via esclusiva da un comportamento eccentrico, eccezionale e imprevedibile della vittima.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono C.D., R.M. e L.P..
3. Il ricorso di C.D. consta di quattro motivi.
Con i primi due motivi, tra loro strettamente collegati e perciò unitariamente illustrati, il ricorrente denuncia violazione di norme processuali, con conseguente nullità, relativamente alla notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello, nonché dello stesso decreto di citazione, in quanto quest'ultimo, in luogo di essere notificato al C.D., era stato consegnato a un addetto alla ricezione degli atti presso la sede di ASTRAL S.p.A., in Roma, via del _____ (ove il ricorrente era domiciliato nel processo di primo grado), il quale si era rifiutato di ricevere l'atto perché il C.D. non lavorava più presso ASTRAL, essendo stato collocato in quiescenza. Da ciò consegue che l'omessa notifica al ricorrente integra la nullità della notifica del decreto e quella del decreto medesimo.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla condotta della vittima, L.M., che si é volontariamente esposto a un rischio che egli ben doveva conoscere, essendo stato legale rappresentante della omonima ditta, con la conseguenza che il suo comportamento aveva interrotto il nesso causale tra le omissioni contestate e l'evento. Il ricorrente richiama al riguardo le responsabilità proprie del responsabile unico del procedimento, oltre a quelle del coordinatore in fase di esecuzione, per evidenziare che costoro non dovevano assicurare la loro presenza costante in cantiere, avendo compiti di alta vigilanza e non potendo entrare nella loro sfera di controllo episodi occasionali come l'ingresso in cantiere di un soggetto terzo, peraltro persona ben nota cui nessuno avrebbe potuto impedire di entrare. Rivendica poi il ricorrente il fatto che l'evento non si é verificato per violazioni alla normativa di sicurezza, ma per motivi avulsi da tale contesto, in ordine ai quali le affermazioni dell'ispettrice ASL S.M. sono errate: sebbene il PSC prevedesse che il cantiere fosse del tutto recintato (e come tale fosse considerato idoneo dall'ispettrice), le modalità di segnalazione del cantiere mediante mezzi di confinamento mobile erano ritenute corrette da tutti i consulenti tecnici, mentre l'installazione di mezzi di confinamento fisso da apporre e togliere giornalmente avrebbe comportato ancora più rischi per i lavoratori.
Con il quarto motivo il deducente lamenta vizio di motivazione in ordine alla condotta dell'escavatorista DL.A., mai indagato per l'accaduto pur essendo l'evento conseguenza di una sua manovra: egli, in realtà, in base alla Direttiva Macchine 2006/42/CE avrebbe dovuto osservare specifiche cautele nell'esecuzione della manovra stessa, aiutato anche da un "moviere" che ne coordinasse i movimenti. Nella specie, poi, il M., in quanto soggetto a conoscenza dei rischi di cantiere, avrebbe dovuto spostarsi con la dovuta cautela, passando frontalmente e segnalando la propria presenza sia all'escavatorista che all'operaio assistente a terra (che nella specie, secondo quanto indicato dall'isp. S.M., era il C.C.). Anche per tali ragioni l'incidente non fu dovuto a violazione degli obblighi di vigilanza del CSE o del RUP, mentre resta evidente la portata interruttiva del nesso di causalità attribuibile al comportamento della vittima, per le già spiegate ragioni.
4. Il ricorso presentato per conto di L.P. consta di cinque motivi, in larga parte - come si vedrà - similari a quelli articolati per il C.D..
Quanto ai primi due motivi, con i quali anche in questo caso si lamenta la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello e del decreto stesso, la differenza nel caso di specie é che l'atto era stato rifiutato dall'addetto alla ricezione perché il L.P., domiciliato presso la ASTRAL nel giudizio di primo grado, era assente in quanto in smart working.
Il terzo e il quarto motivo di doglianza sono sostanzialmente identici al terzo e al quarto motivo articolati per il C.D. (con l'avvertenza che il L.P. era coordinatore in fase di esecuzione, mentre il C.D. era RUP) e, pertanto, può farsi ad essi rinvio.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alle concorrenti responsabilità della vittima e dell'escavatorista.
5. Il ricorso di R.M. consta di quattordici motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge processuale in relazione all'erronea esecuzione della citazione a giudizio d'appello all'imputato contumace, presso indirizzo e numero civico diverso da quello di elezione di domicilio (in Sermoneta, Via _____________143, anziché 145), e indicando in sentenza lo stesso domicilio con il numero civico errato e presso la ditta ASTRAL che nulla ha a che vedere con il M.. Inoltre la notificazione del decreto di citazione a giudizio d'appello, diversamente da quanto affermato in sentenza, non é stata eseguita a mani del M., ma con consegna a mani della madre, persona residente per l'appunto in via ______ e non é comunque incaricata del ritiro delle notifiche presso la M. S.r.l..
Con il secondo motivo si denuncia nuovamente violazione di legge processuale in relazione al fatto che sia nel decreto di citazione a giudizio dell'imputato contumace, sia nell'avviso ai difensori di partecipazione all'udienza pubblica risultano omessi gli avvisi dei diritti e delle facoltà di cui all'art. 23-bis della legge 176 del 2020.
Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge processuale per non essere stata reiterata in appello la dichiarazione di contumacia del M., dichiarato contumace in primo grado e qualificato come assente in appello, pur a fronte della norma transitoria di cui all'art. 15-bis della legge n. 67/2014.
Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge processuale per omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con estratto contumaciale da parte della Corte d'appello.
Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge processuale per nullità della sentenza impugnata quale conseguenza della nullità degli atti di cui ai precedenti motivi di ricorso.
Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata risposta ai motivi d'appello riguardanti le responsabilità del DL.A. e della persona offesa, il cui comportamento si pone quanto meno come concausa dell'evento: il rinvio alle argomentazioni esposte nell'interesse dei coimputati non é sufficiente, in quanto non viene affrontata in dette argomentazioni la questione della manovra dell'escavatore da parte del DL.A..
Con il settimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione del motivo d'appello riguardante la condotta colposa del moviere C.C. e dell'operaio M.R., che omisero di allontanare il M. e non segnalarono la sua presenza all'escavatorista.
Con l'ottavo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione a fronte dei motivi d'appello riguardanti la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche e il concorso di colpa del DL.A., della persona offesa, del C.C. e del RU.: vengono a tal fine recuperati i motivi già articolati in punto di motivazione sulle responsabilità concorrenti, stavolta in funzione della ritenuta eccessività della pena e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..
Con il nono motivo il ricorrente denuncia la sostanziale omissione di motivazione in relazione all'invocato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, non essendo stati anche in questo caso considerati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., fra cui l'incensuratezza dell'imputato e le condotte colpose concorrenti.
Con il decimo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine a quanto eccepito circa la nullità della sentenza ex art. 521 e 522 cod. proc. pen.: il Tribunale aveva ritenuto il M. responsabile anche in relazione all'Allegato n. XV al D.Lgs. 81/2008, punto 3.2.1 lett. B), riguardante la previsione di una viabilità interna di cantiere distinta per mezzi e pedoni, nonché per la mancata individuazione di un moviere: censure, queste, non inserite nell'originario editto imputativo. Sul punto la motivazione della sentenza d'appello é censurabile, in quanto manifestamente illogica e apparente a fronte dell'obbligo di enunciazione dell'accusa in forma chiara e precisa nel capo d'imputazione.
Con l'undicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello avente ad oggetto la questione della presenza del moviere, che - diversamente da quanto affermato in sentenza - era stata accertata nella persona dell'operaio C.C., il quale coadiuvava il DL.A. nella sua attività di escavatorista.
Con il dodicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione alla presenza di misure di sicurezza in cantiere e alla specifica posizione della M. S.r.l.: il POS redatto dalla ditta subappaltatrice prevedeva infatti che durante le lavorazioni non dovessero esservi persone nel raggio di azione della macchina escavatrice inoltre é emerso processualmente che, trattandosi di cantiere mobile stradale, non doveva esservi la presenza di barriere per impedire l'accesso al pubblico, essendo sufficiente la segnalazione del cantiere, adeguatamente indicata da apposita segnaletica nonché dalla previsione di new jersey lungo tutto il perimetro del cantiere stesso.
Con il tredicesimo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al motivo d'appello con il quale si segnalava che, non essendo stato visto l'incidente da nessuno e non potendosi confondere lo stato dei luoghi con la dinamica del sinistro, sarebbe stato necessario designare un perito.
Con il quattordicesimo motivo il ricorrente si richiama, di fatto, ai motivi rassegnati nell'interesse dei coimputati, facendoli propri.
1. I ricorsi presentati nell'interesse del C.D. e del L.P., presentando evidenti profili di affinità e in buona parte di sovrapponibilità, possono essere congiuntamente trattati, con particolare riguardo ai due primi motivi dei due ricorsi, fra loro strettamente collegati.
Si tratta, infatti, di motivi fondati e assorbenti.
E', pervero, pacifico che l'elezione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen., perdura fino a quando non viene espressamente e ritualmente revocata (ex multis vds. Sez. 5, Sentenza n. 55242 del 15/10/2018, T., Rv. 274169); né può affermarsi che essa sia invalidata da vicende come il collocamento in quiescenza - indipendentemente dal fatto che esso sia o non sia portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente - o come la concomitante prestazione di attività lavorativa in regime di smart working, trattandosi di vicende che nulla hanno a che vedere con l'indicazione, da parte del destinatario, del luogo ove egli chiede che le notifiche relative al procedimento vengano eseguite. Pertanto é corretto quanto affermato dalla Corte di merito in ordine alla mancanza di giustificazioni nel rifiuto della notifica da parte dell'addetto alla ricezione degli atti. Tuttavia, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata (pag. 3), dalla consultazione degli atti del fascicolo non risulta che la notificazione sia avvenuta ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso lo studio del difensore, contrariamente a quanto previsto nei casi in cui, come nella specie, la notifica presso il domicilio dichiarato o eletto si sia dimostrata impossibile o inidonea.
Tanto premesso, risulta pure in atti che, con memorie scritte, i difensori del C.D. e del L.P. avevano eccepito in appello - sia pure in termini generali - il vizio di notifica del decreto di citazione in appello dei due predetti imputati.
Ne consegue che la fondatezza dei motivi in rito articolati nei loro ricorsi, che assorbe le successive questioni di merito, impone l'annullamento della sentenza impugnata relativamente alle posizioni del C.D. e del L.P., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, per nuovo giudizio.
2. Venendo al ricorso del R.M., il primo motivo é infondato.
Risulta dagli atti disponibili che, a differenza di quanto avvenuto in primo grado - allorquando le notificazioni erano state ritualmente eseguite presso il domicilio eletto -, il decreto di citazione a giudizio d'appello é stato effettivamente notificato a un indirizzo diverso da quello elettivo (che l'imputato aveva indicato in Sermoneta, _____________, sede della M. S.r.l.), ossia quello di Via ______________; e che, diversamente da quanto affermato in sentenza, l'atto risulta ricevuto non già personalmente dal M., ma dalla madre R..
Orbene, la sig.ra R., secondo quanto risulta dalla relata sottoscritta dall'Ufficiale Giudiziario, risulta essere "capace e convivente" con l'imputato e "si incarica della consegna in sua precaria assenza".
La giurisprudenza formatasi al riguardo (vds. Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540; Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, Sentenza n. 39939 del 01/07/2008, Bianchi, Rv. 241728) depone per la nullità assoluta e insanabile della notifica effettuata a indirizzo diverso rispetto a quello del destinatario - ossia, nella specie, a indirizzo diverso da quello del domicilio eletto - e a mani di persona diversa dal destinatario stesso ma che non risulti con lui convivente, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del medesimo.
Laddove, invece, la consegna venga effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anziché presso il domicilio eletto, ciò non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma dà luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice, sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229540, cit.).
Nel caso di specie, non risulta che la difesa del R.M. abbia sollevato questione alcuna in sede d'appello a proposito dell'irregolarità della notificazione; la quale, pertanto, deve ritenersi sanata.
2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Quanto al secondo, non viene in alcun modo indicato a quali diritti e a quali facoltà faccia riferimento il ricorrente in ordine al contenuto del decreto di citazione in appello e all'avviso di partecipazione per lo svolgimento del giudizio in udienza pubblica: alcuna indicazione proviene al riguardo dall'art. 23-bis del testo coordinato del D.L. n. 137/2020, convertito dalla legge 176/2020; né tanto meno la norma prevede alcuna sanzione processuale al riguardo. Quanto al terzo motivo, l'indirizzo più recente e qui condiviso della giurisprudenza di legittimità é nel senso che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non é espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106).
3. Il quarto motivo in rito é a sua volta infondato.
La doglianza si riferisce infatti all'omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata in grado d'appello; e, a tale riguardo, é sufficiente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, secondo il quale l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per cassazione ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a conoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere d'impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso. (Sez. 1, Sentenza n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391: in motivazione al Corte ha aggiunto che detta omessa notifica potrebbe assumere residuale rilievo - esclusivamente in funzione della restituzione degli atti al giudice d'appello affinché provveda all'adempimento, a salvaguardia dei diritti dell'imputato - soltanto qualora il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita).
4. Ne deriva che é infondato anche il quinto motivo, in quanto logicamente dipendente dall'esito delle eccezioni proposte con i motivi che lo precedono.
5. Quanto al sesto motivo, non può parlarsi né di interruzione del nesso causale, né di concorso di colpa, quanto alla posizione del DL.A.: premesso che, in base a quanto emerso in atti, nel POS redatto dalla ditta M. era stata trascurata la previsione della figura del "moviere" - per tale non potendosi intendere il C.C., adibito a tutt'altre mansioni (pag. 7 sentenza impugnata) -, la Corte di merito ha ampiamente chiarito che la postazione alla guida dell'escavatore impediva al DL.A. un'adeguata visuale a 360 gradi; per tale ragione egli non si era accorto - né poteva accorgersi - della presenza del L.M.. Quanto a quest'ultimo, il comportamento, certamente imprudente, di quest'ultimo é stato comunque valorizzato nella sentenza impugnata; ma non può invece in alcun modo affermarsi che esso abbia avuto portata interruttiva del nesso causale, non potendosi parlare di abnormità o di eccentricità del comportamento dello stesso, proprio perché é la stessa normativa relativa ai cantieri a prevedere, espressamente, rischi del tipo di quello concretizzatosi: é appena il caso di ricordare che la carenza - accertata dall'ispettrice S.M. dell'ASL - delle misure inserite nei piani di sicurezza - e di cui era necessaria l'attuazione - e finalizzate a regolamentare la viabilità principale di cantiere (par. 2.2.2 lett. C) e a fronteggiare il rischio di investimento dei veicoli circolanti nell'area di cantiere (par.2.2.3. lett. A), ha avuto rilevanza causale sull'evento letale.
6. Quanto al settimo motivo, a sua volta infondato, é agevole opporre che alcun elemento può qualificare la posizione del C.C. e del RU. come portatori di una posizione di garanzia e, come tali, soggetti a un obbligo giuridico di impedire l'evento: secondo quanto emerso nel giudizio di merito, e come osservato dalla Corte capitolina, il C.C. non rivestiva neppure la qualifica di moviere, né altra mansione qualificante risultava assegnata al RU.
7. Quanto all'ottavo e al nono motivo, relativi al regime circostanziale e articolati in termini non proponibili in sede di legittimità, al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento della non menzione, si rammenta che sono demandate alla valutazione discrezionale propria del giudice di merito le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450); che non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo. (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); e che la non menzione risulta congruamente motivata (come si legge nell'impugnata sentenza) dalla grave leggerezza che ha caratterizzato la condotta omissiva dell'imputato nel redigere il POS e nell'omettere di prevedere un rischio specificamente indicato dalla normativa prevenzionistica per i cantieri mobili, compresi quelli stradali.
8. Il decimo motivo risulta sostanzialmente ripropositivo di analogo motivo rassegnato in appello, in ordine al quale la Corte di merito ha fornito adeguata risposta e, pertanto, risulta inammissibile (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710); del resto si rammenta che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione é del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l"'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051).
9. Quanto all'undicesimo motivo, in cui si ripropone la tesi della qualifica di "moviere" che il ricorrente attribuisce al C. (questione rispetto alla quale la Corte di merito ha argomentato in modo puntuale l'opposta tesi), si tratta di motivo inammissibile, oltreché sostanzialmente volto a sottoporre alla Corte di merito una rivalutazione del materiale probatorio, ciò che non é consentito in questa sede (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074; più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
10. Per analoghe ragioni é inammissibile, perché volto indebitamente a sollecitare in sede di legittimità una diversa valutazione delle prove, anche il dodicesimo motivo di ricorso, essendo stati chiariti ampiamente i motivi per i quali il POS redatto dalla ditta M. é risultato lacunoso proprio nella valutazione del rischio concretizzatosi nel caso di specie.
11. Il tredicesimo motivo é a sua volta inammissibile, perché affronta anch'esso, sotto il profilo del vizio di motivazione, una questione già adeguatamente sviluppata dalla Corte di merito, con argomenti affatto logici e certamente non affetti da manifesta infondatezza; la questione del resto neppure sarebbe proponibile come mancata assunzione di una prova decisiva, atteso che, come affermato dalle Sezioni Unite, la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, Sentenza n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936).
12. Il quattordicesimo motivo, che richiama quelli proposti dai coimputati (con evidente riferimento ai motivi di merito, non essendo trasponibili le questioni in rito dagli stessi proposte - e ritenute fondate - alla posizione del R.M.), ne segue la sorte e va quindi dichiarato infondato.
13. Al rigetto del ricorso del R.M. segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali. Dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle posizioni di C.D. e di L.P. si é già detto supra.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.D. e L.P., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Rigetta il ricorso di R.M. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2022.
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