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Aree prioritarie rischio radon | Regione Lombardia

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Aree prioritarie rischio radon RL

Aree prioritarie rischio radon | Regione Lombardia - Giugno 2023

ID 20041 | Update 09.09.2023 / Download scheda allegata

Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020 secondo i termini transitori in attesa dell'adozione del Piano nazionale d'azione per il radon.

Comunicato GU n. 211 del 09.09.2023 - Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio radon in Lombardia

La Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101 (D.g.r. 26 giugno 2023 - n. XII/508 - Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020).

Il radon è un inquinante di origine naturale presente in modo ubiquitario nell’ambiente in cui viviamo e che negli ambienti chiusi può raggiungere livelli particolarmente elevati.

L’esposizione al radon è correlata all’insorgenza di patologie tumorali (cancro al polmone). Maggiore è l’esposizione (data dal prodotto della concentrazione di radon x la durata dell’esposizione), maggiore è il rischio. Non esiste un valore soglia al di sotto del quale il rischio è nullo.

Nel rispetto di quanto richiesto dal D.Lgs. 101/2020 si è provveduto ad una prima identificazione dei comuni in cui le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più elevate, secondo i criteri stabiliti dal decreto stesso (sono identificati in area prioritaria i comuni in cui la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq/m3 è superiore al 15%, dove la percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra). In questi comuni i datori di lavoro che eserciscono la propria attività in ambienti al piano seminterrato o al piano terra saranno tenuti ad effettuare misure della concentrazione media annua di radon e ad applicare azioni di risanamento nei casi in cui i valori risulteranno > 300 Bq/m3.

Lo scopo del decreto 101, ripreso anche dalla Legge Regionale 3/2022, è quello di sensibilizzare la popolazione rispetto ad un rischio ubiquitario e sinora poco percepito e di informare sui modi con cui si può gestire e ridurre. Le aree individuate come “prioritarie” non sono le uniche in cui il problema esiste bensì quelle in cui si è ritenuto di dare una priorità agli interventi di sensibilizzazione, che devono essere estesi a tutta la regione. Poiché non esiste un valore soglia al di sotto del quale il rischio è nullo, ci si aspetta in realtà che il numero di casi di tumore al polmone attribuibile al radon sarà maggiore nelle aree più densamente abitate che sono ubicate nella fascia di pianura, anche se in queste zone le concentrazioni di radon indoor sono mediamente più basse.

Piano nazionale d'azione per il radon 2023 / 2032

Alla data news, non ancora emanato il Piano nazionale d'azione per il radon  (rif. Artt. 10, 11 D.Lgs. 101/2020) a cui Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, devono far riferimento (decennale - stato bozza).

________

D.Lgs. 101/2020

Art. 10 Piano nazionale d'azione per il radon (direttiva 59/2013/EURATOM, articolo 103 e allegato XVIII) / Data news non adottato - stato bozza

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l'ISIN e l'Istituto superiore di sanita' (ISS), e' adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon.
2. Il Piano si basa sul principio di ottimizzazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e individua conformemente a quanto previsto all'allegato III:
a) le strategie, i criteri e le modalita' di intervento per prevenire e ridurre i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, anche di nuova costruzione, per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua;
b) i criteri per la classificazione delle zone in cui si prevede che la concentrazione di radon come media annua superi il livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici;
c) le regole tecniche e i criteri di realizzazione di misure per prevenire l'ingresso del radon negli edifici di nuova costruzione nonche' degli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che coinvolgono l'attacco a terra, inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d) gli indicatori di efficacia delle azioni pianificate.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del Piano nazionale d'azione per il radon le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, adeguano i rispettivi ordinamenti alle indicazioni del Piano.
4. Il Piano di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato con cadenza almeno decennale.

Art. 11 Individuazione delle aree prioritarie (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 103, commi 1 e 2 e Allegato XVIII; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-sexies).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 10, sulla base delle indicazioni e dei criteri tecnici ivi contenuti:
a) individuano le aree in cui si stima che la concentrazione media annua di attivita' di radon in aria superi il livello di riferimento in un numero significativo di edifici;
b) definiscono le priorita' d'intervento per i programmi specifici di misurazione al fine della riduzione dei livelli di
concentrazione al di sotto dei livelli di riferimento e ne prevedono
le modalita' attuative e i tempi di realizzazione.
2. L'elenco delle aree di cui al comma 1, lettera a), e' pubblicato da ciascuna regione e provincia autonoma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' aggiornato ogni volta che il risultato di nuove indagini o una modifica dei criteri lo renda necessario.
3. Fino al termine di cui al comma 1, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di metodologie documentate, effettuano le misurazioni di radon, acquisiscono i relativi dati e individuano le aree prioritarie nelle quali la stima della percentuale di edifici che supera il livello di 300 Bq m3 e' pari o superiore al 15 per cento, procedendo alla pubblicazione dell'elenco con le modalita' di cui al comma 2. La percentuale degli edifici e' determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra.

Il risultato è illustrato nella mappa nella quale sono presentati i primi comuni Lombardi classificati in area prioritaria ex D. Lgs. 101/2020 s.m.i..

Aree prioritarie rischio radon  Regione Lombardia

L'elenco è riportato nella tabella seguente:

ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA

 

COMUNE

PROV

ABITANTI

1

ABBADIA LARIANA

LC

3198

2

ALGUA

BG

656

3

ANFO

BS

448

4

AVIATICO

BG

575

5

BAGOLINO

BS

3747

6

BESANO

VA

2508

7

BISUSCHIO

VA

4268

8

BRANZI

BG

666

9

CAINO

BS

2141

10

CAMPODOLCINO

SO

927

11

CARONA

BG

286

12

CASARGO

LC

837

13

CASSIGLIO

BG

110

14

CASTANO PRIMO

MI

10871

15

CASTELLO DELL'ACQUA

SO

614

16

CASTIONE DELLA PRESOLANA

BG

3348

17

CASTO

BS

1623

18

CHIAVENNA

SO

7161

19

CLUSONE

BG

8498

20

COSTA DI SERINA

BG

4753

21

CUNARDO

VA

2887

22

DERVIO

LC

2582

23

FERRERA DI VARESE

VA

705

24

FINO DEL MONTE

BG

1141

25

FONTENO

BG

566

26

FOPPOLO

BG

167

27

GANDELLINO

BG

961

28

GEROLA ALTA

SO

161

29

GHEDI

BS

18496

30

GORDONA

SO

1925

31

GROMO

BG

1133

32

GROSIO

SO

4356

33

IDRO

BS

1865

34

ISOLA DI FONDRA

BG

171

35

LAVENONE

BS

487

36

LENNA

BG

553

37

LIVIGNO

SO

6904

38

LODRINO

BS

1624

39

LOVERO

SO

625

40

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

VA

2390

41

MAZZO DI VALTELLINA

SO

1024

42

MESE

SO

1798

43

MEZZOLDO

BG

164

44

MOIO DE' CALVI

BG

195

45

MONTIRONE

BS

5067

46

ODOLO

BS

1917

47

OLIVETO LARIO

LC

1193

48

OLMO AL BREMBO

BG

486

49

OLTRESSENDA ALTA

BG

144

50

ONORE

BG

919

51

PIARIO

BG

1007

52

PIAZZA BREMBANA

BG

1193

53

PIAZZATORRE

BG

389

54

PIAZZOLO

BG

87

55

PIURO

SO

1873

56

PONTE DI LEGNO

BS

1761

57

PONTE IN VALTELLINA

SO

2250

58

PONTE NOSSA

BG

1716

59

PREMANA

LC

2174

60

PREMOLO

BG

1058

61

RIVA DI SOLTO

BG

881

62

SABBIO CHIESE

BS

3915

63

SALTRIO

VA

2983

64

SAMOLACO

SO

2860

65

SAN GIACOMO FILIPPO

SO

369

66

SELVINO

BG

1990

67

SERNIO

SO

476

68

SOLTO COLLINA

BG

1777

69

SONGAVAZZO

BG

696

70

SPRIANA

SO

79

71

TEMU'

BS

1105

72

TORRE DI SANTA MARIA

SO

2388

73

TOVO DI SANT'AGATA

SO

626

74

VALBONDIONE

BG

972

75

VALDIDENTRO

SO

4129

76

VALDISOTTO

SO

3595

77

VALFURVA

SO

2508

78

VALGOGLIO

BG

586

79

VALLIO TERME

BS

1408

80

VALNEGRA

BG

215

81

VALVESTINO

BS

173

82

VANZAGHELLO

MI

5246

83

VARENNA

LC

723

84

VERVIO

SO

202

85

VESTONE

BS

4174

86

VEZZA D'OGLIO

BS

1474

87

VILLA DI CHIAVENNA

SO

6612

88

VILLA D'OGNA

BG

968

89

VIONE

BS

622

90

VOBARNO

BS

8259

Fonte: Regione Lombardia

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Tags: Sicurezza lavoro Rischio radiazioni ionizzanti Radon

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