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INL Circolare n. 9 del 1° giugno 2018

ID 6289 | | Visite: 3308 | News SicurezzaPermalink: https://www.certifico.com/id/6289

INL Circolare  9 2018

Attività ispettiva in presenza di contratti certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. del D. Lgs. n. 276/03: indicazioni operative

INL Circolare  n. 9 del 1° giugno 2018

Al fine di rispondere ad alcune richieste di parere provenienti dal territorio si forniscono le seguenti indicazioni operative in relazione alla possibile interferenza tra le attività di vigilanza e quella di certificazione.

Attività ispettiva in pendenza di certificazione

a) Controlli iniziati successivamente alla presentazione di una istanza di certificazione

Innanzitutto vi è da chiarire come si debba procedere nel caso in cui una richiesta di certificazione risulti già presentata al momento dell’accesso ispettivo ma il relativo procedimento non si sia ancora concluso. In tal caso, non essendo ancora maturato alcun effetto preclusivo nei confronti delle parti e dei terzi, il personale ispettivo potrà svolgere la propria attività avendo però cura di informare prontamente la Commissione di certificazione adita circa la pendenza dell’accertamento ispettivo.

Peraltro tale adempimento risulta funzionale alla sospensione del procedimento certificatorio in pendenza dell’accertamento ispettivo, sospensione prevista nella maggior parte dei regolamenti interni delle Commissioni onde favorire un opportuno coordinamento tra funzioni di controllo e certificatorie.

b) Controlli iniziati prima della presentazione di una istanza di certificazione

Analoghe e più stringenti indicazioni vanno date nel caso in cui l’inoltro della richiesta di certificazione è successiva all’inizio dell’attività di vigilanza.

In tal caso, l’organo ispettivo, non appena venga reso edotto – anche da parte del soggetto ispezionato o dal professionista – del deposito di una istanza di certificazione, dovrà immediatamente informare la Commissione della pregressa pendenza di accertamenti ispettivi ai fini della sospensione del procedimento di certificazione in conformità a quanto previsto dal rispettivo regolamento, continuando a svolgere tutti gli accertamenti di competenza e, se del caso, adottando i relativi provvedimenti.

Anche in tal caso il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’esito dell’accertamento alla Commissione.

Impugnazione della certificazione

Ove nel corso della verifica ispettiva venga esibita dalla parte la certificazione di un contratto di lavoro o di appalto, occorre evidenziare che i relativi effetti permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 276/2003, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio sul merito.

[...]

In caso di certificazione di contratto di appalto, invece, atteso che il ricorso – così come il preventivo tentativo di conciliazione – viene esperito nei confronti del committente e dell’appaltatore, appare possibile ricorrere al criterio del luogo ove si trova una dipendenza dell’azienda presso cui si svolge il rapporto di lavoro, intendendosi per tale anche il singolo cantiere (cfr. Cass. sez. lavoro. n. 11320/2014)

Qualora, sulla base dei predetti criteri, l’impugnazione non sia esperibile nel territorio di competenza dell’Ufficio procedente, lo stesso avrà cura di trasmettere la documentazione di interesse all’Ufficio territoriale del foro competente, corredata da apposita relazione affinché quest’ultimo possa agire in giudizio su delega dell’Ufficio procedente.

All’esito della predetta impugnazione l’Ufficio che ha condotto gli accertamenti, in caso di accoglimento, potrà, previa una opportuna comunicazione al soggetto ispezionato, dar seguito ai provvedimenti già contestati con il verbale unico.

Fonte: INL

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Tags: Sicurezza lavoro Lavoratori

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