Circolare 3706/C del 23 maggio 2018 | Autoriparazione
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Attività di autoriparazione (L.224/2012)
Circolare MISE n. 3706/C del 23 maggio 2018
Roma, 23 maggio 2018, prot. 176995
Oggetto: Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – modifiche normative in materia di attività di autoriparazione (L.224/2012)
Si fa seguito alla circolare n.3703/C del 9 gennaio 2018 (prot. Mi.S.E. n.13757) con la quale erano stati fornite prime indicazioni in ordine alla corretta applicazione delle normativa in oggetto.
Tenuto conto che nel frattempo si sono succedute richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine alla corretta applicazione della normativa in esame si è ritenuto di dover approfondire la materia in oggetto allo scopo di fornire elementi utili ai fini di una più chiara comprensione delle disposizioni ivi contenute.
Entrando nel dettaglio del dispositivo si ritiene innanzitutto utile ricordare che con l’art. 1, comma 1132, punto d) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sono state apportate delle modifiche alla L. 11 dicembre 2012, n.224, che qui di seguito si riportano integralmente:
“…. alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 2, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
« 1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.
1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni »;
2) all'articolo 3:
2.1) al comma 2, le parole: « per i cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dieci anni »;
2.2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. I termini di cui al comma 2 si applicano altresì ai fini della regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attivita' di cui al medesimo articolo 1, comma 3».
La ratio dell’intervento normativo risiede nella richiesta da più parti pervenuta al Legislatore nazionale di intervenire sul settore, profondamente modificato dalla novella del 2012, consentendo d’un lato di garantire una sempre più ampia libertà di impresa, permettendo alle imprese operanti in uno dei settori dell’autoriparazione di estendere la propria attività anche agli altri settori, a condizioni semplificate, dall’altro di venire incontro alle esigenze delle imprese e dei soggetti abilitati, di integrare la propria formazione, come richiesto dalla legge 224, godendo di un ulteriore quinquennio.
Tornando alle richieste informative pervenute alla Scrivente si ritiene utile far presente quanto segue:
Responsabile tecnico ultracinquantacinquenne alla data del 4 gennaio 2013
La disposizione normativa di cui alla L. 11 dicembre 2012, n.224, art.3, comma 3 (“Qualora, nell'ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell'impresa, abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge, essa può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia”) è applicabile unicamente, come da rimando al comma 2, per le sole “imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge”. [...]
Estensione delle abilitazioni per i soggetti operanti alla data di entrata in vigore della legge 224 del 2012
[...]
Impossibilità dell’applicazione ultrattiva della Circolare 3659/C (punto 7)
[...]
Ultrattività della Circolare 3659/C (punto 1)
[...]
Applicazione della norma anche in riferimento al settore motociclistico
[...]
Corsi formativi di cui all’art.2, comma 1-bis
Si rappresenta infine – relativamente ai corsi previsti dall’art.2, comma 1-bis - che gli stessi debbano necessariamente rispondere ai requisiti indicati nel dispositivo in parola, cioè che si trattino di “nuovi corsi”, che saranno prossimamente attivati - entro il 1° luglio 2018 - dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845”.
Fonte: MISE
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