Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali
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Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali
GPDP Documento di indirizzo 13 Maggio 2021
La realizzazione dei piani vaccinali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro è stata prevista dal “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, firmato in data 6 aprile 2021 dal Governo e dalle parti sociali, e dalle allegate “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID19 nei luoghi di lavoro”, al fine di perseguire la duplice esigenza di concorrere alla rapida attuazione della campagna vaccinale e, in pari tempo, accrescere i livelli di sicurezza nelle realtà lavorative pubbliche e private.
La piena attuazione e l’implementazione delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, dipenderanno dunque da una serie di fattori contingenti (primo tra tutti, la disponibilità dei vaccini) e di scelte (modelli organizzativi) ancora non del tutto definiti e rimessi a valutazioni che dovranno necessariamente tenere conto dell’andamento generale di una complessa operazione di rilievo nazionale. La vaccinazione nei luoghi di lavoro, peraltro, “rappresenta un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire” a tale modalità di vaccinazione presso i luoghi di lavoro (cfr. p. 3, “Indicazioni ad interim”).
In tale quadro, l’iniziativa di consentire l’attivazione di punti vaccinali sui luoghi di lavoro, comportando trattamenti di dati personali, anche relativi alla salute dei lavoratori (art. 4, n. 15 del Regolamento), se da un lato può rappresentare un’opportunità per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice, per i lavoratori, l’accesso alla vaccinazione, dall’altra dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali), delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso, nonché delle disposizioni nazionali più specifiche e di maggior garanzia previste dall’ordinamento nazionale a tutela della dignità e della libertà dell’interessato sui luoghi di lavoro (art. 88 Regolamento e 113 Codice).
Anche in questo contesto eccezionale occorre infatti che ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione e gestione del piano vaccinale (datore di lavoro, anche in forma associata, medico competente o altro personale sanitario individuato) operi nell’ambito e nei limiti previsti dalla rispettiva disciplina applicabile, che ne costituisce la base giuridica, evitando la confusione di ruoli che può dare adito a una circolazione illecita di informazioni, che potrebbe determinare effetti lesivi dei diritti e delle libertà degli interessati.
In particolare, nel quadro dall’ordinamento vigente, anche alla luce delle specifiche disposizioni adottate nella attuale fase emergenziale, deve essere sempre assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro sempre richiamato dal Garante e da ultimo ribadito nell’ambito del documento denominato: Protezione dei dati: il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale. Tale documento, in linea di continuità con la posizione assunta dal Garante nel corso del tempo, individua proprio nella titolarità del trattamento dei dati, attribuita al medico dal quadro normativo di settore (es. d.lgs. 81/2008), il principale elemento di garanzia per gli interessati sui luoghi di lavoro.
L’evoluzione del quadro nazionale legato all’emergenza epidemiologica ha confermato la centralità della figura del medico competente nel contrasto e nel contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel contesto lavorativo (cfr., da ultimo, Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, che ha aggiornato il protocollo del 24 aprile 2020).
Allo stesso modo la centralità di tale ruolo di raccordo, tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, viene ribadito, allo stato, anche con riguardo alla vaccinazione sui luoghi di lavoro (cfr. protocollo e “Indicazioni ad interim” cit.), salva l’eventuale individuazione, nell’evoluzione del quadro regolatorio legato al piano nazionale vaccini, di altre figure di professionisti sanitari, in aggiunta o in luogo del medico competente.
In tale quadro, non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico compente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore (v. art. 9, par. 2, lett. b) e 88 Regolamento; art. 113 del Codice; d. lgs. n. 81/2008; Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021; art. 5, l. 20.5.1970, n. 300; cfr. FAQ
sul “Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo”).
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Fonte: GPDP
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