Nota INL n. 7020 del 25 settembre 2024 / Rilascio autorizzazione controllo a distanza
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 98459 del 24 Novembre 2024 | ||
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Nota INL n. 7020/2024 / Rilascio autorizzazione controllo a distanza ID 22765 | 21.10.2024 / In allegato Nota INL n. 7020 del 25 settembre 2024 - Indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ex art. 4 L. n. 300/1970. Sono pervenute richieste di chiarimento in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non è il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in tale casistica le richieste di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente. La società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, ma la necessità di installare tali sistemi GPS sui veicoli risulta spesso dettata, più che da ragioni strettamente legate all’istante, da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati con quest’ultimo. Inoltre, nella documentazione tecnica allegata alla medesima istanza, spesso non è chiaro chi ricopra effettivamente i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi, diversamente da quanto indicato nell’informativa consegnata in un secondo momento ai lavoratori interessati, in cui si evince in maniera chiara che il Titolare del trattamento di fatto è la società committente e non il vettore/datore di lavoro. Infine, non di rado, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto. Nei casi sopra citati, pertanto, a prescindere da eventuali ulteriori censure sotto il profilo della disciplina sulla privacy, si ritiene che non sia possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in oggetto, dovendosi concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento di rigetto con le seguenti motivazioni: - le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto. Diversamente, infatti, del provvedimento autorizzativo dell’INL beneficerebbe il soggetto terzo (committente) rispetto a quello che si sarebbe dovuto presentare ex lege come unico titolare dell’iniziativa, tanto ai fini della presentazione dell’istanza in parola che, per l’effetto, ai fini del trattamento dei dati. Di questi ultimi il legittimo istante potrebbe giovarsi solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto). Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo) 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Fonte: INL Collegati |
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