Sentenza CP n. 29323 del 19 luglio 2024 / Responsabilità CSP / CSE
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Sentenza CP n. 29323 del 19 luglio 2024 / Responsabilità CSP / CSE ID 22451 | 21.08.2024 / In allegato Sentenza completa Crollo di una trave in costruzione. Responsabilità del Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione. AA nella qualità di direttore dei lavori e di Coordinatore della sicurezza sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro, cagionato il decesso di E.E., operaio alle dipendenze della B.B. Costruzioni Spa, avvenuto per violento trauma compressivo del torace e dell'addome, con fratture costali multiple e conseguente lacerazione per scoppio del cuore, del pericardio e del fegato. - Intervenuta violazione delle norme degli artt. 91 (Obblighi CSP) e 92 (Obblighi CSE) del D.Lgs. n. 81 del 2008 in quanto: - nel ruolo di CSP, AA non ha analizzato, la specifica fase di lavoro relativa alla costruzione dei muri perimetrali in calcestruzzo armato e non avesse indicato le relative procedure esecutive, oltre che i nominativi delle imprese esecutrici tenute ad attuare gli apprestamenti, le attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; - nel ruolo di CSE, AA non ha verificato con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle misure di prevenzione contenute, seppure genericamente, nei piani di sicurezza, e non avesse aggiornato il PSC in relazione ai lavori di costruzione del muro perimetrale in cemento armato e della trave a sbalzo anch'essa in cemento armato, altresì omettendo di verificare sia l'idoneità dei piani di sicurezza che l'applicazione dei criteri di costruzione delle opere provvisionali ivi comprese. Contestata, inoltre, la omessa sua adozione, nella ricoperta posizione di CSE, di un'adeguata tutela dal rischio interferenziale, del tutto sussistente nel caso di specie. La Cassazione rigetta il ricorso.
|
||
|
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |