Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo Rev. 3.0 Maggio 2024
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edifici tutelati: Norme di Prevenzione incendi | Quadro normativo ID 6826 | Rev. 3.0 del 22 Maggio 2024 Quadro normativo di Prevenzione Incendi per gli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi. La legge 25 febbraio 2022, n. 15 (GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi. Il 22 Luglio 2020 è stato pubblicato in GU n.183 del 22.07.2020 il Decreto 10 Luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Attività DPR 151/2011 / DM 16/02/82
(1) Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 / Assoggettabilità degli edifici sottoposti a tutela in relazione alla loro destinazione d’uso Nota prot. n° 4756 del 09.04.2013 OGGETTO: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I - Attività nn. 66, 72, 73. - D.P.R. n. 151/2011, all I, punto n. 72): Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. a) biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre aperte al pubblico, collocate all'interno di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; Nel caso l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Articolo 10 Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: Il Decreto detta uno spartiacque per l'attività di Prevenzione Incendi per l'Attività 72, infatti limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, è d'obbligo l'applicazione del Codice. Schematizzando: Fig. 1 - Doppio binario PI edifici tutelati (N) Nota prot. n. P831/4109 Sott. 51/C del 4/8/2000 Edifici pregevoli per arte e storia. Abrogazione art 2, 3, 7-12, 16-25, 36 R.D. 1564 del 7/11/42 Si riscontra la nota indicata al margine per rappresentare il parere concorde di questo Ufficio con quanto rappresentato in merito da codesto Ispettorato Interregionale.(*) Al riguardo, giova ricordare che non esiste una disposizione di sicurezza antincendio per tutti gli edifici pregevoli per arte e storia e che, quindi, al di fuori del campo di applicazione del DPR 569/95 e del DPR 418/95 devono essere impartite prescrizioni di sicurezza in relazione alla valutazione dei rischi specifici. 2. Proroghe termini adeguamento / ultimo 31 Dicembre 2024 Timeline delle proroghe del termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli edifici tutelati di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Art. 72 DPR 151/2011). (1) Legge 30 dicembre 2018, n. 145 comma 566 Fig. 2 - Timeline procedura adeguamento edifici tutelati PI 2a. Proroga al 31 dicembre 2024 Il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (G.U. n. 303 del 29.12.2022, n.303) / Milleproroghe 2023 convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (G.U. n. 49 del 27.02.2023, n. 49) ha disposto (con l'art. 5, comma 5-quater) ha prorogato quanto previsto al comma 567 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n. 62) / Bilancio 2019, cioè al 31 dicembre 2024, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi. Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 / Milleproroghe 2023 Art. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito 5-quater. All’articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2024». 1a. Proroga al 31 dicembre 2023 Legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022 La legge 25 febbraio 2022, n. 15 ((GU n.49 del 28.02.2022 - SO n. 8) di conversione D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (GU n.309 del 30-12-2021) / Milleproroghe 2022, con l'introduzione del comma 4-ter all'Art. 7, ha prorogato quanto previsto al comma 567, cioè al 31 dicembre 2023, il termine per adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi. Art. 7 Proroga di termini in materia di cultura 4-ter. All'articolo 1, comma 567, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023" 0. Scadenza al 31 dicembre 2022 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (GU n.302 del 31-12-2018 - SO n. 62) / Legge di Bilancio 2019 566. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonche' nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi. 567. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedono, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticita' rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalita' e i tempi stabiliti con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione di cui al comma 566. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalenti, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attivita' culturali e negli altri immobili, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al periodo precedente e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Nota VVF in merito Nota VVF prot. 11180 del 19.07.2021 Chiarimento su proroga adeguamento edifici sottoposti a tutela Oggetto: Quesito di Prevenzione Incendi inerente la proroga per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi degli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22/1/2004, n. 42. In riscontro al quesito pervenuto con la nota a margine indicata, si rappresenta, innanzitutto, che la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha fissato la proroga al 31 dicembre 2022 per l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi degli istituti, luoghi della cultura e sedi ecc…sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Ciò premesso, resta inteso che, nelle more del completo suddetto adeguamento, i responsabili delle attività in argomento, sulla base di una specifica valutazione del rischio incendio dalla quale emergano le difformità/carenze tra lo stato di fatto e le prescrizioni di norma, dovranno comunque attuare tutte le opportune misure compensative relative al rischio aggiuntivo. segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2024 Matrice Revisioni
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