Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori / RFVG 2023
Appunti Sicurezza lavoro | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Buone pratiche per l’utilizzo sicuro dei carrelli elevatori ID 21568 | 23.03.2024 Il presente documento rappresenta la sintesi di Buone Pratiche sull’uso sicuro dei carrelli elevatori elaborato nell’ambito degli obiettivi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025. Alla stesura hanno collaborato i membri del Gruppo Tecnico Regionale “Macchine e Impianti” ed i contenuti sono stati condivisi con le associazioni di categoria. Il documento non ha la pretesa trattare esaustivamente tutti gli aspetti inerenti la sicurezza dei carrelli elevatori, né di voler sostituirsi agli obblighi in capo al datore di lavoro che sono specifici delle diverse realtà produttive e aziendali, bensì si propone di fornire indicazioni e spunti utili per la valutazione del rischio associato all’utilizzo di tali attrezzature all’interno dei siti produttivi, con particolare riguardo ai rischi interferenziali e a quelli associati alle attrezzature intercambiabili che possono essere assemblate al mezzo. I contenuti di cui al presente lavoro verranno diffusi alle ditte individuate, privilegiando le piccole e micro imprese secondo un approccio “equity oriented”. I carrelli industriali semoventi, comunemente chiamati carrelli elevatori o “muletti”, sono attrezzature di lavoro largamente diffuse e utilizzate nel tessuto produttivo. I requisiti di sicurezza di tali attrezzature erano stati già fissati con il D.P.R. 547/1955 che prevedeva obblighi non solamente inerenti alle caratteristiche costruttive del mezzo, ma anche alle modalità di utilizzo. Con il recepimento della “direttiva macchine” avvenuta in Italia con il D.P.R. 459/1996, i carrelli elevatori immessi sul mercato devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla direttiva di prodotto con oneri a carico del costruttore. Tuttavia, analizzando il fenomeno infortunistico correlato all’utilizzo dei carrelli elevatori, emerge come tra i principali fattori di rischio risultino l’utilizzo scorretto dell’attrezzatura da parte dell’operatore e i fattori correlati all’ambiente in cui il mezzo opera ed in particolare il rischio legato alla viabilità interna. Importante risulta pertanto, accanto alla formazione obbligatoria per gli operatori già prevista dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008, che il rischio correlato all’uso dei carrelli elevatori sia debitamente valutato all’interno delle attività produttive, tenendo conto della specificità dell’ambiente in cui operano e della tipologia dei carichi movimentati (peso, ingombro, …), e che siano adottate le opportune misure di prevenzione e protezione volte a mitigare il rischio. Il presente documento si propone di fornire ai datori di lavoro utili indicazioni o “buone pratiche” per poter condurre la valutazione dei rischi associati all’utilizzo dei carrelli elevatori presenti nella propria attività produttiva. Il lavoro si limiterà ad affrontare esclusivamente i mezzi definiti come “carrelli industriali semoventi” con conducente a bordo di sedile secondo l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, escludendo pertanto i carrelli semoventi a braccio telescopico, i carrelli semoventi telescopici rotativi e i carrelli che prevedono l’operatore in piedi, sia su pedana che a terra. Verranno forniti in particolare degli approfondimenti su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo nella prevenzione degli infortuni ed in particolare: Per questi principali rischi individuati verranno descritti alcuni casi studio correlati ad attività di vigilanza o indagine infortuni condotte dal personale ispettivo delle Aziende Sanitarie. Questo lavoro costituisce parte di un Piano Mirato di Prevenzione e previsto tra i Programmi Predefiniti del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
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